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Rif. DV08762
Documento 19/05/2004 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 19/05/2004
Riferimento Protocollo CNI n. 14891 del 19/05/2004
Note
Allegati
Titolo DECRETO-LEGGE 9/5/2003 N. 105 - SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO FINO AL 2006 SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO - ASSENZA DI PREVISIONI ESPRESSE IN TEMA DI FACOLTA' DI SCELTA DEI SETTORI DELLA SEZIONE A DELL'ALBO
Testo Con la presente si richiede l’autorevole avviso delle Autorità in indirizzo su di una questione di estrema importanza per la corretta attività degli Ordini provinciali degli Ingegneri.

Si intende fare riferimento alla mancanza di una disposizione espressa riguardo la problematica dei settori della sezione A dell’Albo in cui iscriversi nel testo del d.l. 9 maggio 2003 n. 105, come convertito dalla legge 11/7/2003 n. 170 ("Disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali").

E’ opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.

Viene in rilievo in primo luogo quanto stabilito nel d.l. 10/6/2002 n. 107 ("Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni"), come convertito dalla legge 1/8/2000 n. 173.

Il decreto legge n. 107/2002 - per quel che qui interessa - ha, nella versione finale, da un lato previsto che i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente svolgono gli esami di Stato per gli anni 2002 e 2003 secondo la disciplina previgente (art. 1, comma 1, d.l. cit.), dall’altro lato, che coloro che svolgono gli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente "possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell’Albo, per il quale dichiarano di optare" (art. 1, comma 2 bis, d.l. 107/2002 cit.).

Successivamente è intervenuto, come noto, il d.l. 9/5/2003 n. 105 (convertito dalla l. 11/7/2003 n. 170) che, all’art. 3 comma 1 bis, ha ulteriormente prorogato fino alle sessioni di esame di Stato dell’anno 2006 la possibilità - per i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente - di sostenere le prove secondo l’ordinamento precedente il DPR 328/2001.

Tale decreto-legge nulla ha invece espressamente disposto riguardo il tema dei settori della sezione A dell’Albo in cui iscriversi.

A differenza del precedente, quindi, il d.l. 105/2003 non contiene (anche) una disposizione che consente a coloro che svolgono gli esami di Stato fino al termine ivi indicato di continuare a prescegliere i settori della sezione A dell’albo in cui essere iscritti.

Astrattamente questo stato di cose potrebbe essere interpretato come volontà di non ammettere una ulteriore "proroga" nella facoltà di scelta dei settori dell’albo oppure - al contrario -, in base alla ratio della normativa, nel senso di ritenere implicitamente ricompresa la rinnovata facoltà di scelta dei settori nella previsione che consente ai vecchi laureati di svolgere gli esami di Stato secondo la precedente disciplina.

Un chiarimento è quindi necessario agli Ordini provinciali per comprendere se devono consentire ai soggetti interessati dal d.l. 105/2003 che fanno domanda di iscrizione di iscriversi, a loro scelta, in uno o più settori della sezione A dell’Albo.

Essendo pervenuti vari quesiti sul punto, e non potendo ovviamente il Consiglio Nazionale rendere interpretazioni ufficiali dei testi di legge, si richiede con cortese sollecitudine ai Ministeri in indirizzo di fornire la corretta interpretazione alla problematica evidenziata, al fine di permettere ai Consigli degli Ordini provinciali di orientarsi di conseguenza.

In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono i sensi della più viva stima.
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