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Rif. DV10404
Documento 28/07/2010 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 28/07/2010
Riferimento PROT. CNI N. 3361
Note
Allegati
Titolo ISTANZA DI INTERPELLO EX ART.12 D.LGS N.81/2008 – QUESITO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO- OBBLIGO DI DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO NELLE AZIENDE FINO A DIECI LAVORATORI
Testo Con la presente si richiede l’autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di ordine generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa (in allegato).

Il quesito attiene alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci dipendenti, della designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’art.5 del DM 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”), al secondo comma, afferma che “….per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio” (v. allegati).

Poiché il testo del decreto legislativo n.81/2008 si limita ad affermare che (art.18, comma 1, lett. b) ) il datore di lavoro, tra i suoi compiti, ha quello di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza” e nel fare questo deve (art.18, comma 1, lett. t) ) “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti”, facendo perdurante rinvio (art.46, comma 4) ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'Interno datato 10 marzo 1998, ci si domanda se per le aziende con livello di rischio “basso” e con un numero di lavoratori inferiore a dieci possa considerarsi non necessario per il datore di lavoro designare i lavoratori addetti al servizio antincendio, così come non è necessario redigere il piano di emergenza.

Tutto sembra dipendere, quindi, dal significato da assegnare all’espressione “necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio” o ai fini della prevenzione incendi.

Poiché la risposta al quesito allegato appare di utilità generale, si trasmette il chiarimento richiesto dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa a beneficio di tutte le aziende in cui sono occupati meno di dieci dipendenti.

Allegati:

1) Quesito Ordine Ingegneri di Pisa del 24 giugno 2010 ;
2) Artt. 3-5 DM 10 marzo 1998.


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