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Rif. DV07464
Documento 24/10/2001 DELIBERAZIONE
Fonte AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento DELIBERAZIONE
Numero 370
Data 24/10/2001
Riferimento del 24/10/2001 Protocollo CNI n. 4360 del 07/01/2002
Note
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - BANDO DI GARA - INCARICO DI PROGETTAZIONE - RICHIESTA DI CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - ILLEGITTIMITA'
Testo Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

CONSIDERATO IN FATTO

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria ha fatto pervenire un esposto relativo all'asta pubblica indicata in oggetto indetta dall'Università degli Studi del Piemonte orientale, non ritenendo giustificata la richiesta, contenuta nello stesso bando, di presentazione, da parte dell'offerente, di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, e da parte dell'aggiudicatario, di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

Tale esposto viene motivato con un'interpretazione letterale della norma di cui all'articolo 30 della Legge 109/1994 che al comma 1 recita che "l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici.." e al comma 2 dispone che "l'esecutore dei lavori è obbligato..".

L'Università degli Studi ha fatto a sua volta pervenire una nota per motivare la propria scelta, rispondente "ad un principio generale in materia di contrattualistica pubblica in virtù del quale le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di richiedere al contraente, prima della stipulazione del contratto, idonee garanzie. Tale principio è stabilito dall'articolo 54 del R.D. 23.5 1924, n.827...".

RITENUTO IN DIRITTO

L'articolo 30 della Legge 109/1994 e s.m.i. detta disposizioni per la costituzione di garanzie e coperture assicurative nell'ambito dei lavori pubblici disciplinando:

al comma 1, la costituzione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici;

al comma 2, la costituzione della cauzione definitiva da parte dell'esecutore dei lavori;

al comma 5, la presentazione di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale da parte del progettista, per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività;

al comma 7, la soppressione di tutte le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

La disciplina regolamentare, agli articoli 100 e seguenti, stabilisce le modalità di presentazione di dette garanzie e, nel particolare dispone,

all'articolo 105, che contestualmente alla sottoscrizione del contratto il progettista deve produrre una dichiarazione di una compagnia di

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nella U.E. contenente l'impegno a rilasciare la polizza di cui al

comma 5 dell'articolo 30 Legge 109/1994, che dovrà essere nella disponibilità del progettista a far data dalla approvazione del progetto.


Da quanto sopra esposto sembra pertanto che la presentazione di garanzie da parte del progettista sia compiutamente disciplinata dalle

disposizioni di cui agli articoli 30, comma 5 della Legge 109/1994 e 105 del DPR 554/1999, restando la disciplina di cui allo stesso articolo

30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori.

Inoltre, con la previsione di cui al comma 7 del citato articolo 30 della legge quadro, il legislatore ha ritenuto esaustivo il sistema previsto, opprimendo tutte le altre forme di garanzia previste dalla precedente normativa.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

accerta la non conformità alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione del bando di gara, indetto dalla Università

degli Studi del Piemonte orientale mediante asta pubblica, avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la ristrutturazione dell'edificio "ex ospedale militare" nella parte in cui richiede la presentazione delle cauzioni provvisoria e definitiva; manda all'Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione alla stazione appaltante ed al soggetto istante.
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