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RISCRITTURA DELL'ART.62 DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO
Art.62
(Affidamenti di incarichi di trasporto inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della Legge esclusi i concessionari di lavori pubblici provvedono, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento, concorrenzialità e proporzionalità di cui all'art.17, commi 11 e 12, della Legge, all'affidamento degli incarichi di progettazione di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, ma superiore a 20.000 ECU, IVA esclusa, prevedendo forme di pubblicità generali o riferite a singoli incarichi nonchè criteri obiettivi e motivati di scelta parametrati ai curricula dei professionisti ed articolati in relazione agli importi degli incarichi secondo quanto previsto dal presente articolo. Relativamente agli incarichi di importo inferiore a 20.000 Ecu è consentito procedere all'affidamento diretto a professionisti di fiducia.
2. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno, danno notizia, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè tramite sistemi di comunicazione informatica, dell'avvenuta compilazione dell'elenco degli incarichi di importo pari o superiore a 20.000 ECU ed inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, che intendono affidare ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 3. Detti elenchi sono redatti anche tenendo conto del Programma dei lavori pubblici di cui all'art.14 della Legge e devono contenere la indicazione dei lavori da realizzare, dell'importo stimato degli stessi, del livello di progettazione richiesto e dell'importo stimato dall'incarico da affidare.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti aggiudicatori pubblicano con le stesse modalità di cui al comma 2 l'elenco degli incarichi affidati nell'anno precedente con il nominativo dei soggetti affidatari.
4. I soggetti aggiudicatori trasmettono gli avvisi di cui ai commi 2 e 3 agli Ordini professionali interessati aventi sede nella Provincia dello stesso soggetto aggiudicatore.
5. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 1 possono comunque procedere all'affidamento di incarichi non ricompresi nell'avviso fatta comunque salva la pubblicazione di avviso relativo ad ogni ulteriore specifico incarico con le modalità di cui al comma 2 ed al comma 4.
6. Gli interessati presentano ai soggetti aggiudicatori richiesta di affidamento degli incarichi corredata da dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, attestante di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 54, comma 4, nonchè da curriculum professionale attestante:
- l'esperienza professionale acquisita in relazione all'incarico per cui viene presentata richiesta di affidamento;
- la struttura organizzativa di cui è dotato qualora l'incarico sia di importo pari o superiore a 80.000 Ecu, Iva esclusa.
7. Per gli incarichi ricompresi negli avvisi di cui ai commi 2 e 5 i termini per la presentazione delle richieste di affidamento non possono essere inferiori a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. In presenza di comprovate ragioni d'urgenza gli avvisi relativi a singoli incarichi di cui al comma 5 possono prevedere un termine ridotto comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 1 procedono all'affidamento di incarichi di importo pari o superiore a 20.000 ECU ed inferiore a 80.000 ECU, IVA esclusa, scegliendo l'affidatario tra coloro che hanno presentato richiesta sulla base della esperienza professionale documentata nel curriculum e conformandosi al principio di rotazione degli incarichi.
9. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 1 procedono all'affidamento di incarichi di importo pari o superiore a 80.000 ECU ed inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, scegliendo l'affidatario tra coloro che hanno presentato richiesta sulla base della esperienza professionale documentata nel curriculum in relazione all'incarico per cui viene presentata richiesta di affidamento nonchè della struttura organizzativa di cui è dotato e/o di cui si avvale, intendendosi per essa l'organico del personale, le attrezzature tecniche, gli strumenti e le eventuali procedure di controllo di qualità. Per tali incarichi i relativi avvisi possono prevedere ulteriori requisiti specifici di affidamento comunque adeguati alla specificità dell'incarico e non comportanti situazioni di ingiustificata discriminazione che riducano la potenziale concorrenza.
10. Sta nel caso di cui al comma 8 che nel caso del comma 9 i soggetti aggiudicatori devono dare riscontro della scelta effettuata fornendo adeguata e congrua motivazione anche con riferimento ai requisiti richiesti. I soggetti aggiudicatori comunicano, con cadenza bimestrale, l'esito delle procedure di affidamento effettuate, correlate dalle relative motivazioni, alla Commissione di cui al successivo comma 15 ed agli Ordini professionali interessati aventi sedi nella Provincia.
11. Il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico è concordato tra i soggetti aggiudicatore di cui al comma 1 ed i soggetti affidatari.
12. L'importo stimato delle prestazioni relative a ciascun incarico è determinato tenendo conto:
1) per la progettazione, delle tariffe professionali di cui alla legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modifiche e integrazioni:
2) per le eventuali ulteriori prestazioni accessorie - quali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche, chimiche: rilievi planoaltimetrici, misurazioni, picchettazioni e rilievi della rete dei servizi del sottosuolo: valutazione di impatto ambientale - del corrispettivo valore ricavato con riferimento ai correnti prezzi di mercato.
13. Per la determinazione degli importi degli incarichi si applicano le tariffe professionali in vigore, con riferimento:
a) per il progetto preliminare, alle aliquote parziali fissate per il progetto di massima;
b) per il progetto definitivo, alle aliquote parziali fissate per il progetto esecutivo ed il preventivo sommario;
c) per il progetto esecutivo, alle aliquote parziali fissate per i particolari costruttivi, il preventivo particolareggiato, e capitolati e contratti.
14. L'affidatario di un incarico di cui al comma 9 non può ricevere dallo stesso soggetto aggiudicatore altri incarichi con le modalità ivi previste per il periodo di redazione del progetto e per i sei mesi successivi alla consegna degli elaborati. Tale divieto non opera se non vi sono altri progettisti che abbiano fatto domanda per l'incarico da affidare.
15. In attuazione del disposto dell'art. 4, comma 17, della Legge, al fine di garantire la conformazione delle procedure volte all'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ai principi affermati all'art.17, commi 11 e 12, della stessa Legge, l'Osservatorio dei lavori pubblici provvede alla verifica dell'operato dei soggetti aggiudicatori avvalendosi anche di apposite "Commissioni sugli incarichi di Progettazione", istituite in ambito regionale, ed alle quali spetta, in funzione del monitoraggio delle modalità di pubblicità e di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, dare notizia all'Osservatorio dei lavori pubblici delle eventuali anomalie e disfunzioni riscontrate, anche su segnalazione degli Ordini professionali.
16. Delle Commissioni di cui al comma 15, presiedute dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, fanno parte un magistrato amministrativo designato dal Collegio di Presidenza del Consiglio di Stato, un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, un rappresentante del Consiglio Nazionale Architetti ed a un rappresentante designato dall'ANCI.
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