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Rif. DV05116
Documento 31/01/1998 DOCUMENTO
Fonte CNI
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 31/01/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 5703 del 27/01/1998
Note INGEGNERE ITALIANO N. 288/98 PAG. 15
Allegati
Titolo INGEGNERI DIPENDENTI - 'ISTITUZIONE DEL RUOLO UNICO PROFESSIONALE TECNICO SCIENTIFICO E DI RICERCA'
Testo ISTITUZIONE DEL RUOLO UNICO PROFESSIONALE
TECNICO SCIENTIFICO E DI RICERCA

(finalità)
Le disposizioni della legge dovranno disciplinare lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici, anche economici, degli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, delle aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate, e delle gestioni commissariali governative, degli enti ed aziende indicati al comma 5 dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, nonché' l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione nei rispettivi albi professionali. Le disposizioni della legge dovranno altresì costituire principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione.


(istituzione del ruolo unico professionale)

Per l'esercizio di attività professionali presso ciascuna amministrazione ed ente pubblico andrà istituito il ruolo unico professionale. Apparterranno al ruolo unico professionale i dipendenti, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali i quali espletino, in regime di subordinazione, in via esclusiva o prevalente, l'attività propria di una professione intellettuale.
Dell'esercizio dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Amministrazione. Il ruolo unico professionale si articolerà in due qualifiche professionali. Alla prima apparterranno gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; alla seconda apparterranno gli iscritti negli albi per i quali è richiesto il titolo di un diploma tecnico.


(organizzazione del ruolo professionale)

Con la legge andranno altresì disciplinate:
a) le modalità di accesso, la determinazione delle dotazione organiche e la loro consistenza per ciascuna professione;
b) la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da queste alle altre amministrazioni e viceversa;
c) l'organizzazione e la tipologia delle attività professionali;
d) l'individuazione delle strutture professionali;
e) la definizione degli incarichi di coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni e fatto salvo il principio della rotazione, nonché' i rapporti con i dirigenti sulla base della autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità.

Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le amministrazioni, enti e aziende dovranno garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché' del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.

Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le amministrazioni, enti e aziende dovranno promuovere e favorire l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale nonché, con spese e onere a proprio carico, la partecipazione a convegni di studio, a corsi ed attività scientifiche, a visite di specializzazione, comando presso altre amministrazioni, industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie nazionali ed estere.

Le amministrazioni, enti o aziende dovranno stipulare in favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale, relativamente alle attività professionali da essi svolte, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi ed i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza. Il pagamento del premio sarà posto a carico delle amministrazioni medesime.

Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento.


(area di contrattazione)

Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale istituito presso le pubbliche amministrazioni sono definiti in una unica, autonoma e separata area di contrattazione.

(incentivi per incarichi professionali)

Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali dovrà essere assicurato il criterio della rotazione degli incarichi professionali che devono essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni, enti, aziende interessate in un apposito registro. Gli incarichi in argomento dovranno riguardare l'attività professionale connessa ad opere di esclusiva pertinenza dell'Ente di appartenenza.

In funzione degli incarichi professionali effettivamente svolti saranno corrisposti ai professionisti idonee indennità e incentivi da definire in sede contrattuale. Allo scopo sarà costituito un idoneo fondo interno e le somme saranno ripartite in misura percentuale e proporzionale tra i professionisti laureati e diplomati ed i componenti tecnici della struttura professionale che ha svolto l'incarico professionale, secondo i criteri di obbiettiva trasparenza. Le somme occorrenti faranno carico sugli stanziamenti annui previsti per la realizzazione dei singoli interventi.


(accesso)

L'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo unico professionale avverrà per concorso pubblico indetto dalle amministrazioni per titoli e concorso di selezione ovvero per corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della pratica professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, unicamente ai titoli di studio richiesti ed eventuali titoli di specializzazione.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nei rispettivi albi professionali, sarà inquadrato, su richiesta, nel ruolo unico professionale.



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