Testo
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Questo Consiglio, con circolare n.227 del 28/11/1988 ha trasmesso il testo della nuova tariffa presentata al Parlamento con gli obiettivi che la stessa venisse utilizzata come linea guida per quelle prestazioni non espressamente contemplate nella tariffa vigente.
La circolare citata evidenziava anche che i compensi per quelle prestaioni contenute nel testo della nuova tariffa riconducibili agli artt.2 e 5 della tariffa vigente, gia' esistenti presso gli Ordini, potevano essere mantenuti o, se del caso, integrati con i contenuti della stessa proposta di legge.
Analoghe considerazioni valgono per le presenti direttive che rappresentano parte dell'impegno sviluppato nel 1989 dal gruppo di lavoro deliberato dall'Assemblea dei Presidenti il 5.10.1988.
I nove allegati esplicativi rendono singolarmente conto delle varie problematiche affrontate che interessano alcuni "sofferti" aspetti di compensi per prestazioni professionali da tempo in uso ed altri nuovi quali, ad esempio, quelli per l'esame progetto delle attivita' elencate nel D.M. 16/2/1982 presso i Comandi Provinciali del VV.F. ai sensi del D.P.R. 577/1982 e quelli per l'operativita' del D.P.R. 203/1988 sulla qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.
Per quanto riguarda, poi, queste due ultime proposte di direttiva di tariffa, sempre riconducibili nell'ambito della discrezione di cui all'art.5, lettera a) e b) questo Consiglio ritiene che le stesse, proprio per la loro novita', possono esssere successivamente riconsiderate sulla base delle esperienze locali maturate dagli Ordini cosi' come e' avvenuto per i compensi delle prestazioni professionali richieste dalla legge 818/1984 gia' oggetto, da parte di questo Consiglio, di tre successive direttive di integrazione e di chiarimenti.
Le tabelle inserite negli allegati sono state aggiornate al dicembre 1989 con le formule previste nel testo di nuova tariffa.
Nel merito degli specifici contenuti occorre precisare che:
1. I compensi introdotti per i collaudi riguardano le prestazioni previste dalla legge 1086/1971 e quelle per gli impianti, valutabili nella tariffa vigente con l'art.5, lettera h), a) e b) e non strettamente assimilabili ai contenuti dell'art.19, della tariffa vigente. La materia, gia' trattata ampiamente nel testo della nuova tariffa, e' stata cosi' ricomposta con i pertinenti riferimenti a quella vigente.
2. Gli onorari per il restauro, la riparazione ed il ripristino di costruzioni, previsti in una certa, misura all'art.21 della tariffa vigente e contemplati anche nel testo di nuova tariffa, sono stati riconsiderati e completati con la tabella dei relativi compensi.
3. I compensi per le varianti e le aggiunte al progetto esecutivo, da valutarsi secondo l'art.22 della tariffa vigente e gia' oggetto di non completa definizione agli artt.9 e 10 del D.M. 15/12/1955 (disciplinare del M.LL.PP. per incarichi a liberi professionisti) sono stati individuati in forma piu' precisa.
4. Per quanto riguardo il compenso per la Direzione del cantiere, distinto da quello previsto per la Direzione lavori e' stato indicato come impegno legato al tempo secondo i contenuti della tabella 21 del Testo di Nuova Tariffa nella misura di Lit.59.000 all'ora secondo la Sez.A) e di Lit.105.000 all'ora secondo la sez.B) (importi aggiornati al dicembre 1989).
5. I corrispettivi per le pratiche catastali sono stati corredati anche da esempi riferiti a situazioni verificate in un ambito provinciale con confronto diretto con quelli praticati dai geometri.
6. Viene proposta in questa sezione una tariffa per le relazioni giustificative delle tabelle millesimali per i condomini.
7. Le prestazioni per l'ingegneria geotecnica, gia' oggetto di direttive specifiche da parte di questo Consiglio e contenute nella classe XVII del testo di nuova tariffa, sono state riconsiderate con riferimento, per il calcolo dell'onorario, all'importo delle sole opere riguardanti il suolo, il sottosuolo e le strutture.
8. Gli onorari inerenti le documentazioni per l'esame progetto delle attivita' soggette al controllo dei VV.F. vengono valutati secondo un procedimento simile a quello suggerito per la legge 818/9184. L'importanza di tale indicazione tariffaria e' legata anche alla presentazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa per il superamento del N.O.P., testo che prevede per i titolari delle attivita' e per i professionisti incaricati, mirate e puntuali responsabilita' sulle misure di prevenzione incendi adottate e sul loro mantenimento in esercizio.
9. Il D.P.R. 203/1988 riguardante norme in materia di qualita' dell'aria e i successivi D.P.C.M., dei quali alcuni ancora da pubblicare, hanno consigliato di emanare una prima direttiva di tariffa che coglie alcuni degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Su questa direttiva tariffaria, come sulla precedente, questo Consiglio valutera' in seguito integrazioni e modifiche in relazione sia all'emanazione di nuovi dispositivi di legge in materia, sia alle osservazioni che perverranno dagli Ordini a riguardo.
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