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Rif. DV10516
Documento 16/03/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 403
Data 16/03/2011
Riferimento PROT. CNI N. 1271
Note
Allegati

SZ10708

Titolo ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI LAUREATI VECCHIO ORDINAMENTO IN INFORMATICA E IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE – SENTENZA TAR LAZIO N. 8046/2010 – APPELLO DEL MIUR – ORDINANZA SOSPENSIVA N.4229/2010 DEL CONSIGLIO DI STATO – PUNTO DELLA SITUAZIONE
Testo Con la presente si segnala che sulla questione dell’iscrizione all’albo dei laureati in Informatica secondo il vecchio ordinamento si è avuto un importante pronunciamento del Consiglio di Stato, sotto forma di ordinanza sospensiva della sentenza del Tar Lazio, sez. III bis, n.8046/2010, che aveva ammesso un laureato in Scienze dell’informazione vecchio ordinamento a sostenere l’esame di Stato per la professione di Ingegnere (v. ordinanza n.4229/2010 del 15/09/2010).

Questo mentre l'assetto della materia è sempre stato (v. circolare CNI 7/09/2004 n. 381, rinvenibile sul sito Internet del Consiglio Nazionale) che i laureati in Informatica Vecchio Ordinamento non possono sostenere l'esame di Stato da Ingegnere, mentre (dopo il DPR 328) i laureati in Informatica Nuovo Ordinamento possono farlo.

In tal senso, infatti, si sono espressi sia il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, sia il Ministero della Giustizia (v. circolare MIUR 28/05/2002 e nota Ministero Giustizia del 27/05/2003, allegate alla citata circolare CNI n. 381/2004) .

Quella del Tar Lazio, quindi, è stata una sentenza particolarmente grave, (ma, purtroppo, non la prima di un Tar : c’era già stata la analoga sentenza Tar Lecce n.653/2004 e la sentenza Tar Veneto n.4116/2005), contro cui ha proposto ricorso in appello il Ministero dell’Università, onde evitare la messa in discussione del sistema dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato introdotto dal DPR 328/2001.

Ebbene, con l’ordinanza n.4229/2010, emessa in sede cautelare, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza 22/04/2010 n. 8046 del Tar Lazio, ritenendo che l’appello “è assistito da adeguato fumus boni juris in ragione della durata quadriennale del corso universitario (laurea in scienze dell’informazione) frequentato dall’appellato” (in allegato).

Al di là della motivazione prescelta, la concessione della misura cautelare lascia ben sperare per l’accoglimento del ricorso in sede di merito e risulta di utilità per tutti coloro che si vedevano “costretti” ad iscrivere all’albo i laureati in Informatica vecchio ordinamento in quanto ammessi a sostenere l’esame di Stato per la professione di Ingegnere dell’informazione dai Tribunali Amministrativi Regionali.

Adesso l’esecuzione della sentenza del Tar del Lazio, su cui poggiava l’iscrizione all’albo dei laureati in Informatica vecchio ordinamento, è stata sospesa.

Tanto dovevasi comunicare, per una esigenza di informazione nei confronti degli Ordini provinciali.

Allegato: Ordinanza n. 4229/2010 del Consiglio di Stato.


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