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Rif. DV00546
Documento 07/06/1988 CIRCOLARE - XII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 198
Data 07/06/1988
Riferimento Protocollo CNI n. 198 del 07/06/1988
Note
Allegati
Titolo INDEROGABILITA' MINIMI TARIFFARI - ART. 6 LEGGE 01-07-77 N. 404 - ILLEGITTIMITA'
Testo Come noto il problema della vigenza dell'art. 6 della legge n. 404 del 1977 (legge carceraria) e della conseguente derogabilita' dei minimi tariffari, costituisce una grave limitazione del diritto del lavoro ed all'equo compenso degli ingegneri e degli architetti ed e' problema generalmente avvertito dalla maggior parte della categoria.

In allegato, dunque, si invia un documento nel quale vengono illustrate le iniziative ritenute piu' idonee, con particolare riferimento alla possibilita' di adire la Corte Costituzionale, per risolvere la importante questione.

In attesa di cortese riscontro, perche' questo Consiglio Nazionale Ingegneri possa intervenire conseguenzialmente, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.


INDEROGABILITA ' DEI MINIMI TARIFFARI NOTE SULL' ATTIVITA' SVOLTA E SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERSI DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ORDINI PROVINCIALI


Come e' noto la legge 5 maggio 1976 n. 340 che aggiunge un comma alla legge 4 marzo 1958 n. 143, sanci', anche a seguito dell'insistente intervento delle categorie professionali, la inderogabilita' assoluta dei minimi tariffari ad eccezione di taluni compensi (quelli a discrezione). La attesa previsione normativa mirava a ristabilire la parita' di condizioni relativamente a prestazioni rese, da ingegneri ed architetti, per privata o pubblica committenza. Le amministrazioni, infatti, sulla scorta di generici richiami all'interesse pubblico alla limitazione della spesa ed a non mai chiariti "ragionevoli motivi di natura sociale", operavano spesso, a grave danno dei professionisti, decurtazioni anche rilevanti dei compensi derivanti dalla applicazione della tariffa nazionale.

La citata definizione normativa, pero', non fu sufficiente in quanto a solo un anno di distanza venne introdotta dal legislatore, nell'ambito di una disciplina di settore che non riguardava affatto la materia tariffaria, una norma, tuttora vigente, con la quale si afferma che "l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati" (art. 6 legge 1^ luglio 1977, n. 404 , Aumento dello stanziamento previsto per l'edilizia carceraria).

La circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 7999 del 25 gennaio 1979 chiari' che la norma in questione "ha portata generale e riguarda qualsiasi incarico di progettazione e non solo quelli conferiti per opere di edilizia carceraria." Conformemente si confrontino le sentenze della Corte di Cassazione del 28/7/1977, n.3359 e del 16/1/1979, n. 320.

Dal punto di vista interpretativo, dunque, e' assai difficile poter rimuovere l'ostacolo all'affermazione del principio dell'inderogabilita' assoluta (sia nei rapporti con privati che nei rapporti con la pubblica amministrazione) dei minimi stabiliti dalla legge tariffaria nazionale per ingegneri ed architetti.

In tal senso, del resto giova riportare quanto recentemente osservato dal Ministero dei Lavori Pubblici (nota del 15 aprile 1986 diretta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri): "le leggi speciali riduttive dei minimi tariffari nei casi di pubblica committenza, infatti, possono bensi' dare adito a qualche sospetto di incostituzionalita', ma in se considerate non danno luogo, in genere, a difficolta' di ordine interpretativo e vanno applicate sintanto che il legislatore ritenga di mantenerle in vigore. I minimi tariffari, invero, sono inderogabili solo per quanto attiene alle private pattuizioni cliente-professionista, ma non intaccano i poteri del legislatore ordinario che, salvo i limiti di cui all'art. 36 cost., e' pienamente libero di individuare casi che facciano eccezione, in genere per ragionevoli motivi di natura sociale, alle regole tariffarie generali".

E' dunque dallo stesso Ministero dei Lavori pubblici che sembrano provenire le indicazione relative alla possibile soluzione giuridica al grave problema del mancato rispetto da parte della pubblica committenza della tariffa nazionale.

In particolare e' auspicabile l' abrogazione dell'art. 6 della legge carceraria implicita (emanazione di una norma sulla inderogabilita' assoluta della tariffa che, in quanto successiva, in virtu' di un principio dell'ordinamento, sostituisca la precedente) o esplicita (declaratoria di illegittimita' costituzionale).

Per cio' che attiene il primo aspetto si ricorda che questo Consiglio si e' reso ispiratore, congiuntamente al Consiglio Nazionale degli Architetti, di una proposta dil egge per la nuova e complessiva disciplina della tariffa professionale (pdl n. 406): l'art. 1 del progetto recita, appunto, "la presente tariffa ha carattere nazionale ed e' valida e vincolante sia nei confronti dei privati che nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici. Gli onorari stabiliti dalla presente tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrario e' nullo.".

Appare altresi' urgente utilizzare anche il secondo degli strumenti indicati e cioe' pervenire, nel piu' breve tempo possibile ad un giudizio costituzionale. Il riferimento e' evidentemente all'art. 36 della costituzione che prevede che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantila' e qualita' del suo lavoro" : la complessita' di una prestazione ingegneristica e le responsabilita' civili e penali che spesso da essa derivano con diretta imputazione al professionista che le esegue non possono certo essere remunerate da compensi calcolati anche al 40% della tariffa professionale ( o, quanto meno, senza nessun certo riferimento) la quale prevede peraltro ammontari tuttaltro che eccessivi.

Soccorre, inoltre, l'art. 3 della carta costituzionale che nell'assicurare la parita' di trattamento non sembra poter conciliarsi con la evidente disparita' esistente fra gli ingegneri e gli architetti e tutte le altre categorie professionali che si trovino a rendere le relative prestazioni a favore della pubblica committenza che non sono soggetti ad anologhe deroghe ed i cui compensi non sono soggetti ad alcuna decurtazione.

Questo Consiglio sollecita dunque l'interessamento fattivo degli Ordini provinciali affinche' si rendano promotori, direttamente o attraverso singoli iscritti, eventualmente anche con l'intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale, di giudizi avverso delibere di affidamento di incarico o atti di liquidazione delle parcelle che prevedano decurtazioni della tariffa professionale. Nel corso di tali giudizi, infatti, l'attore (Ordine e/o iscritto) potra' sollevare questione di legittimita costituzionale dell' art. 6 della legge n. 404/77 nella parte in cui sancisce, ad esclusivo danno di ingegneri ed architetti (art. 3 cost.), una decurtazione non quantificata e quindi traducibile ache nella definizione di un compenso irrisorio (art. 36 cost.). Qualora il giudice riconosca la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione rimettera' gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso ed innanzi alla stessa Corte si instaurera' un autonoma vertenza di legittimita' che potrebbe appunto concludersi con l'abrogazione della norma in questione.


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