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Rif. DV00460
Documento 05/11/1984 CIRCOLARE - XI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 177
Data 05/11/1984
Riferimento PROTOCOLLO CNI N. 1643 DEL 05/11/1984
Note
Allegati
Titolo
PRESTAZIONI GEOTECNICHE - PROPOSTA DI NUOVA TARIFFA PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE COMPENSI - TABELLE
Testo
Come noto una, tra le altre, carenze dell'attuale legislazione tariffaria consiste nell'assenza di una parte specifica dedicata all'ingegneria geotecnica.


Il progetto normativo ormai ultimato e di prossima presentazione, che riformula completamente la tariffa colma anche la citata lacuna. Gli artt.113-115, infatti, sono dedicati alla individuazione delle prestazioni geotecniche ed ai criteri applicabili per la liquidazione dei compensi relativi.


Appare utile quindi inviare a tutti gli Ordini copia delle norme indicate affinche' gli stessi, nel vuoto della legge, possano utilizzarle.


Si allega anche, sempre in attesa di un rapido iter legislativo della completa proposta di nuova tariffa, anche il prospetto contenente le tabelle, aggiornate al luglio 1984, che vanno a sostituire quelle presenti nella passata stesura del testo le quali siano state redatte con riferimento al 1976.


Cordiali saluti.




Classe XVII - Ingegneria geotecnica.


Articolo 113.
(Campo delle prestazioni)



Rientrno in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica) richiesti per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa ed in genere di tutte le opere, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a questi ancorati, nonche' di quelle opere (come dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni o le rocce vengonno impiegati quali materiali da costruzione.


Articolo 114.
(Articolazione delle prestazioni)



Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

a) studi per l'individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto preliminare della costruzione e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo geotecnico;

b) compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche, sia in sito che in laboratorio, nonche' del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto;

c) supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:



1) assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione, da effettuarsi a mezzo di sopraluoghi del professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterra', a suo esclusivo giudizio, necessari;

2) collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;

3) esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini della caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;



d) esame dei problemi geotecnici posti dalla costruenda opera e delle possibili soluzini progettuali,

e) calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilita', determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative alle soluzione in definitiva prescelta;

f) stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolti in grafici e tabelle; degli studi di cui alla precedente lettera d); dei calcoli di cui alla precedente lettera e); delle necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare, in fondazione e, per i manufatti in materiali sciolti, anche in elevazione; delle prescrizioni tecniche da inserire in capitolato - ivi comprese quelle relative ai sistemi di collaudo - dell'eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell'opera in esercizio;

g) consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o il sottosuolo o realizzate in materiali sciolti;

h) assistenza al collaudo ed alle prestazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di cui alla precedente lettera g).


Sono esclusi dalla prestazione, in quanto da compensarsi a parte secondo le rispettive classi di appartenenza, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.




Articolo 115.
(Onorari)



Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 114 sono da valutarsi a percentuale dell'importo totale, come definito all'articolo 21, delle opere da realizzare, considerate nel loro complesso e cioe' sia per le parti in fondazione, ovvero interessanti il suolo e/od il sottosuolo, che per quelle in elevazione.


Al riguardo le opere vanno suddivise nelle seguenti sottoclassi avvertendo che se le prestazioni interessano piu' di una sottoclasse gli onorari spettanti vanno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna sottoclasse e non globalmente:



a) costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione;

b) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e strade ferrate in pianura;

c) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e ferrovie in collina o montagna; funivie e funicolari;

d) gallerie ed opere sotterranee in genere; piste e costruzioni aeroportuali; dighe ed argini di ritenuta: ponti e viadotti; sistemazioni di aree in frana o in subsidenza; consolidamenti di opere e strutture esistenti; opere idrauliche, costiere, portuali e di navigazione interna.


A ciascuna sottoclasse e per vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20 e, per la parzializzazione, la tabella P.20, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera d) della tabella vanno sommate quelle delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se effettuate dallo stesso professionista.


Si applicano altresi', oltre alle Disposizioni Generali, del titolo I, i disposti degli articoli 19 e 22 del titolo IV.


A maggiore specificazione dell'articolo 19 si precisa che le spese per sondaggi e prove di sito ed in laboratorio vanno integralmente sostenute dal committente, che di norma provvede anche a tenere direttamente tutti i rapporti contabili ed amministrativi con le ditte ed i laboratori incaricati. Nel caso che di tali rapporti si faccia carico al professionista, a questi spetta un compenso aggiuntivo pari al 10 per cento del costo delle indagini e prove.


TITOLO VII

PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE, A QUANTITA' O IN FORMA MISTA PER SPECIALIZZAZIONI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE.




Articolo 116.
(Specializzazioni di nuova classificazione)



Per le competenze relative alle prestazioni afferenti campi non compresi nella presente tariffa e/o derivanti dall'evoluzione della tecnica, delle tecnologie e da specifiche norme di legge vengono emanati appositi decreti del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Industria, commercio e artigianato, su proposta dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, sentite le orgnizzazioni sindacali di cui al terzo comma dell'art.1.


TITOLO VIII

TABELLE



Articolo 117.
(Tabelle - Modalita' di applicazione e di adeguamento)



Le tabelle allegate sono state redatte alla data del ...............,

data di approvazione della proposta della presente tariffa da parte dei Consigli Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti che provvederanno al loro adeguamento come disposto dall'art.1, 4^ comma della presente tariffa secondo le modalita' riportate ai seguenti punti A e B.


A - tabelle degli onorari a percentuale sull'importo delle opere - classi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII.


Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A/B/C/D, 17A, 19A/B/C/D/, 20, fissano gli onorari dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera e per importi determinati. Essi costituiscono valori derivati dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento degli importi.


Tale legge e' espressa dalla seguente formula:



m-1

1) X= I .10/9



dove x e' l'onorario percentuale corrispondente all'importo delle opere indicato con I ed espresso in unita' di milioni;



x1 ed x2 sono le percentuali prefissate per due generici importi I1 ed I2 delle opere in unita' di milioni per ogni classe:



x1

log------

x2

m= 1+ ---------------

I1

log------

I2







x1

q= log -------------

I1 m-1



Per le opere il cui importo e' inferiore all'importo minimo indicato in tabella, i compensi sono valutati discrezionalmente. Per le opere il cui importo e' superiore all'importo massimo indicato in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente o determinati preventivamente fra le due parti ma non mai inferiori ai compensi ottenuti applicando all'importo delle opere l'onorario percentuale fissato per l'importo massimo indicato in tabella.


Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto all'articolo 1, il nuovo valore x degli onorari percentuali si potra' ricavare applicando la seguente formula:



1+V I m-1

2) Xm= -------- (------) 10/9

1+F 1+F



dove V e' il valore percentuale della variazione del costo della vita; F e' il valore percentuale della variazione del costo dei fabbricati; I e' l'importo delle opere espresso in unita' di milioni.


L'operazione di adeguamento deve tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari percentuali aggiornati si ricaveranno dalla applicazione della formula sopra riportata.


Le tabelle 13E; 14A, 14b, 14C, 16, 17B, 18, 19E, 21, fissano gli onorari dovuti al professionista in rapporto a determinate quantita' che hanno specifica attinenza con il campo di applicazione della prestazione professionale. Essi costituiscono valori derivanti dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumneto delle quantita' a cui si riferiscono.


Per quantita' intermedie fra quelle indicate l'applicazione della tabella si fa interpolazione lineare.


Per prestazioni relative a quantita' inferiori a quelle minime prefissate in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente. Per prestazioni relative a quantita' superiori a quelle massime prefissate in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente o determinati preventivamente fra le parti ma non mai inferiori a i compensi ottenuti applicando l'onorario precedentemente fissato per la quantita' numerica indicata in tabella.


Ogni qual volta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto dall'articolo 1, .................. il nuovo valore degli onorari K si ricavera' dall'applicazione della seguente formula:



3) Km= K(1+V)



dove K e' il valore dell'onorario precedente e V e' il valore percentuale della variazione del costo della vita.


L'operazione di adegumento deve tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari aggiornati si ricaveranno in modo analogo a quanto indicato per le tabelle a percentuale.




CLASSE XVII - INGEGNERIA GEOTECNICA.


Onorari dovuti al Professionista per ogni cento lire di importo delle opere.




Importo delle Tabella 20a Tabella 20b Tabella 20c Tabella 20d

opere sott. a) sott. b) sott. c) sott. d)

fabbricati strade e strade e gallerie

e opere di ferrovie in ferrovie in aeroporti

urbanizzaz. pianura collina o dighe, ponti

montagna, frane, conso-

funivie o lidamenti,

funicolari opere idrau-

liche e di

navigazione



L.10 milioni 2.7500 2.0000 3.0000 4.5000

L.15 milioni 2.4195 1.7529 2.6293 3.9943

L.20 milioni 2.2093 1.5963 2.3945 3.6703

L.30 milioni 1.9438 1.3991 2.0986 3.2578

L.40 milioni 1.7750 1.2741 1.9112 2.9936

L.50 milioni 1.6542 1.1849 1.7774 2.8035

L.70 milioni 1.4874 1.0621 1.5931 2.5394

L.100 milioni 1.3290 0.9457 1.4186 2.2866

L.150 milioni 1.1693 0.8289 1.2433 2.0296

L.200 milioni 1.0677 0.7548 1.1323 1.8650

L.300 milioni 0.9394 0.6616 0.9924 1.6554

L.400 milioni 0.8578 0.6025 0.9037 1.5211

L.500 milioni 0.7994 0.5603 0.8405 1.4245

L.700 milioni 0.7188 0.5022 0.7533 1.2904

L.1.000 milioni 0.6423 0.4472 0.6708 1.1619

L.1.500 milioni 0.5651 0.3920 0.5879 1.0313

L.2.000 milioni 0.5160 0.3569 0.5354 0.9477

L.3.000 milioni 0.4540 0.3128 0.4693 0.8412

L.4.000 milioni 0.4145 0.2849 0.4273 0.7729

L.5.000 milioni 0.3863 0.2650 0.3974 0.7239

L.7.000 milioni 0.3474 0.2375 0.3562 0.6557

L.10.000 milioni 0.3104 0.2115 0.3172 0.5904

L.15.000 milioni 0.2731 0.1853 0.2780 0.5240

L.20.000 milioni 0.2494 0.1688 0.2532 0.4815

L.30.000 milioni 0.2194 0.1479 0.2219 0.4274

L.40.000 milioni 0.2003 0.1347 0.2021 0.3928

L.50.000 milioni 0.1867 0.1253 0.1879 0.3678

L.70.000 milioni 0.1679 0.1123 0.1685 0.3332

L.100.000 mil. 0.1500 0.1000 0.1500 0.3000







PARZIALIZZAZIONI



Prestazioni parziali Quote di parzializzazione



sottoclassi

a) b) c) d)

a) individuazione dei problemi geo-

tecnici e compilazione del pro-

gramma d'indagini e prove, con

relativo preventivo e capitolato

speciale d'appalto 0,05 0,05 0,05 0,05



b) supervisione nello svolgimento

del programma d'indagini e prove 0,15 0,20 0,20 0,15



c) esame delle possibili soluzioni

per la costruenda opera e calcola-

zioni geotecniche relative alla so-

luzione in definitiva prescelta 0,20 0,15 0,15 0,15



d) redazine della relazione geo-

tecnica con relativi allegati 0,40 0,35 0,35 0,40



e) consulenza ed assistenza geotec-

nica in fase di realizzazione

dell'opera 0,15 0,20 0,20 0,20



f) assistenza al collaudo ed alle

operazioni di liquidazione dei

lavori 0,05 0,05 0,05 0,05





Coefficienti di adeguamento dal dicembre 1976 al luglio 1984:



Variazione costo della vita: V = 2.0343



Variazione costo dei fabbricati: F = 2.3507





Tabella 20



CLASSE XVII - INGEGNERIA GEOTECNICA



Onorari dovuti al Professionista per ogni cento lire di importo delle opere.




Importo delle Tabella 20a Tabella 20b Tabella 20c Tabella 20d

opere sott.a) sott.b) sott.c) sott.d)

fabbricati strade e strade e gallerie,

e opere di ferrovie in ferrovie in aeroporti,

urbanizzaz. pianura collina o dighe, ponti

montagna, frane conso-

funivie o lidamenti,

funicolari opere idrau-

liche e di

navigazione





L.10 milioni 3.6484 2.6838 4.0258 5.8148

L.15 milioni 3.2099 2.3522 3.5284 5.1613

L.20 milioni 2.9311 2.1421 3.2132 4.7427

L.30 milioni 2.5788 1.8775 2.8162 4.2097

L.40 milioni 2.3548 1.7098 2.5646 3.8683

L.50 milioni 2.1946 1.5901 2.3851 3.6226

L.70 milioni 1.9734 1.4252 2.1378 3.2814

L.100 milioni 1.7631 1.2691 1.9037 2.9547

L.150 milioni 1.5512 1.1123 1.6685 2.6226

L.200 milioni 1.4165 1.0129 1.5194 2.4099

L.300 milioni 1.2463 0.8878 1.3317 2.1391

L.400 milioni 1.1380 0.8085 1.2127 1.9656

L.500 milioni 1.0606 0.7519 1.1278 1.8408

L.700 milioni 0.9537 0.6739 1.0109 1.6674

L.1.000 milioni 0.8521 0.6001 0.9002 1.5014

L.1.500 milioni 0.7497 0.5260 0.7890 1.3327

L.2.000 milioni 0.6846 0.4790 0.7185 1.2246

L.3.000 milioni 0.6023 0.4198 0.6297 1.0869

L.4.000 milioni 0.5500 0.3823 0.5735 0.9988

L.5.000 milioni 0.5125 0.3555 0.5333 0.9354

L.7.000 milioni 0.4609 0.3187 0.4780 0.8473

L.10.000 milioni 0.4118 0.2838 0.4257 0.7629

L.15.000 milioni 0.3623 0.2487 0.3731 0.6772

L.20.000 milioni 0.3308 0.2265 0.3398 0.6222

L.30.000 milioni 0.2911 0.1985 0.2978 0.5523

L.40.000 milioni 0.2658 0.1808 0.2712 0.5075

L.50.000 milioni 0.2477 0.1681 0.2522 0.4753

L.70.000 milioni 0.2227 0.1507 0.2260 0.4305

L.100.000 mil. 0.1990 0.1342 0.2013 0.3877





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