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Rif. DV10318
Documento 10/09/2010 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 361
Data 10/09/2010
Riferimento PROT. CNI N. 3669
Note
Allegati

SZ10319

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – SENTENZA TAR CAMPANIA, SALERNO, 28 GIUGNO 2010 N.9772 - STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – INCOMPETENZA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo la sentenza della II Sezione del Tar della Campania, sezione staccata di Salerno, 28 giugno 2010 n.9772, che ha annullato il permesso di costruire per un progetto, redatto da un geometra, che prevedeva strutture in cemento armato.

Era accaduto che la proprietaria di un terreno adiacente all’immobile in costruzione aveva impugnato il relativo permesso di costruire e i permessi di variante deducendo, tra l’altro, che nonostante la previsione di pilastrature in cemento armato, l’opera è stata progettata da un geometra in violazione degli artt. 16 e segg. del RD 11 febbraio 1929 n.274.

Il giudice amministrativo di primo grado, dopo aver sottolineato che prima del rilascio di un titolo edilizio il Comune deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed all’importanza della costruzione, a salvaguardia dell’economia pubblica e privata, nonché dell’incolumità delle persone, conclude affermando che “è illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista”.

Viene quindi ribadita la regola secondo cui i geometri non possono intervenire qualora vi siano strutture in cemento armato, essendo tali professionisti abilitati soltanto nei limiti delle “modeste costruzioni civili” e dovendo altrimenti l’Amministrazione individuare e riportare negli atti autorizzativi le specifiche ragioni per le quali ritiene che l’opera ricada nella competenza professionale del geometra.

Gli Ordini provinciali sono invitati a diffondere e pubblicizzare sul territorio l’importante pronuncia allegata del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, al fine di opporsi ai tentativi dei geometri di travalicare le proprie competenze legislativamente individuate.

Allegato:

- Tar Campania, Salerno, II Sez., 28 giugno 2010 n.9772.










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