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Rif. DV10308
Documento 28/07/2010 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 356
Data 28/07/2010
Riferimento PROT. CNI N. 3363
Note
Allegati

SZ10309

Titolo CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIESE - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ABILITARE GLI INGEGNERI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA – TAR PUGLIA, SEZ. II, 11 GIUGNO 2010 N.2426 – CONTRASTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITÀ
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo l’importante sentenza della II Sezione del Tar per la Puglia, Bari, 11 giugno 2010 n.2426, che ha annullato la delibera 2272/2009 e parte del regolamento 10/2010 della Regione Puglia, che avevano introdotto l’obbligo per gli Ingegneri iscritti all’albo di frequentare un apposito corso, con tanto di esame finale, per poter rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale e l’attestato di certificazione energetica degli edifici nella Regione.

Si tratta di un pronunciamento atteso da tutti i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, in quanto per la prima volta, con dovizia di argomentazioni, è stato affermato che le Regioni non possono istituire un albo regionale degli Ingegneri certificatori, sottoponendo a verifica ed esame la loro capacità di redigere la certificazione energetica degli edifici.

Queste capacità, infatti, derivano direttamente dal percorso di studi, in uno con il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione all’albo professionale.

Era accaduto che gli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Bari, Foggia, Taranto e Lecce avevano impugnato la delibera di Giunta Regionale n.2272 del 24/11/2009 e il Regolamento regionale n.10 del 10/02/2010, nella parte in cui prevedono che l’abilitazione degli Ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia e al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione.

Secondo il Tar barese la delibera impugnata – prevedendo uno specifico corso regionale di formazione professionale, un apposito esame finale curato dalla Regione, l’iscrizione dei soggetti certificatori abilitati in un apposito Elenco, un sistema di accreditamento e verifica periodica del livello di aggiornamento dei soggetti stessi, cui è subordinata l’abilitazione degli Ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici – “crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc” ma, così facendo, eccede la competenza regionale in tema di professioni prevista dalla Costituzione.

Una conferma di ciò si trova nell’art.4, comma 2, del d.lgs. n.30/2006 (decreto legislativo recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003 n.131”).

La creazione con delibera di Giunta regionale – tra l’altro in assenza di una qualsiasi base legislativa regionale – di una nuova figura professionale (l’Ingegnere abilitato a rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale), infatti, a parere del giudice amministrativo, ha invaso la competenza esclusiva statale in tema di fissazione dei principi della materia, desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”).

Secondo la Corte Costituzionale, come noto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni nella materia “professioni” (art.117, terzo comma, Cost.) deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato.

Ragion per cui anche l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso, “hanno già di per sé una ‘funzione individuatrice della professione’, come tale preclusa alla competenza regionale”.
Analoga censura ha ricevuto il “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n.192”, nella parte in cui prescrive specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale e iscrizione all’Elenco regionale.

Dalla disciplina statale (Allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115) – afferma infatti il Tar Puglia n.2426/2010 - emerge che “il professionista libero od associato, iscritto al relativo Ordine (nel caso di specie, l’Ingegnere), per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore”.

Non può quindi – sostiene il giudice pugliese – il legislatore regionale obbligare gli Ingegneri iscritti all’albo a frequentare specifici corsi di formazione e a superare un esame finale per essere considerati abilitati a redigere la certificazione energetica degli edifici e l’attestato di sostenibilità ambientale.

Come si vede, si tratta di paletti importantissimi posti a presidio e tutela delle competenze e della figura dei professionisti iscritti all’albo, volti a respingere i tentativi – palesi o meno – di mettere in discussione il bagaglio di conoscenze e capacità derivanti dal percorso di studi e dall’esame di abilitazione.

Nel settore – in crescente espansione e in attesa di ulteriori decreti attuativi a livello statale – della certificazione energetica, la sentenza n.2426 del Tar Puglia viene a rappresentare un punto fermo, chiarificatore e definitore dei margini di intervento spettanti alle varie Autorità pubbliche coinvolte.

La pronuncia allegata, inoltre, si porrà come linea di riferimento da seguire anche per le altre Regioni che hanno legiferato in materia, “costringendole” a tenere conto dei principi ivi affermati.

A tal fine si invitano gli Ordini provinciali a darne ampia diffusione nel proprio ambito territoriale di riferimento, a beneficio di tutti i soggetti interessati, professionisti così come Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni.

Allegato:
- Tar Puglia, II Sez., Bari, 11 giugno 2010 n.2426.


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