Testo
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Con la presente si comunica che sul supplemento ordinario alla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”)
Il decreto legislativo in questione interessa anche i liberi professionisti in quanto si applica, come specificato all’art. 1 e all’art. 8 a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale e professionale, anche a carattere intellettuale, svolta senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.
Come peraltro anticipato nella Circolare CNI n. 49/XVII sessione del 28 novembre 2006 a proposito dell’art. 3 “Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario” della contestatissima direttiva 2006/123/CE, l’art. 9 del recente decreto legislativo di recepimento della “direttiva servizi” dispone anche sul territorio italiano che nessuna norma di detto decreto può configgere con il DLgs. 206/2007.
Ciò significa che ogni articolo contenuto nel DLgs. 59/2010 deve essere letto contestualmente agli articoli riferiti a questioni analoghe contenuti nel DLgs. 206/2007 che è prevalente ed annulla, se del caso, la disposizione più recente, qualora possa ravvisarsi un conflitto normativo.
Il DLgs. 206/2007, tratta solo l’aspetto delle qualifiche ai fini della prestazione di servizi professionali regolamentati, prestati da un cittadino con qualifica professionale non ottenuta nello stato dove il servizio viene fornito, che esercita sia in regime di stabilimento permanente che in regime di prestazione occasionale. Il suo carattere prevalente toglie perciò ogni ambiguità interpretativa contenuta negli articoli 44, 45 e 46 del DLgs. 59/2010 in materia di requisiti per l’iscrizione all’Ordine.
Restano alcuni dettagli da chiarire specie in termini di tempi di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo di cui all’articolo 44 e l’estensione anche ai cittadini con qualifiche professionali ottenute in Italia del termine di 2 mesi dalla data di presentazione della domanda per perfezionare l’iscrizione all’Ordine e conseguente applicazione del principio del silenzio-assenso.
Il legislatore ne è conscio. Infatti, il decreto legislativo all’articolo 48 stabilisce l’emanazione di appositi regolamenti per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate con particolare riferimento ad alcune professioni fra cui quella degli ingegneri. Tali regolamento saranno adottati su proposta del Ministero della Giustizia e di concerto con i Ministeri competenti per materia.
Tuttavia, nelle more del regolamento interministeriale per la professione di ingegnere e delle risposte che il Ministero vigilante darà al quesito che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sta predisponendo, si può intanto comunicare quanto segue:
Art. 44 Dlgs 59/2010
Ai sensi della nota del Ministero della Giustizia prot. 59896/2010 diretta al Dipartimento delle Politiche Comunitarie, alcune professioni regolamentate fra cui quella di Ingegnere sono potenzialmente idonee ad avere ripercussioni in materia di sicurezza o di sanità pubblica. Ciò rende compatibile l’art. 20 del Dlgs 59/2010 con le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13, DLgs 206/2007.
Operativamente, l’Ordine, non appena ricevuta la documentazione ministeriale sulla prima prestazione di servizi di un professionista con qualifica professionale ottenuta in un altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà iscrivere il prestatore nella sezione speciale dell’Albo, appositamente istituita ((Vedasi circolare CNI n. 231/XVII Sessione del 28 maggio 2009). L’iscrizione avrà validità di un anno e dovrà comunque essere sempre sollecitata dal Ministero della Giustizia e mai richiesta direttamente dal professionista che, in assenza di tale iscrizione gratuita e pro tempore, non potrà svolgere alcun atto professionale regolamentato in Italia senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione.
Art. 45 e 46: Dlgs 59/2010
Ogni cittadino italiano o straniero, che ha ottenuto l’abilitazione in Italia ed è in possesso di ogni altro requisito prescritto dal vigente ordinamento professionale, ivi compreso un domicilio professionale nella provincia se non è in essa residente, può fare domanda di iscrizione ad un Albo provinciale degli Ingegneri. L’iscrizione dovrebbe essere perfezionata nel termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il rigetto della stessa nelle modalità di cui al comma 3 dell’articolo 45. Il lasso temporale stabilito dal decreto, che si discosta da quello attualmente previsto per i cittadini abilitati in Italia, è l’unico punto sul quale potrebbero sorgere perplessità interpretative che il Ministero dovrà sciogliere rapidamente, poiché, ai sensi del trattato istitutivo dell’Unione, non sono ammesse discriminazioni d’alcun genere che si basino sulla mera cittadinanza.
Se il cittadino, italiano o straniero, non ha ottenuto l’abilitazione in Italia, deve esibire, in luogo della certificazione del superamento dell’Esame di Stato, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale emesso in suo favore dal Ministero della Giustizia e, se del caso, la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri attestante che ha superato le misure compensative a cui era subordinato il pieno godimento del decreto e quindi il riconoscimento della qualifica straniera. Ciò non lo esime dal possesso di tutti gli altri requisiti che l’ordinamento professionale italiano richiede.
Sperando di avere chiarito le relazioni fra i due provvedimenti legislativi e rimandando ad altra nota l’illustrazione di altre novità introdotte dal DLgs. 59/2010, si inviano cordiali saluti.
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