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Rif. DV10266
Documento 02/07/2010 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 348
Data 02/07/2010
Riferimento PROT. CNI N. 2932
Note
Allegati

DV10267

Titolo DOTAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I PROFESSIONISTI - DISPONIBILITÀ DEI DATI IDENTIFICATIVI E DELLA PEC DEGLI ISCRITTI - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE –NOTA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GIUGNO 2010
Testo Come preannunciato, il Consiglio Nazionale, ha partecipato ad un confronto, avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Digitalizzazione (DIT), per la concreta attuazione dell’art. 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che, nel prevedere l’obbligatoria dotazione di un indirizzo pec in capo a ciascun iscritto, ha statuito l’onere di pubblicazione, da parte degli Ordini, in un elenco riservato, consultabile telematicamente esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, dei dati degli iscritti con il relativo indirizzo pec.

Il CNI ha dato la propria adesione nel marzo scorso ad una piattaforma digitale che il Dipartimento per la Digitalizzazione dovrebbe sviluppare per garantire l’omogeneità nella modalità di elaborazione e trasmissione dei dati.

Ad oggi, il Dipartimento, non ha ancora reso disponibile il servizio, ma, con nota del 14 giugno 2010, che qui si allega, ha dichiarato che verrà reso disponibile in tempi brevi.

Nel frattempo, al fine di assicurare un efficace funzionamento del servizio, ha richiesto che, a monte, venga svolta, da parte degli Ordini, una preliminare attività consistente in:

1. definizione di una procedura atta a rendere disponibili i dati identificativi ed il relativo indirizzo PEC degli iscritti;
2. comunicare i dati, fermo restando la titolarità degli stessi in capo agli Ordini, dai rispettivi Ordini provinciali al Consiglio Nazionale, per consentire l’accesso al dato aggregato e costantemente aggiornato;

Il CNI, per agevolare il corretto adempimento dei nuovi obblighi posti a carico degli Ordini, intende farsi carico della progettazione e sviluppo della procedura di cui al punto 1), e provvederà a darne puntuale informazione agli Ordini, che saranno tenuti, a comunicare ed aggiornare i dati al Consiglio Nazionale, così da garantire l’uniformità dei dati che dovranno essere messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche richiedenti.
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