Testo
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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 13 settembre 1988 ha deliberato, in concerto anche con il Consiglio Nazionale degli Architetti, di inviare agli Ordini il testo della nuova tariffa presentato al Parlamento con l'obiettivo, come chiaramente espresso nell'allegata delibera di Consiglio, che gli Ordini utilizzino come linea guida i contenuti del testo della nuova tariffa per quelle prestazioni non espressamente contemplate nella tariffa vigente e cio' per rendere uniforme, dove e' possibile, i comportamenti.
Cio' non toglie che, se presso gli Ordini sono gia' in uso altri criteri riconducibili alla discrezionalita' nell'ambito delle prestazioni non espressamente contenute nella tariffa vigente, questi siano mantenuti o, se del caso, integrati.
Chiaro deve risultare comunque lo scopo della presente circolare con l'allegato testo di tariffa che solo per disponibilita' di copie fa riferimento a quello presentato al senato con il n. 1044, il cui testo risulta attualmente presentato a firma Argellin.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI NON CONTEMPLATE DALLA LEGGE TARIFFARIA NAZIONALE (LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143)
PREMESSO
- che la professione di ingegnere si e' andata negli ultimi decenni notevolmente evolvendo soprattutto in termini di complessita' e novita' delle attivita' ad essa connesse;
- che la tariffa nazionale vigente, approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143, pur aggiornata con i vari DD.MM. a far tempo dal 1958, non contempla molte delle nuove prestazioni richieste agli iscritti agli albi;
- che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si e' reso promotore (gia' nella passata legislatura), dopo un attento studio condotto d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Architetti, di un prosetto normativo per l'approvazione di una nuova legge tariffaria, progetto di legge attualmente presentato in Parlamento (atto Senato n. 1044 a firma Sen. Ferrarini ed altri, atto della Camera n. 496 a firma On. Armellin ed altri).
CONSIDERATO
- che l'iter della citata proposta di legge si prospetta lungo ed articolato e che e' invece urgente per gli Ordini provinciali acquisire elementi di uniformita';
- che l'ordinamento assegna al Consiglio Nazionale ed al complesso degli Ordini precise funzioni interpretative e propositive relative alla tariffa (art. 6 Legge n. 1395 del 24.6.1923 e legge 4.3.1958 n. 143);
- che l'art. 2 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto recita: "Gli onorari, a seconda delle modalita' inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:"
-a) onorari a percentuale ossia in ragione dell'importo dell'opera;
-b) onorari a quantita' ossia in ragione dell'unita' di misura;
-c) onorari a discrezione ossia a criterio del professionista e che gli onorari per prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabilite per analogia e che utilizzando quindi analogicamente il criterio della discrezionalita' di cui al punto c) dell'art. 2, il Consiglio Nazionale ha provveduto gia' ad emanare agli Ordini interpreazioni e direttive, nel passato e negli anni recenti come ad esempio per la tariffa da applicare alle prestazioni connesse alla legge 47/85 (circ. n. 210 del 1 luglio 1985), e per la tariffa relativa alle prestazioni geotecniche (circ. n. 143 del 27.7.1987) nonche' per la legge 818/84.
FERMO RESTANDO IL RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA NUOVA TARIFFA PROFESSIONALE
DELIBERA
CHE GLI ORDINI UTILIZZINO, PER LE PRESTAZIONI NON CONTEMPLATE ESPRESSAMENTE NELLA TARIFFA VIGENTE, I CONTENUTI DEGLI ARTICOLI DELLA NUOVA TARIFFA PROFESSIONALE CHE PER COMODITA' DI RIPRODUZIONE E' QUELLA PRESENTATA AL SENATO CON IL N. 1044 E ALLA CAMERA CON IL N. 496 E SULLA QUALE IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - 5 ^ SEZIONE - NELL'ADUNANZA DEL 24.2.1988 N. 4487 HA ESPRESSO MOTIVATO PARERE FAVOREVOLE. ARGOMENTO TRATTATO AL PUNTO 11) DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 13 SETTEMBRE 1988.
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