Testo
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In allegato si inoltra copia del parere di cui in oggetto, reso a seguito della posizione decisamente assunta sul tema da questo Consiglio con nota del 21.11.1984, prot.n. 1764, inoltrata a tutte le Amministrazioni pubbliche.
Si evidenzia in particolare il seguente passo:
"Non si puo' giungere a conclusione diversa da quella secondo cui esulano dal campo professionale dell'architetto le opere igieniche consistenti in acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione".
Viene dunque ancora una volta con chiarezza delineata la esclusiva competenza degli ingegneri nel campo della progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere igieniche.
A tale criterio, dunque, le Amministrazioni committenti sono tenute a conformarsi.
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