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Rif. DV02198
Documento 12/12/1994 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 169
Data 12/12/1994
Riferimento Protocollo CNI n. 6223 del 12/12/1994
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA E SALUTE AMBIENTE DI LAVORO - DIRETTIVA 89/391/CEE - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994
Testo E' a tutti ben noto, anche per le notizie e le polemiche apparse sulla stampa specializzata, che il S.O. nø 141 della G.U. nø 265 del 12 novembre 1994 ha pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto che allinea alla U.E. alcuni contenuti del D.P.R. 547/1955 e del D.P.R. 303/1956 introducendo come obbligatorio il servizio di prevenzione e protezione nelle aziende e nelle attività indicate all'art. 1 del Decreto Legislativo, nonché obblighi nei riguardi dei progettisti (art. 6) e di coloro che hanno compiti di servizio di prevenzione e protezione.

Si segnala che l'organizzazione di tale servizio può essere affidata anche all'esterno a persone con "attitudini e capacità adeguate" (art. 8).

Il comma 9 prevede che i Ministeri del Lavoro, dell'Industria e della Sanità possono individuare specifici requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi.

A riguardo si informa che questo Consiglio Nazionale, già intervenuto in sede di bozza del testo nei riguardi degli aspetti professionali, aspetti poi accantonati in sede di stesura definitiva, si è attivato presso i Ministeri competenti per individuare, anche negli ingegneri iscritti agli albi con particolare curriculum professionale (comma 11 a), i professionisti che possono essere preposti al servizio di prevenzione e protezione.

Nel contempo si comunica che i contatti tenuti con l'ISPESL permetteranno di organizzare a livello locale seminari di aggiornamento tecnico scientifico coordinati sui contenuti di questo decreto legislativo e di quello in corso di recepimento della direttiva macchine.

Ovviemente tale iniziativa risulta valida se già gli Ordini non si fossero attivati ad indire incontri tra gli iscritti in tale senso.
Si segnala inoltre che nella G.U. n. 272 del 21.11.1994 è stata pubblicata la errata corrige per l'art. 50 punto 2 (pag. 25) prima colonna con l'inserimento di "non" per cui si deve leggere "Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori ...".


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