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Rif. DV01977
Documento 08/04/1992 CIRCOLARE - XIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 191
Data 08/04/1992
Riferimento Protocollo CNI n. 6568 del 08/04/1992
Note
Allegati
Titolo POTERE DISCIPLINARE - ORDINANZA GIP - MISURA CAUTELARE - DIVIETO TEMPORANEO AD ESERCITARE ATTIVITA' PROFESSIONALE - COMPITI DELL'ORDINE
Testo Il nuovo codice di procedura penale prevede la possibilita' che nell'ambito dell'istruttoria il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga che sussistano gravi indizi di colpevolezza, applichi nei confronti di imputati la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' interdicendo allo stesso l'esercizio della professione in toto o limitatamente a determinate attivita' (nell'ambito delle quali si ritiene siano stati commessi i reati ascritti).

Potrebbe pertanto accadere che gli Ordini risultino destinatari di provvedimenti notificati dal GIP tesi a comunicare la sospensione comminata a carico di determinati iscritti.

Sulla questione si forniscono alcuni chiarimenti facendo presente pero' che la novita' della materia imporra' ulteriori approfondimenti dei quali si informeranno tempestivamente gli Ordini.

Trattasi di una misura cautelare personale e, particolarmente, di una misura interdittiva, prevista dall'art. 290 del nuovo codice di procedura penale (1988) che, al primo comma, cosi' detta: "Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' ad esso inerenti".

Le misure cautelari interdittive rappresentano una novita' assoluta del nuovo codice di procedura penale.
Trovano un precedente, sia pure di natura diversa, nell'art. 301 del codice di procedura penale del 1930, modificato con legge 24.11.1981 n. 689, e relativo all'applicazione provvisoria di pene accessorie con riferimento all'art. 140 del codice penale, anche nella nuova formulazione di cui alla legge suddetta, ma ora abrogato dall'art. 217 delle norme di coordinamento che hanno accompagnato il nuovo codice di procedura penale.
In sostanza si trattava dell'applicazione provvisoria di una pena accessoria nel corso dell'istruzione, anticipando cosi' l'applicazione della pena accessoria medesima conseguente ad una sentenza di condanna: specificamente, l'art. 35 del codice penale riguarda (tuttora) la "sospensione dall'esercizio di una professione".

Le misure interdittive, come previste dal nuovo codice di procedura penale, hanno cosi' innovato rispetto alle vecchie disposizioni processuali.

Il legislatore ha ritenuto di delineare diversamente il sistema, sostituendo ad un'applicazione anticipata di pene accessorie che seguono alla condanna la previsione di talune misure cautelari, di contenuto piuttosto simile, ma meglio definite e collocate: la competenza e' ora del giudice che procede e, nella fase antecedente al giudizio, del giudice per le indagini preliminari.

Per quanto riguarda la esecuzione del provvedimento che dispone la misura cautelare, l'art. 293 prevede i relativi adempimenti, tra i quali, ovviamente, la notificazione all'interessato. Il quarto capoverso della citata disposizione di legge specifica, poi, che "copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualemnte competente a disporre l'interdizione in via ordinaria".

Si e' affermato, giustamente, che pur di fronte ad una terminologia poco precisa, "tali organi vanno individuati in quelli aventi poteri di vigilanza, controllo ed eventualmente svolgono funzioni disciplinari, nei confronti del soggetto colpito dalla misura (ad es., ordini professionali): onde evitare incertezze circa la trasmissione dell'ordinanza, e' auspicabile, quindi, che il giudice voglia indicare nel provvedimento l'organo cui il medesimo va trasmesso".

Qualora la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di ingegnere venga limitata ad alcune particolari attivita', occorre verificare quali siano gli obblighi dell'Ordine professionale, al quale l'ordinanza del G.I.P. venga notificata.

La legge in genere non li specifica; ne' possono dedursi dalla legge professionale, il R.D. 23.10.1925, n. 2437, che, all'art. 46, prevede soltanto, per quanto riguarda i procedimenti in corso, il caso in cui il professionista sia stato colpito da un provvedimento restrittivo della liberta' personale: in tal caso, la sospensione dall'albo e' obbligatoria fino alla sua revoca. Le altre previsioni della stessa disposizione riguardano le sanzioni disciplinari conseguenti alla sentenza definitiva di condanna.

Non rintracciandosi alcuna disposizione che la impongano, non appare necessaria una deliberazione dell'Ordine che sancisca quanto gia' disposto, in sede giurisdizionale, dall'ordinanza del G.I.P., anche considerandosi che, in ogni caso, la deliberazione dovrebbe avere ad oggetto (ove cio' sia possibile) una sospensione "parziale" dall'albo, nei limiti di cui all'ordinanza medesima.

E' certo, pero', che all'Ordine spetti un potere di controllo e di sorveglianza e, data la sua natura, l'obbligo di denuncia al GIP di eventuali violazioni di quanto stabilito nell'ordinanza che ha disposto la misura interditttiva, tenendosi conto peraltro che, nel caso di trasgressione alle prescrizioni di una misura interdittiva "il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva" (art. 276 c.p.p.).

Si puo' consigliare, per completezza, una comunicazione dell'Ordine al professionista relativa al provvedimento del GIP, con un richiamo alla sua osservanza ed alle conseguenze di eventuali trasgressioni.


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