Testo
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Come noto l'art. 10 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, ha aumentato del 100 per cento la tassa sulle concessioni governative. L'aumento ha carattere retroattivo e 8i applica a tutti i provvedimenti rilasciati successivamente al 31.12.1991.
Per cio' che concerne gli atti riguardanti gli Ordini e cioe' le iscrizioni all'albo deliberate dall'l.l.1992, occorrera' richiedere l'integrazione della tassa per lire 60.000.
Tale integrazione dovra' essere corrisposta entro il 31.10.1992 con versamento sullo speciale conto corrente postale n. 451005 intestato all "'Ufficio registro tasse CC.GG. - ROMA - Integrazioni 1992" cosi' come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992. Ai fini della regolarita' dell'istanza di iscrizione presentata dall'iscritto, copia fotostatica del versamento dovra' essere inoltrata all'Ordine di appartenenza.
Poiche' alcuni Ordini provinciali, nonostante la massima pubblicita' data dai mezzi di comunicazione alle disposizioni adottate in materia, continuano a richiedere informazioni al riguardo, si ritiene opportuno fugare eventuali dubbi sulla applicazione delle disposizioni legislative in questione.
Per le imposte di bollo si riportano in allegato gli aumenti relativi agli atti e provvedimenti rilasciati dall'Ordine od ad esso presentati con l'avvertenza che gli aumenti previsti dall'art. 9 del D.L. 333/1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, decorrono a partire dal 14 luqlio 1992.
Infine si comunica che con nota del 31.8.1992 prot. n. 7443/1992, il Ministero delle Finanze ha precisato, su richiesta di questo Consiglio del 17.6.1991, che il visto di congruita' e' inquadrabile tra gli atti elencati dall'art. 6 della tariffa ammesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed e' quindi soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine.
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