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Rif. DV01731
Documento 28/07/1992 CIRCOLARE - XIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 218
Data 28/07/1992
Riferimento Protocollo CNI n. 7395 del 28/07/1992
Note
Allegati
Titolo TITOLARI ALTRE PENSIONI - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA DI PREVIDENZA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU ART. 21 LEGGE 6/81 MODIFICATO DALLA LEGGE 290/90
Testo Come noto il Pretore di Modena, investito della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 nella parte in cui obbliga gli ingegneri pensionati da altri enti previdenziali ad iscriversi alla Cassa di previdenza ha promosso il giudizio di costituzionalita' avanti alla Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi si e' pronunciato con sentenza n. 259 pubblicata in G.U. 1^ serie speciale del 17 giugno 1992, dichiarando non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 quinto comma in relazione agli articoli 3 e 38 Cost.

Il ragionamento condotto dalla Corte Costituzionale per negare la incostituzionalita' del citato articolo fa perno sulla improponibilita' dell'obiezione mossa dal giudice "a quo" di assoluta inutilita' e gratuita' del contributo versato alla Cassa dagli ingegneri pensionati da altri Enti attesa la materiale impossibilita' per costoro di usufruire delle prestazioni previdenziali della Cassa.

La legge 290/90 il cui art. 6 qualifica il rapporto assicurativo di iscritto che goda trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale come titolo "a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Ente erogatore" consente, ad avviso della Corte, di utilizzare il periodo assicurativo successivamente maturato presso la Cassa per chiedere un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia piu' in atto una posizione presso tale Ente.

La Corte dunque, con una tipica sentenza interpretativa, ha in sostanza ritenuto che la possibilita' di usufruire della ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati successivamente al pensionamento non vanifichi la contribuzione alla Cassa richiesta ai pensionati da altri Enti e conseguentemente elimini i sospetti di incostituzionalita' dell'art. 21.

L'argomentazione addotta dalla Corte Costituzionale peraltro non appare risolutiva. Con circolare del 13 marzo 1992 n. 24, pubblicata sulla G.U. del 10.06.1992, il Ministero del Tesoro ha escluso la possibilita' di ricongiungere i periodi assicurativi dopo la concessione del trattamento di quiescenza.

Dunque i pensionati dello Stato, che come noto costituiscono la gran parte dei soggetti interessati alla vicenda, rimarrebbero privi del beneficio della ricongiunzione in considerazione del quale la Corte ha fondato la legittimita' costituzionale dell'art. 21 quinto comma.

Si prospettano di conseguenza due possibili iniziative legali:

1) risollevare la questione di costituzionalita' nei giudizi in corso alla luce della negata possibilita' di ricongiungere i periodi contributivi versati alla Cassa al fine di ottenere la liquidazione di supplementi di pensione presso l'ente erogatore (ossia lo Stato);

2) promuovere un giudizio amministrativo volto ad ottenere l'annullamento della circolare del Ministero del Tesoro nella parte in cui esclude tale possibilita' per i pensionati dello Stato.

Sulle iniziative indicate questo Consiglio ha comunque ritenuto opportuno acquisire il parere di esperti in materia previdenziale in modo da poter fornire agli Ordini provinciali indicazioni piu' puntuali sui comportamenti che i singoli iscritti potranno adottare.
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