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Rif. DV00751
Documento 05/11/1985 CIRCOLARE - XII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 25
Data 05/11/1985
Riferimento Protocollo CNI n. 3708 del 05/11/1985
Note
Allegati
Titolo STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONI - REQUISITI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI
Testo Questo Consiglio, alla luce delle richieste in merito che provengono dagli Ordini e dagli iscritti, ha ritenuto utile predisporre una nota riepilogativa sulla normativa e sulla procedura in merito ai requisiti ed alle modalita' di esercizio in Italia della professione di ingegnere da parte di cittadini stranieri.


IN GENERALE

Lo starniero, per potersi fregiare del titolo di "Ingegnere", iscriversi all'Albo ed esercitare in Italia la libera professione al pari di un cittadino deve:

- appartenere ad uno Stato che riconosca il trattamento di reciprocita' agli Italiani (condizione non necessaria per i Rifugiati e gli Apolidi);

- risiedere legittimamente in Italia, munito di un valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

- essere in possesso di un titolo di studio italiano o estero, riconosciuto equipollente;

- aver superato l'esame di Stato di abilitazione professionale;

- aver ottenuto il nulla-osta all'iscrizione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri competente.


RECIPROCITA'

Le norme che regolano l'esercizio delle attivita' liberali in Italia e l'articolo 7 lettera b) del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Approvazione del regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto" pongono come condizione per l'esercizio dell'attivita' professionale di ingegnere e per l'iscrizione all'albo il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia.

Per il trattamento di reciprocita' il riferimento normativo generale e' dato dall'art. 16 delle Preleggi: (trattamento dello straniero) "Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali"...omissis....".

La reciprocita' richiesta e' quella "di fatto", cioe' la prassi, il concreto atteggiamento dello Stato cui lo straniero appartiene nei confronti dei professionisti italiani.

Si ha reciprocita' quando lo Stato estero concede agli italiani un trattamento non deteriore o discriminatorio rispetto ai propri cittadini.

Tuttavia non viene meno il principio della reciprocita' se il trattamento riservato agli italiani presenta qualche non sostanziale e ragionevole differenza rispetto ai cittadini. Ad esempio non e' considerato discriminatorio pretendere dagli stranieri il superamento di una prova integrativa volta a dimostrare la conoscenza e padronanza della lingua nazionale dello Stato di accoglimento, mentre e' da considerarsi discriminatorio in Stati con piu' di una lingua nazionale pretendere dagli stranieri la conoscenza di diverse lingue locali.

In base all'art. 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897, la condizione di reciprocita' e' comprovata mediante attestazione del Ministero degli Affari Esteri - Servizio del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati e degli Affari Legislativi - Palazzo della Farnesina - Roma - il quale si avvale delle nostre rappresentanze diplomatiche per gli accertamenti necessari ed al quale vanno inoltrate le richieste, anche direttamente dagli Ordini.

L'attestazione rilasciata dal Ministero ha valore di parere altamente qualificato per la figura dell'Ente estensore, ma comunque non vincolante per gli Ordini professionali cui compete in ultima analisi rilasciare il nulla-osta per l'iscrizione degli stranieri negli albi professionali.

In base alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sui rifugiati, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 24 luglio 1954 n. 722, i Rifugiati ".... dopo un periodo di residenza di tre anni..beneficeranno sul territorio degli stati contraenti della esenzione della reciprocita' legislativa.." (art. 7, lett. b).

Disposizione identica e' contenuta nella Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo "status" di apolide, ratificata e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306.


RESIDENZA

L'art. 7, lett. c), del Regolamento professionale condiziona l'iscrizione all'Albo alla produzione di un certificato che attesti la residenza dell'istante in un Comune della Provincia sulla quale abbia giurisdizione il Consiglio dell'Ordine investito dell'esame della domonda.

Quindi non puo' iscriversi all'Albo degli ingegneri uno straniero che conservi la residenza anagrafica all'Estero.

Per ottenere il certificato di residenza lo straniero deve presentare all'anagrafe del Comune dove intende risiedere i seguenti documenti:

- passaporto
- permesso di soggiorno non inferiore a 12 mesi (nel caso preso in esame deve essere stato rilasciato per motivi di lavoro).


TITOLO DI STUDIO

Il cittadino straniero in possesso di un titolo di studio rilasciato da una Autorita' accademica straniera, qualora non esista una reciprocita' di diritto (si badi bene da non confondersi con la reciprocita' di fatto richiesta per l'esercizio della professione) cioe' una legge speciale che stabilisca l'equipollente fra titoli universitari rilasciati dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino e l'Italia, puo' chiedere il riconoscimento del titolo ai sensi della normativa prevista dall'art. 332 del Testo Unico sulla Pubblica Istruzione.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata, tramite il nostro Ministero degli Esteri, al rettore di una Universita' italiana corredata dalla seguente documentazione:

- Documenti comprovanti gli studi secondari compiuti e gli esami sostenuti presso l'Universita' o Istituti Superiori esteri.

- Una relazione documentata contenente esatte informazioni circa la natura ed il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero.

- Documento attestante la condizione di straniero o di italiano non cittadino dello stato.

- Qualsiasi altro titolo o documento che l'interessato creda utile presentare nel proprio interesse.

I titoli devono essere corredati da notizie circa il loro valore formale e sostanziale rilasciate dalla Direzione Generale delle Relazioni Culturali del nostro Ministero degli affari Esteri.

Le Autorita' accademiche, caso per caso, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai richiedenti dichiarano o meno il titolo di studio conseguito all'estero equipollente a tutti gli effetti al corrispondente conferito in Italia. Spesso gli stranieri sono invitati a sostenere qualche esame, la tesi di laurea ed una prova integrativa del titolo.

In merito alleghiamo, per opportuna conoscenza, nota rimessa dal Ministero degli Affari Esteri.


ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Gli stranieri, al pari dei cittadini italiani, sono tenuti a superare l'esame di Stato per ottenere la abilitazione all'esercizio professionale, ex art. 172 del R.D. 31.8.1933 n. 1592.


NULLA-OSTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

Lo straniero deve presentare la domanda di iscrizione all'Albo alla presidenza dell'Ordine degli ingegneri della provincia di residenza. La domanda in carta da bollo deve essere munita dei seguenti documenti:

- certificato di nascita;

- certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

- certifcato di residenza;

- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi alla presentazione della domanda (chi e' nato all'estero deve richiedere tale documento agli Uffici giudiziari di Roma);

- certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato;

- dichiarazione di non essere iscritto ne' di aver domandato l'iscrizione in altro Albo di ingegnere.


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