Testo
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In seguito a diverse richieste pervenute sul tema di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.
Salvo dar luogo all'approfondimento delle questioni di merito sollevate con note di alcuni Ordini e delle valutazioni sull'opportunità di determinate scelte del legislatore, questo Consiglio ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Come noto, durante i complessi lavori parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge 28 febbraio 1985 nø 47, il C.N.I. esortò, fra l'altro, il legislatore a disciplinare con chiarezza l'attività professionale in materia di collaudo, precisando che il certificato di idoneità statica previsto dalla lettera b dell'articolo 35 altro non è se non l'esito documentale di vere e proprie prestazioni di collaudo statico e come tale da redigere secondo i principi indicati dalla legge 10086/71.
Viceversa il legislatore ha voluto (probabilmente al fine di snellire le procedure di sanatoria) derogare alla precedente normativa.
Tale deroga rientra formalmente e sostanzialmente nei poteri dell'autorità legislativa.
Quindi é da ritenersi, poichè in tal senso chiaramente si esprime la legge, che per redigere i certificati di idoneità statica di cui all'art. 35 non devono necessariamente sussistere i requisiti prescritti dalla legge 1086 (iscrizione decennale, nomina della terna da parte dell'Ordine provinciale etc.).
Sul tema comunque appare opportuno acquisire un parere del Ministro dei Lavori Pubblici che é già stato investito della questione da questo Consiglio.
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