Testo
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In conformita' alle richieste di atluni Ordini, questo C.N.I. ha esaminato la disposizione in oggetto e ritiene utile fornire alcune delucidazioni in relazione all'interpretazione della stessa.
Il "visto" in questione deve intendersi nel significato tecnico giuridico di atto attraverso il quale si esercita un controllo di legittimita' su altri in funzione di approvazione degli stessi. Il potere di "visto", attribuito dalla disposizione in questione richiama dunque una funzione di approvazione da parte degli Ordini connessa ai poteri di controllo in materia tariffaria gia' normativamente ed istituzionalmente ad essi spettanti. Si vuole dunque escludere - e la norma di cui all'art. 13 esclude - una mera funzione di opinamento o di espressione di parere.
Con l'apposizione del visto dovrebbero essere richiamate e la funzione di controllo e la funzione di approvazione.
La stesura di esso potrebbe essere la seguente:
- Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di.................
- Nella seduta del ...........................................
- esaminata la parcella prodotta dall'Ing.....................
- esaminati gli elaborati relativi alle prestazioni ivi descritte e verificato l'espletamento dell'attivita' relativa.................
.................................................................
- verificata la corretta applicazione della normativa vigente;
ha adottato provvedimento di approvazione e, per l'effetto, appone il visto di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983 numero 131.
Per quanto attiene le modalita' di fissazione dell'onere relativo al visto - che, come e' noto, grava sul professionista interessato - e la misura dello stesso, si fa presente che, in linea generale, ciascun Ordine ha un proprio potere di auto determinazione, atteso il principio generale secondo il quale i proventi spettanti all'Ordine (contributi, tasse ecc.) sono da questo fissati in relazione alle proprie esigenze di funzionamento. In via puramente esemplificativa, si fa comunque presente che taluni Ordini hanno tenuto conto della circostanza che, secondo il disposto dell'art. 13, la richiesta del visto e' un atto dovuto da parte del professionista che ne sopporta - almeno fin quando non sara' modificata, come e' intenzione di tutti i Consigli e come questo Consiglio sta operando, la norma - anche il relativo onere.
Ancora, ad avviso di questo Consiglio Nazionale Ingegneri e secondo quanto praticato gia' da taluni Ordini, va tenuto conto del fatto che il visto - attesa la recente emanazione dell'articolo 13 che rende il visto obbligatorio - puo' concernere solo le prestazioni effettuate dal professionista successivamente all'entrata in vigore della legge 131/'83; sicche', mentre l'Ordine dovrebbe esaminare il complesso delle prestazioni svolte dal professionista - ove queste non siano scindibili nel contesto della parcella - la determinazione dell'onere dovrebbe essere rapportata a quelle sole prestazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della legge che ha imposto il visto in regime di obbligatorieta'.
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