Testo
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Si comunica che con legge 28.2.1990 nø 39 pubblicata nella G.U. del 28.2.90 nø 49 è stato convertito in legge il decreto legge 30.12.1989 nø 416 recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari.
L'art. 10 punto 7 del decreto modificato dalla legge di conversione stabilisce infatti che "i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero possono sostenere gli esami di abilitazione professionle e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni".
E' quindi da ritenere che,indipendentemente anche dall'accertamento del requisito della reciprocità che andava in precedenza accertato caso per caso attraverso il ministero degli Affari Esteri, la cittadinanza non costituisce più requisito per l'iscrizione all'Albo.
Si segnala inoltre che sulla G.U. del 2.3.1990 nø51 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica relativo al riconoscimento della equipollenza dei titoli accademici austriaci.
In particolare la tabella relativa alla equipollenza prevede la corrispondenza del DIPL.ING. austriaco a molti diplomi di laurea in ingegneria italiani. Per i cittadini austriaci in possesso di tali titoli quindi appare necessario, ai fini dell'iscrizione, solo il superamento dell'esame di Stato.
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