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Rif. DV02563
Documento 23/02/1995 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 194
Data 23/02/1995
Riferimento Protocollo CNI n. 6886 del 23/02/1995
Note
Allegati
Titolo INGEGNERI - GEOLOGI - PRESTAZIONI GEOLOGICHE - RELAZIONE GEOTECNICA
Testo La Commissione geotecnica di questo Consiglio, nella riunione tenutasi il 27.01.1995 ad Aosta, ha preso in esame la circolare in oggetto, rilevando che, ancora una volta, nonostante i recenti pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, il Consiglio Nazionale dei Geologi tenta di creare confusione in merito al problema delle competenze dei geologi e degli ingegneri.

Rifuggendo da facili, ma sterili polemiche, la suddetta Commissione ritiene di dover esprimere le considerazioni che seguono, nello spirito espresso nel parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. che, nel "considerato", "preliminarmente osserva che le problematiche attinenti all'esatta individuazione degli ambiti e dei limiti delle varie competenze professionali, in particolare nel settore tecnico delle costruzioni, travalicano l'interesse diretto e specifico delle singole categorie di operatori ed assumono profili di interesse e di ordine generale e collettivo". Nel caso in oggetto, precisa ancora il parere, "una non corretta e imprecisa individuazione e definizione dei rispettivi ambiti operatori .... incide direttamente sulla qualità della progettazione e sulla stabilità delle opere stesse e sui relativi costi.

In questo spirito di rispetto del comune interesse, e non di difesa corporativa, si commenta la circolare in oggetto sui punti ritenuti più significativi, con l'intento di riaffermare quella chiarezza che con una lettura parziale del testo del C.d.S., pretestuosamente, si tenta di offuscare.

Premesso che non si mette in alcun modo in discussione la competenza del geologo nella redazione della Relazione Geologica, sulla quale tutti ormai concordano e che rappresenta un giusto riconoscimento di competenze scientifiche nel settore, si registrano con stupore e preoccupazione le considerazioni contenute nella citata circolare del C.N.G., riguardanti:
a) il ruolo dell'ingegnere progettista nella redazione della Relazione Geotecnica che assumerebbe esclusivamente il compito "organizzativo" dovendosi servire, in tale attività, dell'apporto del professionista geologo.

Da qui si riconosce la competenza del Geologo nella redazione del citato elaborato.

L'assunto non sostenibile deriva da una interpretazione del tutto errata del parere del C.d.S.; interpretazione che è in aperto contrasto con il D.M. 11.3.1988, che così recita, già a riguardo delle indagini:
- la Relazione Geologica deve comprendere e illustrare la situazione litostratigrafica locale;
- la Relazione Geotecnica deve comprendere i criteri di programmazione delle indagini nonché la scelta dei parametri Geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera.

Nel parere alle indagini al progetto, restando nel più comune campo delle fondazioni, il D.M. impone che tale progetto "deve comprendere i risultati delle indagini, rilievi, studi atti ed individuare e valutare i fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta del tipo di fondazione; la verifica di stabilità del complesso terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi; le verifiche delle strutture e delle opere di fondazione".

Se, quindi, le scelte progettuali e i calcoli relativi rientrano nel progetto, e fanno capo ovviamente al progettista, è evidente che le scelte dei parametri geotecnici, che devono essere riferiti alle caratteristiche della fondazione, devono essere effettuate dal medesimo professionista, che redige, pertanto, la Relazione Geotecnica.

In conclusione la Relazione Geotecnica, nel suo complesso, deve essere redatta dall'Ingegnere Progettista e, in sua vece, da un Ingegnere esperto in Geotecnica.

Il richiamo alla collaborazione del Geologo deve, pertanto, essere intesa nella collaborazione alla "ricostruzione della geologia del sito", e alla formazione del quadro fisico-geologico di base, nello spirito della "reciproca coerenza fra le relazioni geologica e geotecnica" di cui all'ultimo capoverso del punto 3.5 del D.M. 11.3.1988.

Ogni diversa interpretazione del parere del C.d.S. urta non solo contro la lettera del D.M., del quale il parere è interpretazione non legge sostitutiva, ma anche contro i principi tecnico-scientifici espressi, con estrema chiarezza, nel parere del C.S.LL.PP., principi accolti senza riserva alcuna dallo stesso C.d.S.. Né si nega in conclusione la "collaborazione di una pluralità di professionisti" purché siano chiaramente individuati i ruoli delle divberse figure professionali.

Nel quadro innanzi delineato rientra con indiscutibile evidenza il concetto della unitarietà dello studio geotecnico che, esaminata la ricostruzione geologica del sito, ha il compito di determibnare con indagini specifiche la caratterizzazione meccanica dei terreni al fine di operare le scelte progettuali più idonee ed il dimensionamento delle fondazioni.

Per semplicità e brevità si limitano le considerazioni alle fondazioni, pur rilevando che non vi è differenza alcuna se si prendono in esame tutte le altre opere dell'ingegneria civile, quali le opere di sostegno, le gallerie, le dighe, e i rilevati, gli studi sui pendii naturali e sulle frane ecc..

b) La discrezionalità del progettista nella decisione di chiedere o meno la collaborazione del Geologo. Pur non escludendo che tale margine di discrezionalità talvolta "possa essere foriero di contenziosi" esistono dei casi in cui tale discrezionalità è giustificata, anzi il progettista deve esercitarla. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il Progettista, unico responsabile dell'intero progetto, si trovi nella condizione di avere a disposizione precedenti studi, sufficienti a individuare compiutamente il quadro geologico necessario al progetto. Qualora egli richiedesse un nuovo studio geologico, che nulla aggiunge ai dati precedenti, potrebbe essere chiamato a rispondere di un utile impegno di spesa.

Allo stesso modo il Progettista non svilupperà nuove indagini geotecniche con prove in sito e in laboratorio, qualora egli disponga di elementi sufficienti a caratterizzare il terreno dal punto di vista meccanico.

In conclusione, pur rilevando che la discrezionalità deve costituire un atto responsabile, basato sui dati obiettivi, e non l'esercizio di un arbitrio, essa non può essere negata, proprio in virtù della responsabilità che il progettista è chiamato ad assumere.


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