Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV00793
Documento 01/03/1994 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 95
Data 01/03/1994
Riferimento Protocollo CNI n. 3793 del 01/03/1994
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI - INCONTRO DI LAVORO CON GLI ESPERTI DEGLI ORDINI
Testo Con la partecipazione di rappresentanti di 44 Ordini si e' svolto
l'incontro programmato con circolare CNI n. 72 del 1 dicembre 1993, a
Roma il 17 dicembre u.s..

Agli intervenuti sono stati distribuiti i documenti di lavoro allegati
che hanno riguardato i quattro punti trattati nella riunione.

A completamento di quanto presentato e discusso a Roma si segnala, ad
integrazione dei contenuti degli allegati, quanto successivamente si e'
verificato nei quattro settori trattati e precisamente:

1.a) la pubblicazione sulla G.U. del D.M. 13.12.1993 sull'art. 28 e della
relativa circolare gia' segnalati agli Ordini con circolare CNI n. 80 del
14.1.1994;

b) la necessita' di attivare presso gli Ordini l'osservatorio per la
applicazione della legge 10/1991 fornendo a questo Consiglio Nazionale
tutte quelle informazioni utili a dare il quadro applicativo sul
territorio di competenza dell'Ordine, della legge 10/1991 e dei
regolamenti.

A riguardo sara' organizzato nel mese di aprile un apposito incontro con
gli Esperti degli Ordini di cui sara' data comunicazione tempestiva.

2.a) la legge 23 dicembre 1993 n. 537 (finanziaria) e i contenuti
dell'art. 2 punto 7 riferito all'allegato 4 impongono grande attenzione
all'emanando decreto legislativo per la semplificazione delle procedure
amministrative previste per la legge 46/1990 in quanto si hanno notizie
di una bozza di testo di D.P.R. che stravolge legge e regolamento come da
allegato e sul quale il Consiglio Nazionale sta intervenendo presso il
Ministero della Funzione Pubblica, il MICA e il Ministero di Grazia e
Giustizia.

3.a) L'I5PESL a cui competono le procedure della legge 428/1991 ha
convocato il 25.1.1994 una riunione durante la quale ha comunicato di
intravedere possibilita' di esperire al piu' presto gli esami con le
procedure di quiz a risposta multipla e la convocazione di un gruppo di
lavoro per la stesura di una proposta operativa semplificativa per
superare la situazione di stallo per gli esami denunciata a suo tempo da
questo Consiglio Nazionale.

Nel frattempo, nel settore dell'attivita' di omologazione e delle
verifiche periodiche a fini di sicurezza di apparecchi, macchine,
impianti ed attrezzature, e' stato pubblicato il D.M. 15.10.1993 n. 519
(G.U. n. 294 del 16.12.1993) che assegna all'ISPESL a far tempo dal
prossimo giugno 1994 le richieste di primo o nuovo impianto per la messa
a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche, richieste oggi
trattate dalle USL locali.

Le motivazioni del passaggio di tali compiti riportate nel D.M. sono
alquanto singolari con conseguenti possibili difficolta'.

Si segnala che il recepimento nel 1994 della direttiva CEE 89/992 sulle
macchine, nonche' 87/404 e 90/488 gia' avvenute del marchio CE sui
recipienti saldati fabbricati in serie porteranno gia' nel 1994 ad
aggiornare le procedure di omologazione e dei controlli periodici.

Questo Consiglio Nazionale informera' gli Ordini degli sviluppi in atto.

4.a) I procedimenti amministrativi sulla prevenzione incendi dovranno
essere modificati con l'obiettivo della semplificazione e della
accelerazione previsto nel citato art. 2 della legge 537/1993.

A riguardo sara' organizzato da questo Consiglio Nazionale un incontro a
Roma il prossimo marzo con gli Esperti degli Ordini durante il quale i
vertici del Corpo Nazionale dei VV.F. presenteranno le nuove proposte
operative ai professionisti.

b) Si segnala che tutti i Comandi provinciali dei VV.F. stanno
provvedendo a completare entro e non oltre il prossimo giugno l'esame
delle documentazioni del NOP giacenti presso i loro Uffici al fine del
rilascio o del diniego dello stesso.

c) Si e' provveduto con la nota allegata a segnalare agli Organismi
competenti di assegnare nel settore dei grandi rischi (D.P.R. 175/1985)
le competenze agli ingegneri e ai chimici.

Questo Consiglio Nazionale attraverso i contenuti della presente e i
relativi allegati nonche' le iniziative annunciate intende richiamare, se
ancora occorre, l'attenzione dei Consigli degli Ordini sui settori
trattati per gli ovvii riflessi nelle attivita' dei propri iscritti.



ALLEGATI : (sommario)

- documento punto 1. (legge 10/1991 e regolamenti applicativi);

- documento punto 2. (legge 46/1990 e regolamento) bozza di D.P.R. di
modifica contenuti legge e regolamento da emanarsi ai sensi della legge
537/1993;

- documento punto 3. (legge 428/1991) lettera del C.N.I. al Ministero
della Sanita';

- documento punto 4. (prevenzione incendi) lettera del C.N.I. sul D.L.
10.1.1994 n. 13.





PUNTO 1. dell'ODG dell'incontro del 17 dicembre 1993 a Roma con gli
Esperti degli Ordini:

-LEGGE 10/1991 E REGOLAMENTI APPLICATIVI.

1. La G.U n.13 del 16 Gennaio 1991 pubblicava due leggi sulle norme per
attuazione del nuovo piano energetico nazionale e cioe' la legge 9/1991:
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali e la legge
10/1991 di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare l'art. 37 della legge 10/1991 oltre a indicare l'entrate
in vigore delle disposizioni regolamentari abrogava la ben nota legge
373/1976 e il suo regolamento di cui al DPR 1052/1977 questo ultimo solo
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2, e 4 dell'articolo 4.
(norme attuative e sulle tipologie tecnico costruttive) al comma 1.
dell'art. 30 (certificazione energetica agli edifici) e al comma 1.
dell'art. 32 (certificazioni e informazioni ai consumatori).

Gli argomenti trattati con riferimento ovvio all'art. 28 (relazione
tecnica sul rispetto delle prescrizioni) e all'art. 29 (certificazione
delle opere e collaudo) hanno trovato attenzione presso il Consiglio
Nazionale e gli Ordini a differenza di quanto era accaduto con la prima
legge sul contenimento del consumo energetico per usi termici negli
edifici (legge 373/1976).

2. Il Consiglio Nazionale ha cosi formulato esplicite richieste ai
competenti Ministeri (MICA e LL.PP) incaricati della stesura dei
regolamenti di essere interpellato sulle bozze dei decreti applicativi.

Conseguentemente con circ. CNI nr. 167 del 2/1/1992 sono stati invitati
gli Ordini a formulare osservazioni sulle proposte di regolamento di cui
l'art. 4 comma 4.

Su tali argomenti nell'ambito di una piu' diffusa e sollecita
informazione e stato tenuto a Roma il 20 marzo 1992 un convegno sulla
sicurezza risparmio energetico nella progettazione degli impianti
coinvolgendo come relatori i Responsabili Ministeriali dei settori (circ.
CNI n. 209 del 15/7/1992).
Le risposte all'invito rivolto agli Ordini non sono state numerose. Il
Consiglio con la consulenza del gruppo di lavoro Impianti ha di
conseguenza formulato al MICA le osservazioni ricevute sia per il comma
4. art. 4 (DPR 412/1993) sia per l'articolo 28 della leqqe 10/1991.

Sono in corso di pubblicazione i DD.MM. applicativi dell'art. 28 e i
regolamenti (DPR) previsti dai comma 1 e 2 dell'art. 4. Non si hanno
notizie degli altri punti trattati dall'art. 4 riguardanti i settori
agricolo e quello dei mezzi di trasporto nonche' dei criteri di
aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la
fornitura di beni o servizi per conto delle Amministrazioni Pubbliche.

Il regolamento dell'articolo 30 sulla certificazione energetica degli
edifici e' in corso di stesura cosi' pure quello previsto dall'articolo
32.

Sono state formulate invece istruzioni operative sul responsabile della
conservazione e l'uso nazionale dell'energia (art.19).

3. Dei regolamenti,l'unico pubblicato sul s.o. della G.U. nr. 242 del 14
ottobre 1993 e' il DPR 26.8.1993 nr.412: regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia di attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9.1.1991 nr.10. Su
tale regolamento il Consiglio Nazionale aveva formulato osservazioni sul
testo in preparazione.
Questo e' lo stato dell'arte relativo alla legge 10/1991.

4. Nell'incontro odierno vengono presi in esame alcuni degli aspetti che
hanno riflessi diretti sulla professione e che vertono principalmente
sull'applicazione delle norme UNI e sui requisiti e dimensionamento degli
impianti termici.

Si segnala che e' stata fatta specifica richiesta al MICA che le norme
UNI citate nel DPR 412/1993 e in altri regolamenti in corso di
pubblicazione, siano riportate sulla G.U. cosi' da mettere a disposizione
a prezzo contenuto tutte le norme di riferimento.

Il Consiglio Nazionale ritiene che i contenuti del DPR 412/1993 non
appena completi delle norme UNI ivi richiamate (il testo e stato
pubblicato senza i necessari riferimenti!) debbano essere verificati e
confrontati con quelli previsti negli altri regolamenti in corso di
emanazione.

A questo scopo impegna pertanto gli Ordini e i loro Esperti nel settore
degli impianti a collaborare con il Consiglio Nazionale per costituire un
OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10/1991 invitando
a parteciparvi anche i principali esperti dei due ministeri MICA e LL.PP,
affinche' si avvii una pubblica sperimentazione dell'applicabilita' delle
nuove formule e dei relativi calcoli da sperimentare anche su edifici
storicamente noti sia con procedura manuale e automatica.

Il Consiglio Nazionale ritiene con questo strumento di proporre un
doveroso impegno ai professionisti e ai Ministeri affinche' venga data
una risposta tecnica e non condizionata da possibili e non nascosti
interessi del mondo produttivo fra loro anche contrastanti al settore
energetico regolamentato dalla legge 10/1991.



PUNTO 2. dell'ODG dell'incontro del 17 Dicembre 1993 a Roma con gli
Esperti degli Ordini.

- LEGGE 46/1990 E SUO REGOLAMENTO: RISCONTRI APPLICATIVI NELLE REALTA'
PROVINCIALI E NAZIONALE.

1. Nell'ambito delle direttive emanate da questo Consiglio Nazionale
sulla legge 46/1990 e sul suo regolamento di cui al DPR 447/1991 l'ultima
circolare sull'argomento trattava il DM 17.2.1993 per la formazione degli
elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza
degli impianti circolare che risale al marzo 1993 (circ. CNI nr.21 del
15.3.1993).

La formazione di tali elenchi previ accordi con le locali Camere di
Commercio doveva essere di iniziativa degii Ordini secondo la specifica
direttiva del Consiglio Nazionale che intendeva cosi' attivare
"professione" nel settore industriale e negli impianti.

I primi elenchi di ingegneri dovrebbero essere stati pertanto formulati,
inviati al MICA per l'approvazione e restituiti alle Camere di Commercio
cosi' da essere consultati dai Comuni, dalle USL, dai Comandi Provinciali
VV.F e dalla ISPESL che hanno facolta' di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti inseriti in tali elenchi per eseguire le
verifiche (vedasi art. 14 della legge 46/1990 e art. 9 del DPR 447/1991).

A riguardo questo Consiglio Nazionale intende oggi conoscere le
situazioni provinciali degli elenchi per intervenire presso il MICA onde
verificare se c'e stata o no collaborazione Ordini-Camere di Commercio e
possibilmente eliminare le eventuali difficolta' incontrate dagli Ordini
nella Prima stesura deqli elenchi con riferimento al loro prossimo
aggiornamento.

Infatti risulta che si sono verificate situazioni diverse nel territorio
nazionale e tempi ristretti per la stesura dei primi elenchi in relazione
alle note vicende che hanno coinvolto architetti, fisici, geometri e
chimici.

2. Sono state gia presentate al Parlamento in questa legislatura due
proposte di legge sulla 46/1990:

- la n. 168 C di iniziativa dell'On. Armellin ed altri di ispirazione di
questo Consiglio Nazionale sull'interpretazione autentica dell'art.1;

- la n. 1697 C di iniziativa dell'On. Aliverti ed altri di ispirazione
delle associazioni artigiani concernente norme di interpretazione e di
integrazione alla 46/1990.

La Associazione tecnica italiana del Gas (ATIG) in un recente convegno
svoltosi a Roma il 1 Dicembre u.s. ha presentato articolate proposte di
emendamento ai contenuti della legge 46/1990 con ovvio riferimento agli
impianti a gas, impianti in un certo senso trascurati dalla stessa legge
46 e dal suo regolamento, piu' riferiti infatti a quelli elettrici.
Questo Consiglio Nazionale a riguardo ha formulato osservazioni ai
contenuti del progetto di legge 1697 C e delle proposte ATIG.

Di sicuro solo nella prossima legislatura il Parlamento potra' esaminare
eventuali modifiche alla legge 46/1990 pertanto si richiedono agli Ordini
suggerimenti ed osservazioni.

La Commissione di cui all'art. 15 della legge 46 malgrado le
sollecitazioni dei Consigli Nazionali Ingegneri e Periti Industriali non
e' ancora stata costituita e ne' convocata.

3. Questo Consiglio Nazionale intende conoscere dagli Ordini e/o dalle
Federazioni o Comunita' il reale stato di operativita' della legge
46/1990 per quanto riguarda gli aspetti di interesse della nostra
professione riferiti in particolare all'art. 4 del regolamento
(progettazione degli impianti) al punto 4. dell'art. 9 (cartelli) e al
punto 3. lettera a) dell'art. 6 della legge 46/1990 (deposito).
Si tratta in sostanza di verificare:

- se esiste o no una rispondenza applicativa dei contenuti della legge a
livello locale presso i Comuni;

- se le competenze professionali nel settore sono rispettate;

- se in genere la legge 46 e il suo regolamento e' seguito correttamente
dalle imprese installatrici e dai committenti.

Una ulteriore preoccupazione del Consiglio Nazionale e' quella di evitare
duplicazioni e ripetizioni cartacee relative ai progetti e di chiarire i
contenuti dell'articolo 29 riguardante la certificazione e il collaudo
delle opere che fanno riferimento alla legge 46/1990 che tratta la
sicurezza degli impianti e non invece il risparmio energetico.

5. L'organizzazione dell'Osservatorio sara' compito di questo Consiglio
Nazionale e in particolare del gruppo di lavoro impianti integrato dalle
competenti e necessarie figure.

Gli Ordini per il territorio di loro competenza, oltre a fornire figure
qualificate nel settore e costituire se non esistente la commissione
impianti dovranno verificare la applicazione della legge 10/1991 fornendo
con periodicita' trimestrale al Consiglio Nazionale tutte quelle
informazioni utili a dare il quadro applicativo della suddetta legge.
Sara' oltremodo utile all'osservatorio interessare le Federazioni o
Consulte degli Ordini fin da oggi come momento organizzativo regionale
per i riflessi che la legge energetica e i regolamenti edilizi hanno nei
riguardi della Regione.
Saranno fornite con apposite circolari istruzioni dettagliate che
diventeranno ovviamente operative nel secondo semestre del 1994 con
l'impegno degli Ordini fin dall'odierno incontro ad offrire la loro
disponibilita'.



PUNTO 3. dell'ODG dell'incontro del 17 dicembre 1993 a Roma con gli
Esperti degli Ordini.

LEGGE 428/1991: MANCATI ADEMPIMENTI

1. A un anno dalla chiusura dei termini di partecipazione agli esami di
abilitazione dell'anno 1992 per l'iscrizione negli elenchi di
professionisti ingegneri e periti industriali non sono state ancora
fissate le date di svolgimento delle prove.

La situazione e' stata segnalata al competente Ministero della Sanita'
con la richiesta di un incontro specifico sull'argomento anche in
riferimento ai contenuti dell'art. 2 lettera f) del D.L. 30.6.1993 nr.
268 sul riordino dell'ISPESL come da allegato.

La partecipazione di professionisti al bando e stata significativa come
si rileva dal quadro allegato fornito dalla stessa ISPESL.

E' intendimento di questo Consiglio segnalare al Parlamento le
inadempienze applicative della legge 428/1991.


ALLEGATO: lettera del CNI n. 2585 del 5.10.1993 al Ministro della Sanita'.
Quadro dei rilevamenti statistici delle domande presentate per gli esami
di abilitazione dagli ingegneri e Periti industriali.


Prot. n. 2585/U-AD/93

Roma 05.10.93

Al Signor Ministro
della Sanita'
00100 ROMA

OGGETTO : Operativita' legge 428/1991

Egregio Sig. Ministro,

la legge 428/1991, con durata a termine nel febbraio 1997, non ha trovato
ancora a ben due anni dalla sua emanazione la necessaria e tempestiva
applicazione prevista negli obiettivi della stessa legge. Cio' per motivi
complessi, molti di natura burocratica riassunti nella nota della
Direzione Generale dell'ISPESL, gia' inviata alla Sua attenzione nel
luglio 1993, i cui contenuti, condivisi da questo Consiglio Nazionale,
sono stati oggetto di discussione approfondita in sede di commissione
degli esami abilitanti indetti con D.M. del Ministero della Sanita'.

Il recente Decreto Legislativo 30.06.1993 n. 268 al punto f) dell'art. 2,
tiene conto in modo implicito della sistuazione, venutasi nel frattempo a
creare, rinviando ad un regolamento gli aspetti operativi e sostitutivi
della mancata pubblicazione degli elenchi dei professionisti.

A riguardo sono pervenute notizie, peraltro ancorta senza conferma, che
si intenderebbe sopperire alla mancata pubblicazione dei suddetti elenchi
mediante incarichi da assegnare direttamente a funzionari in quiescenza
della ISPESL, delle UUSSLL, ecc. disattendendo in tal modo quanto
specificatamente previsto dalla legge 428/1991.

Infatti cio' sarebbe in opposizione a quanto espressamente previsto al
punto 4 dell'art. 3 della legge n. 10/91 dove condizione ammissibile
all'iscrizione dei funzionari negli elenchi e' quella che gli stessi
abbiano cessato da almeno due anni il rapporto di servizio con le
Amministrazioni dello Stato o con gli Enti Pubblici ed abbiano conseguito
la specifica abilitazione.

Se gli intendimenti fossero di tale genere e portata, questo Consiglio
Nazionale si vedrebbe costretto a denunciare fermamente questa ipotesi
che parrebbe essere connessa strumentalmente al mancato svolgimento degli
esami di abilitazione prescritti.

Il Parlamento ha ritenuto infatti che i controlli di legge previsti dai
funzionari dello Stato, in carenza di personale dopo avere esperito tutte
le incobenze di cui all'art. 1 della legge 428, potessero essere
sostenuti da ingegneri liberi professionisti iscritti agli albi e in
possesso di requiti e di capacita' verificate.

Agli esami di abilitazione per l'anno 1992 indetti con D.M. di codesto
Ministero pubblicato nella serie speciale della G.U. del 09.10.1992,
hanno fatto richiesta di partecipazione ben 7599 professionisti di cui il
78,3% ingegneri e 21, 7% periti industriali, professionisti che sono
tuttora in attesa di sostenere detti esami ancora ne' annunciati ne'
tanto meno organizzati.

La situazione in atto e' pertanto oltremodo delicata per le ovvie
considerazioni che appaiono oggi avere fondamento sia con le notizie
circolanti sia con la pubblicazione del citato decreto legislativo.
Notizie che appaiono del tutto interessate e strumentali da parte
dell'Organismo proposto alla formazione annuale di tali elenche.

Si segnala altresi' che questo Consiglio Nazionale ha sempre offerto la
propria disponibilita' all'ISPESL in ordine al contenuto della legge
428/91 ed in ognuna delle fasi operative come da documenti ufficiali.

Considerata la giustificata attesa dei circa 6000 ingegneri che hanno
richiesto di sostenere gli esami di abilitazione, e' intendimento di
questo Consiglio Nazionale contribuire in tempi brevi a ricercare una
soluzione praticabile con i contenuti e gli obiettivi della stessa.

Con la presente, quindi, questo Consiglio Nazionale chiede la Sua
disponibilita' ad un incontro per trovare una tempestiva soluzione.

Nel ringraziare di quanto Ella vorra' disporre in merito si porgono
distinti saluti.



LEGGE 428 E RELATIVO DECRETO DI ATTUAZIONE
(Rilevamenti statistici sul 100% delle domande)
Totale domande 7599

- INGEGNERI 78.3%
- PERITI 21.7%

Specialita' richieste:
Percent. tot. Ingegneri Periti

A 25.4% 18.6% 6.8%

B 25.6% 92.8% 7.2%

C 34.6% 70.3% 29.7%

D 12.8% 82.7% 17.3%


Percentuali secondo l'eta' dei candidati:

Eta' Ingegneri Periti

30 anni 0.1% 2%

tra 30 e 40 anni 29% 7%

tra 40 e 50 anni 38% 8.4%

tra 50 e 60 anni 9% 3%

tra 60 e 70 anni 2.7% 0.4%

70 anni 0.2% 0:1%


Percentuali secondo una distribuzione geografica:

Area geografica Ingegneri Periti

Nord 23% 8%

Centro 16% 11%

Sud 35% 7%




PUNTO 4. VARIE ED EVENTUALI dell'ODG dell'incontro del 17 Dicembre 1993 a
Roma con gli Esperti degli Ordini:

-ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI

1. E' ben noto agli addetti ai lavori il contenuto dell'art.1 del D.M.
30.4.1993 sugli elenchi dei professionisti di cui alla legge 818/1984 che
individua ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio del
certificato di prevenzione incendi la possibilita' di richiedere
certificazioni nei limiti delle rispettive competenze a professionisti
scritti agli ordini ed elencati nell'allegato A) del citato D.M. (vedesi
cir. CNI n. 52 del 22.7.1993).

2. Sono altresi' noti i termini di completamento e i responsabili dei
procedimenti di cui al D.M. 2.2.1993 n. 284 previsti per la prevenzione
incendi (vedesi cir. CNI n.64 del 27.9.1993)

3. Il disegno di legge n. 3339 interventi correttivi di finanza pubblica
approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera introduce nuove
disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi tra le
quali stabilisce in 60 gg. dalla denuncia di inizio di attivita' alla
pubblica amministrazione competente il rilascio o il diniego motivato
della relativa autorizzazione.

Tale denuncia di inizio dell'attivita' da parte del titolare deve
contenere l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
eventualmente accompagnata dell'autocertificazione dell'esperimento di
prove a cio' destinate ove previste.

La nuova situazione produrra' indubbie nuove attivita' per gli ingegneri
iscritti agli albi.

4. In tale scenario vanno pertanto attualmente seguiti gli sviluppi
regolamentari e in particolare quelli relativi alla prevenzione incendi
cosi' come previsto al DPR 577/1982.
Ovviamente per informazione le procedure di cui al D.L. n. 3339
riguardano numerosi altri procedimenti amministrativi di interesse
dell'ingegnere (DPR 203/1988 elenchi di cui alla legge 818/1984
abitabilita' di cui alla legge 47/1985 ed altro ancora).

Il Corpo Nazionale dei VV.F sta provvedendo pertanto a semplificare e a
migliorare le procedure e i tempi per l'esame progetto e per il rilascio
del CPI.

A riguardo sono stati illustrati verbalmente nelle sedute del 13 ottobre
e successiva del 5 Novembre 1993 del CCTS i termini entro i quali un
gruppo di lavoro composto da funzionari sta operando. Sono stati
richiesti suggerimenti ai componenti esterni del CCTS e da parte del
Consiglio Nazionale sono stati individuati i seguenti suggerimenti:

a). Si e' auspicato che l'Organizzazione del Corpo Nazionale VV.F.
attraverso le sue articolazioni territoriali rappresentate dai Comandi
Provinciali e coordinate dai relativi Ispettorati debba esprimere i
pareri di competenza in tempi tecnici ragionevoli e con interpretazioni
omogenee sul territorio nazionale per una medesima attivita' presentata.

b). In relazione all'ultima parte della lettera a). si ravvisa la
necessita' in ordine prioritario che:

- sia rivisto l'elenco delle 97 attivita' di cui al DM 16/2/82;

- siano normate le attivita' che ancora non lo sono ed aggiornate le
norme per quelle attivita' gia' normate ma in tempi passati quali ad
esempio le centrali termiche alimentate a gas ecc.;

- siano prodotte da parte del CCTS anche linee guida di prevenzione
incendi per quelle attivita' non ancora normate o anche per quelle gia'
normate cosi' che progettisti possano disporre di corrette indicazioni su
come realizzare le protezioni antincendio.

c). L'esame progetto da parte dei Comandi Provinciali dovrebbe continuare
ad essere eseguito con i tempi previsti all'art. 13 del DPR 577/l982 e
cioe' in 90 gg. con le procedure di cui all'art. 18 ultimo capoverso.
Infatti e' previsto per questa incombenza a carico del Titolare
dell'attivita' un consistente costo da un anno a questa parte che il
Corpo VV.F vuole mantenere.
Cio' ovviamente obbliga il Comando stesso ad eseguire l'esame progetto.

d) L'esame progetto potrebbe essere sostituito dal solo deposito per le
attivita' che hanno norme di prevenzione incendi chiare e distinte o per
quelle che hanno linee guida. Per queste attivita' elencate e definite in
relazione alla loro semplicita' e caratterizzazione di ripetitivita' (es.
centrali termiche depositi di GPL fino a 5 mc. ecc).
La scelta di effettuare o no l'esame progetto potrebbe avvenire su
espressa indicazione da parte dello stesso professionista che dovrebbe
chiederlo impegnandosi a rispettare tutte le indicazioni delle norme
antincendio relative all'attivita' di cui trattasi.
Con tale suggerimento si potrebbe semplificare ed alleggerire il lavoro
dei tecnici dei VV.F. e dedicare tempo e impegno all'esame di progetti
piu' complessi.

e) Comunque sia nel caso di esame progetto o di solo deposito, una volta
realizzata l'opera o l'impianto il titolare e il professionista ciascuno
per la responsabilita' che loro compete dichiarano di aver rispettato le
norme di sicurezza antincendio previste per l'attivita' in questione e le
eventuali prescrizioni formulate dal Comando in sede di esame progetto e
dare cosi' inizio all'attivita' sostituendo il CPI con tale
documentazione per ottenere l'abitabilita' da Sindaco ed altre
autorizzazioni di legge.

f) Il comando VV.F. recepirebbe cosi' le dichiarazioni e le
documentazioni tecniche relative e rilascerebbe il CPI secondo le
procedure previste che nel DM 2/2/1993 n. 284 nel tempo di un anno.

Il Comando si riservera' di effettuare controlli a campione sulle
attivita' per le quali ha rilasciato il CPI secondo modalita' da
stabilire in relazione al tipo di attivita'. Infatti questa metodologia
su esame campione e' gia' prevista all'art. 14 nelle visite tecniche
lettera d) del DPR 577/1982 da effettuarsi a cura del Comando.

g) Siano controllate da parte dei Comandi VV.F le competenze dei
professionisti soprattutto in relazione alla presentazione delle
certificazioni previste all'art. 3 del D.M. 30.4.1993 e riferite alla
resistenza al fuoco e agli impianti di protezione antincendio.

Secondo i suggerimenti sopra indicati a parte la situazione denunciata in
alcune province di pratiche depositate da anni e non ancora evase si
darebbero alcune remunerate responsabilita' ai professionisti e si
valorizzerebbero gli elenchi di cui al DM 30/4/1993 nonche' si
contribuirebbe ad accelerare sicuramente l'iter burocratico cosi' come
oggi viene svolto.
Si ritiene poi che le difficolta' per chiudere gli adempimenti del nulla
osta provvisorio non debbano essere oggetto di suggerimento.

La situazione infatti segnalata a riguardo, di 800.000 pratiche
presentate delle qua1i ancora 200.000 da esaminare, deve trovare
soluzione nell'ambito delle capacita' operative del Corpo Nazionale dei
VV.F.

L'argomento qui trattato sara' ovviamente oggetto di successivo incontro
con gli Ordini e le Federazioni o le Consunte per verificare le
situazioni locali e discutere proposte e suggerimenti sulla materia.



ALLEGATO: lettera del C.N.I. sul D.L. 10.1.1994 n. 13.


Prot. n.3656/U-VS/94

Roma, 14 febbraio 1994

-Presidenza Consiglio Ministri
Ufficio Legislativo

- Ministero dell'Ambiente
Ufficio Legislativo

- Ministero dell'Interno
Direzione Generale
Protezione Civile

- Ministero Industria,
Commercio, Artigianato
Ufficio Legislativo

- Ministero della Sanita'
Ufficio Legislativo

R O M A


OGGETTO: D.L. 10.1.1994, n. 13.


Con il decreto legge 10 gennaio 1994, n. 13, e' stata modificata la
precedente normativa contenuta nel D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175,
concernente i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attivita' industriali.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti di sicurezza, di cui allo
stesso art. 5 del D.P.R. 175/1988 viene stabilito che "devono essere
sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei
chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali,
all'albo dei periti industriali.

E' da rilevare che il predetto D.P.R. non identificava espressamente le
figure professionali iscritte agli albi abilitate a tale bisogna, sicche'
e' da apprezzare altamente il nuovo disposto, che esclude numerose altre
categorie professionali non aventi la necessaria competenza.

E tuttavia, l'inclusione dei periti industriali appare certamente fuori
luogo, in quanto le attivita' industriali con rischi di incidenti
rilevanti esorbitano completamente dalle loro competenze, cosi' come, nel
settore civile, i periti edili sono esclusi dalle attivita' per edifici e
per strutture di un certo tipo. Veggasi al riguardo, l'art. 16 del R.D.
11 febbraio 1929, n. 275, contenente il Regolamento per la professione di
perito industriale.

La presenza, invece, dei chimici e' giustificata, in quanto essi sono
presenti con le loro specifiche competenze nel settore dei gas tossici e,
come direttori insieme agli ingegneri, di raffinerie di oli minerali.

Si ritiene, pertanto, necessario che al secondo comma del nuovo articolo
5 del D.P.R. 175/1988 (art. 2 del D.L. n. 13/1994) siano soppresse le
parole "ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali,
all'albo dei periti industriali".

Si darebbe cosi' inizio ad una precisa definizione dei limiti qualitativi
e quantitativi di competenze fra ingegneri e periti, limiti che di fatto
sovente non vengono rispettati.

Si confida nella piu' attenta considerazione da parte dei Dicasteri in
indirizzo sulla questione e, in attesa di cortese riscontro, si ringrazia
sentitamente.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it