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Rif. DV07825
Documento 09/12/2002 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 249
Data 09/12/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 8249 del 09/12/2002
Note
Allegati
Titolo DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 202 N. 231 - 'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI' - APPLICABILITA' AI LIBERI PROFESSIONISTI
Testo Con il decreto legislativo indicato in oggetto, pubblicato nella G.U. n. 249 del 23/10/2002 il Governo Italiano si è uniformato ai tempi di pagamento per corrispettivi in ordine a transazione commerciali.

Vengono definite transazioni commerciali anche le prestazioni di servizi e creditore l'imprenditore come soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.

Il decreto dunque coinvolge anche i liberi professionisti. Il termine per il pagamento viene fissato in trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di ricevuta equivalente, salvo che in via pattizia non si sia stabilito un termine superiore.

Dalla suddetta data decorrono automaticamente gli interessi di mora.

Il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea.

Il procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) diventa più agile e veloce. Infine detta disciplina non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto.

La sommaria esposizione delle nuove disposizioni è determinata da alcune richieste, pervenute al Consiglio, di chiarimento.

Il provvedimento non si applica ai singoli consumatori. Nella fattispecie il semplice committente privato non è soggetto ai surrichiamati termini.

Si è ritenuto inoltre di non estendere l'ambito di applicazione del decreto alla materia dei lavori pubblici, confermando in tal senso il parere espresso dall'Autorità Garante dei Lavori Pubblici basata sull'osservazione che le transazioni commerciali vengono identificate dall'art. 2 della direttiva esclusivamente come consegna di merci o prestazione di servizi.

Il dato letterale costituisce un ostacolo insormontabile all'applicabilità della direttiva stessa alla materia dei lavori pubblici.

L'operatività del decreto nel settore dei lavori pubblici si porrebbe oltre i confini della interpretazione estensiva.

Su tale assunto, comunque, appare dubitativo il legislatore delegato che, nella relazione illustrativa demanda a successivo intervento normativo, l'omogeneizzazione della disciplina degli appalti pubblici di lavori con quella recata dalla direttiva 2000/35/CE.

In conclusione la portata innovativa della nuova normativa è, al momento, più teorica che reale. I professionisti possono utilizzare detta disciplina nei rapporti con le imprese cooperative, tra colleghi e nei confronti della P.A. purché non si tratti di prestazioni rese nel settore dei lavori pubblici.

Si spera di aver contribuito a sciogliere i dubbi che sono emersi in merito.
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