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Rif. DV08096
Documento 11/03/2003 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 266
Data 11/03/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 9261 del 11/03/2003
Note
Allegati
Titolo RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO DI CITTADINI SVIZZERI - ACCORDO BILATERALE CONFEDERAZIONE ELVETICA-UNIONE EUROPEA
Testo Numerosi Ordini segnalano di avere ricevuto da parte di alcuni Ordini cantonali degli Ingegneri ed Architetti, per conto dei loro iscritti, o direttamente da parte di professionisti elvetici, richiesta di informazioni sulle modalità vigenti per l'iscrizione diretta all'Albo italiano degli ingegneri elvetici, a seguito dell'accordo bilaterale di cui all'oggetto.

Si comunica che detto accordo che di fatto, impone agli Stati membri dell'Unione di concedere ai fini del diritto di stabilimento, della prestazione di servizi e dell'aggiudicazione di appalti pubblici, il medesimo trattamento che, ai sensi del diritto comunitario, essi sono tenuti ad applicare ai cittadini provenienti dall'Unione, non esenta il migrante svizzero sia in caso di stabilimento effettivo del professionista straniero nel nostro Paese sia in caso di prestazione occasionale di servizi, dalle procedure di riconoscimento del titolo di ingegnere a norma del decreto legislativo 115/92 di applicazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni.

Il legislatore italiano (combinato disposto D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articoli 39 e 49, Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.115, articolo 12) ha esteso la procedura di riconoscimento di cui al Decr. Legislativo anche ai cittadini provenienti da uno stato extracomunitario, fatto salvo il rispetto del rientro nelle quote di immigrazione per lavoro autonomo stabilite ogni anno dal Ministero degli Interni ed a condizione che, in caso di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative, le stesse consistano sempre in una prova attitudinale.
In virtù dell'equiparazione dei diritti, stabilita dall'accordo bilaterale, l'unica facilitazione concessa ai professionisti svizzeri che desiderano esercitare in Italia, a titolo temporaneo o permanente, è quella di non dovere sottostare ai vincoli dei flussi migratori.

Pertanto ognuno di essi dovrà fare regolare domanda di riconoscimento al Ministero della Giustizia secondo la modulistica e le istruzioni fornite direttamente sul sito ministeriale all'indirizzo http://www.giustizia.it/guidagiustizia/titoli-esteri.htm. Alla fine dell'iter di riconoscimento, il Ministero emanerà un decreto direttoriale a favore del cittadino elvetico atto a consentire l'iscrizione all'Albo nella sezione/settore indicata sul decreto stesso.

Diverso è il caso di quelle attività che rientrano nella direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985, che norma il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi nel settore dell'architettura nei Paesi dell'Unione, che in Svizzera, come peraltro in Italia, parrebbero potere essere svolte anche da ingegneri. In questo caso, i professionisti abilitati a svolgere l'attività di architetto in Svizzera, potranno prestare servizi occasionali in Italia ai sensi dell'articolo 22 della direttiva sopraccitata.
Poiché tuttavia trattasi di Direttiva Settoriale legata al possesso di diplomi accademici ben definiti, è opportuno che l'architetto o, se del caso, l'ingegnere svizzero verifichi preliminarmente se la Confederazione ha già provveduto a stilare un elenco di detti diplomi, recepito a sua volta dalla Commissione e se ovviamente il proprio titolo di studio rientra in detto elenco.
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