Testo
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L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è stata interessata, sulla base di alcune segnalazioni, alla questione relativa all'esclusione delle società di ingegneria dalle procedure di gara aventi ad oggetto affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore ai 200.000 ECU.
Alcune stazioni appaltanti, infatti, hanno previsto la suddetta esclusione nei bandi di gara, in applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, nø 109 e successive modificazioni.
Inoltre, è da richiamare il fatto che alcuni Tribunali amministrativi regionali (vedi, ad es., la sentenza nø 432 in data 10 agosto 1999 del TAR Molise) hanno ritenuto tale esclusione contraria al dettato comunitario, disapplicando, conseguentemente, il disposto di cui al suindicato art. 17, comma 4 della legge quadro sui lavori pubblici.
Infine la stessa Commissione Europea, in data 27 agosto 1999, ha inviato al Governo italiano una lettera di richiesta di informazioni e chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute non solo nel comma 4 dell'art. 17, ma anche nei commi 6, 7, 8 e 12 dello stesso articolo, manifestando il timore che le stesse possano essere in contrasto con il diritto comunitario.
L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, al fine di esprimere un proprio parere al riguardo, ha quindi deliberato, in base al proprio Regolamento, di chiedere l'apporto delle Amministrazioni ed Enti rappresentativi di apparati ed interessi del settore dei lavori pubblici.
Così il 22 marzo u.s., questo Consiglio Nazionale Ingegneri è stato convocato presso la sede dell'Autorità ed ha potuto esporre il proprio punto di vista in merito, con la presentazione anche di un documento scritto, preventivamente concordato con il Consiglio Nazionale Architetti.
Per opportuna informazione, si trasmette copia di tale documento.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte dell'Unione Europea, si fa presente che è in corso la predisposizione di altro documento, che terrà conto anche dei rilievi formulati sui commi 6, 7, 8 e 12 del citato articolo 17 della legge quadro.
Si fa riserva di trasmettere anche copia di tale nuovo documento, appena pronto.
Allegato:
Omissis
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