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Rif. DV08590
Documento 19/02/2004 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 343
Data 19/02/2004
Riferimento Protocollo CNI n. 13588 del 19/02/2004
Note
Allegati

dv08591

Titolo AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI EX LEGGE 818/1984 E DM 25.3.1985 - NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO E RELATIVE PROCEDURE DI TRASMISSIONI DEI DATI
Testo Con circolare n. 335 prot. 13178/U-AD/04 del 23/01/2003, questo Consiglio ha anticipato a grandi linee il nuovo applicativo informatico messo a punto dal competente dipartimento dei VV.F.

In allegato si invia la lettera-circolare del Ministero dell’Interno del 6 febbraio 2004 prot. P2004101 sott. 120 contenente le istruzioni e gli indirizzi internet da cui gli Ordini dovranno ricavare la relativa metodologia.

Si segnala che nulla è mutato sulle procedure e i requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi da parte degli Ordini.

Con la lettera-circolare citata del M.I. gli Ordini oggi dovranno aggiornare i loro elenchi con le procedure indicate e trasmetterli solo a questo Consiglio Nazionale su supporto informatico. A sua volta questo Consiglio, raccolti gli elenchi aggiornati dagli Ordini, li invierà su compact disk al competente Ufficio ministeriale per la pubblicazione sulla G.U.

Si ribadisce la particolare delicatezza della nuova procedura dettata dal Ministero e la responsabilità degli Ordini nell’accesso e nella gestione dei propri elenchi.

Solo per memoria si rammenta che ai sensi del citato DM 25.3.1985 l’iscrizione negli elenchi è esercitata su domanda del professionista al suo Ordine dimostrando l’iscrizione all’albo da almeno due anni e l’attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi.

La compilazione e la stesura degli elenchi con gli aggiornamenti dovuti a cancellazioni, trasferimenti, nuove iscrizioni erano e restano responsabilità dei Consigli degli Ordini, che dovranno continuare ad iscrivere i professionisti negli elenchi assegnando loro un codice alfanumerico indicante nell’ordine la sigla della provincia sede dell’Ordine, il numero d’iscrizione all’albo professionale, la lettera iniziale della professione (I per l’ingegnere) e il numero progressivo della dichiarazione rilasciata all’interessato.

Il codice così assegnato al professionista da parte dell’Ordine diventa definitivo a seguito della pubblicazione degli elenchi sulla G.U. da parte del Ministero dell’Interno.

Le novità riguardano solo l’uso sistematico del computer e del software applicativo nonché l’invio dell’aggiornamento solo al Consiglio Nazionale che svolge compiti di coordinamento e, una volta ricevuti gli aggiornamenti da parte dei 103 Ordini, li trasferirà al competente Ministero.

A tal fine ogni Ordine dovrà fornire l’elenco aggiornato dei propri iscritti, comunicando inoltre il loro numero complessivo.

Pertanto, nel rispetto della nuova metodologia indicata dal Ministero, si invitano gli Ordini a procedere all’aggiornamento dei loro elenchi al 31 dicembre 2003 mediante il nuovo applicativo informatico entro il prossimo 31 marzo 2004 trasmettendo l’aggiornamento per e-mail o con dischetto a questo Consiglio Nazionale.


Nel ringraziare della collaborazione, in fiduciosa attesa si porgono cordiali saluti.


All.: Lettera circolare del Ministero dell’Interno P2004101 sott. 120 del 6 febbraio 2004 e relativo allegato (DV08591)
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