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Rif. DV08725
Documento 28/04/2004 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 358
Data 28/04/2004
Riferimento Protocollo CNI n. 14608 del 28/04/2004
Note
Allegati

lg05642

sz08726

Titolo SENTENZA TAR LAZIO 24.03.2004 N. 2782 - COMPETENZA PROFESSIONALE IN TEMA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DEI MEZZI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Organismi in indirizzo la sentenza della sezione II bis del Tar Lazio n. 2782 del 24/03/2004, relativa ad una disputa sulle competenze professionali riguardo le certificazioni di idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti.

La decisione, rigettando il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dei periti industriali avverso il decreto del Ministero dell’Ambiente 28/04/1998 n. 406, ha ribadito che soltanto gli ingegneri, assieme ai chimici e ai medici igienisti, possono attestare con perizia giurata la attitudine dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale (in allegato).

Il giudice amministrativo, analizzando la disciplina posta col DM 406/1998 (“Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”), effettua anche alcune importanti considerazioni di carattere generale.

Il tribunale, da un lato, - al fine di corroborare la scelta governativa a favore degli ingegneri e degli altri professionisti – considera "rispondente a criteri di logica e comune buon senso la maggiore specializzazione, corrispondente all’approfondimento di una determinata disciplina nell’ambito di un corso di laurea, tanto da giustificare in qualsiasi comparto lavorativo distinzioni di grado e di livello, basati anche (benché non in via esclusiva) sul titolo di studio".

Dall’altro lato, prosegue il Tar Lazio, “in nessun caso il mero confronto cartolare delle competenze, enunciate nella disciplina specifica dei singoli Ordini professionali, può prescindere da una presunzione di livello differenziato, in corrispondenza a dizioni anche simili, ma riferite a soggetti in possesso, o meno, della professionalità riconducibile al più lungo e complesso iter formativo, compiuto in una facoltà universitaria”.

Vi è quindi un esplicito e rilevante riconoscimento della maggiore professionalità e del livello di preparazione superiore dei laureati nei corsi di studio di durata quinquennale rispetto alle altre categorie professionali.

Sulla base di queste considerazioni e della riconosciuta discrezionalità in materia del legislatore, la sentenza ha quindi respinto le pretese delle rappresentanze dei periti industriali di modificare la disciplina contenuta nel DM 406/1988.

Allegato:

a) sentenza Tar Lazio 2782/2004; (sz08726)

b) art. 12 DM 28/04/1998 n. 406 (lg05642).
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