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Rif. DV06857
Documento 23/01/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 98
Data 23/01/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 101 del 23/01/2001
Note
Allegati
Titolo TECNICI DIPLOMATI - UTILIZZO DI TITOLO DI INGEGNERE - USURPAZIONE DI TITOLO - CONSEGUENZE
Testo Si richiede al Consiglio Nazionale di esprimere parere circa la legittimità dell'utilizzo, da parte di un perito industriale, nei propri elaborati, della sigla "Ing.".

A sostegno e giustificazione della adozione di tale abbreviazione, il perito adduce la iscrizione presso la Chambre des Ingenieurs Conseils de France come Ingegnere, mentre sostiene che il titolo di "Ing." costituisce "traduzione italiana (tribunale di Milano) dell'abbreviazione francese di Ingenieurs Conseils".

In primo luogo è bene osservare che le iniziative avverso l'indebito utilizzo del titolo di Ingegnere hanno sempre fatto leva sullo strumento della sanzione penale, attraverso gli artt. 348 (abusivo esercizio di una professione) e 498 (usurpazione di titoli o di ........... ) del codice penale.

Di solito, quindi, i soggetti interessati propongono apposita denuncia alla competente Procura della Repubblica, mentre spetterà poi alla Autorità giudiziaria accertare la legittimità o meno dell'utilizzo del titolo in questione e quindi la eventuale sussistenza di violazioni di legge.

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri, in qualità di enti esponenziali della categoria professionale, sono tenuti, per legge (art. 5, nø 4), legge 24.6.1923 nø 1395, art 37 del R.D. 23.10.1925 nø 2537), a vigilare sulla tutela dell'esercizio della professione e a curare e promuovere le ragioni degli ingegneri.

Proprio l'art. 37 del R.D. 23.10.1925 nø 2537 individua - tra le funzioni del Consiglio dell'Ordine - quella di curare "che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria" (nø 3).

Per quanto riguarda il caso in esame, fermo restando che non è compito del Consiglio Nazionale entrare nel merito della vicenda, è possibile avanzare comunque due precisazioni, che appaiono opportune.

In primo luogo sembra possa senza smentita affermarsi che l'uso della parola "Ing." in documenti scritti possa facilmente ingenerare in terzi la (falsa) convinzione che chi si serva di tale termine goda del titolo di Ingegnere (nell'eccezione italiana del termine) e quindi possa dar luogo a equivoci e a indebita affermazione e pubblicazione di qualifiche in realtà insussistenti.

In secondo luogo non sembra che il possesso del titolo iscritto alla Chambre del Ingenieurs Conseils in Francia possa costituire valido fondamento per qualificarsi "Ing." in Italia, abbreviazione - si badi bene - mai rintracciabile nei documenti francesi prodotti dal perito, senza contare che la traduzione allegata è dovuta all'opera di una traduttrice iscritta all'Albo dei traduttori del Tribunale di Milano, che è cosa ben diversa dalla provenienza dello scritto del Tribunale di Milano, come le parole del perito sembrano lasciar intendere.

A parere di questo Consiglio Nazionale, allora non appare in generale corretto servirsi della espressione "Ing." nell'ambito della propria attività professionale in Italia, qualora non si sia in possesso della Laurea in Ingegneria e relativo esame di Stato.

L'Ordine provinciale di Pavia può quindi, qualora ritenga, in base a propria valutazione, che ne ricorrano i presupposti, legittimamente diffidare il perito in questione dal perseverare nell'utilizzo, in propri iscritti ed elaborati, del titolo di "Ing.", avvisando che - in caso di mancata cessazione dell'uso indebito - si procederà a inoltrare formale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Confidando di aver fornito l'apporto richiesto, si inviano cordiali saluti.

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