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Nella precedente circolare, n. 42/XVI Sess, Prot.CNI n.2554 del 29 marzo 2000, si consigliavano gli Ordini di soprassedere all'iscrizione di extracomunitari anche se in possesso di abilitazione professionale (Esame di Stato) conseguita in Italia, in attesa che il Ministero della Giustizia dirimesse ogni dubbio sulle procedure da seguire.
Dalla recente risposta del Ministero suddetto ad un articolato quesito del CNI, che si allega, si evince che la questione è assai complessa causa le numerose casistiche che possono presentarsi specie per i cittadini extracomunitari dotati d'abilitazione professionale acquisita in Italia che non hanno provveduto entro la data del 27 marzo 1999 ad iscriversi all'Ordine. Potrebbe essere opportuno attendere, per costoro, l'ulteriore precisazione che il Ministero della Giustizia invierà, una volta acquisito il parere del Dipartimento per le Politiche Comunitarie.
Dalla lettura della normativa vigente, si può unicamente dedurre che i Consigli Provinciali dell'Ordine, dopo il 27 marzo 1999, possono iscrivere all'Albo cittadini extracomunitari in possesso di abilitazione (Esame di Stato) conseguita in Italia, solo se i richiedenti producono un attestato rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro ove l'Ufficio dichiara che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso stabilite per lavoro autonomo. Per applicare, eventualmente, condizioni di miglior favore, è necessario attendere la successiva comunicazione del Ministero vigilante.
In tutti gli altri casi, l'iscrizione è subordinata ad una serie di procedure che l'istante dovrà svolgere e che variano secondo le condizioni del soggetto. Si ritiene quindi opportuno fornire agli Ordini alcuni chiarimenti su dette procedure che Essi potranno comunicare, se credono, agli stranieri che si rivolgono loro per informazioni.
Si descrivono di seguito le varie casistiche e le procedure che il migrante è tenuto a seguire.
1. Cittadini extracomunitari,regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di titolo professionale e/o formativo conseguito in Paese terzo (art. 49 del D.P.R. 394/99)
- Il migrante dovrà fare richiesta di riconoscimento dei suoi titoli professionali al Ministero della Giustizia chiedendo direttamente all'ufficio VII nelle mattine di lunedì e giovedì (numero telefonico 06/06 68852314) i documenti da produrre.
A conclusione del procedimento il Ministero emetterà un decreto condizionato dal rientro nelle quote.
- In possesso di detto riconoscimento, il migrante richiederà alla Direzione provinciale del lavoro un'attestazione che egli rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo
- Producendo il decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero e l'attestato di cui sopra, dopo aver superato, se del caso, la prova attitudinale assegnatogli, il migrante potrà presentare la richiesta di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia ove intende esercitare la professione
- Dovrà infine richiedere alla Questura competente la conversione del proprio permesso di soggiorno, producendo l'iscrizione all'Ordine e un attestato rilasciato dall'Ordine medesimo relativamente ai "parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie, occorrenti per l'esercizio dell'attività". In tale attestato, l'Ordine dovrà quantificare con ragionevole approssimazione la disponibilità finanziaria minima di cui il soggetto deve disporre per iniziare l'attività.
2. Cittadini extracomunitari, soggiornanti nel Paese d'origine ed in possesso di titolo professionale e/o formativo conseguito in Paese terzo (art. 39 del D.P.R. 394/99)
- Il migrante dovrà presentare, direttamente od indirettamente (tramite persona autorizzata) la richiesta di riconoscimento dei suoi titoli professionali al Ministero della Giustizia informandosi direttamente presso l'Ufficio VII, nelle mattine di lunedì e giovedì (numero telefonico 06/06 68852314) sui documenti da produrre ed eventuali passi da compiere.
A conclusione del procedimento il Ministero rilascerà la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativi.
- In possesso della dichiarazione suddetta, il migrante richiederà il visto d'ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese (art. 26 del Testo Unico Dcr.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)
- Richiederà infine il permesso di soggiorno al Questore della Provincia competente
- Completate tutte le procedure elencate, potrà procedere alllscrizione all'Ordine producendo la copia conforme all'originale del decreto di riconoscim*nto emesso dal Ministero della Giustizia.
3. Cittadini comunitari in possesso di titolo abilitante conseguito in paese terzo
a) non riconosciuto in un Paese dell'U.E. oppure
b) riconosciuto in un Paese dell'U.E.
In questi casi, l'articolo 1, comma 2 del Dcr.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, concede il trattamento più favorevole al migrante per cui, nella procedura di riconoscimento, l'esame della Conferenza verterà, nel caso a), su tutto il curriculum formativo e professionale ovunque maturato dal migrante; nel caso b), invece, il riconoscimento avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 1 comma 4 del Dcr. Lgs. 11 5/92 ossia valutando il titolo di formazione e i prescritti tre anni di professione esercitati nel Paese comunitario che ha riconosciuto il titolo. Qualora il migrante non abbia l'ultimo requisito, gli sarà applicata la procedura relativa al punto a), non tenendo conto del riconoscimento intermedio.
Non vale in ogni caso, per i cittadini comunitari l'obbligo del rientro nelle quote.
Si noti che la procedura amministrativa per effettuare il riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini extracomunitari è quella del decreto legislativo n. 115 del 1992 escluso il diritto di scelta tra le misure compensative che, nel caso di tali cittadini, può essere solo la prova attitudinale.
Allegato: - Nota del Ministero della Giustizia prot. 7/2752/ U del 13 luglio 2000, in risposta a quesito CNI del 23 marzo 2000.
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