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Rif. dv10073
Documento 08/07/2009 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 248
Data 08/07/2009
Riferimento PROT. CNI N. 3767
Note
Allegati
Titolo ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROVINCIALI – PROMEMORIA
Testo In vista delle imminenti elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali, anche accogliendo apposite istanze in tal senso, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riassuntive sulla tempistica e sulla corretta procedura da seguire, al fine di scongiurare al massimo errori che possano poi dare adito a contenziosi elettorali.

Questo, fermo restando la necessità di rifarsi, in primo luogo, al dato normativo – il DPR 8 luglio 2005 n.169 – per come interpretato dal Ministro della Giustizia (v., da ultimo, le circolari CNI n.203/2009 e n.204/2009, presenti anche sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Per maggiore comprensione i punti salienti e le questioni interpretative più ricorrenti vengono suddivisi in paragrafi.


LA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI – I CONTENUTI DELL’AVVISO

Trattasi di un aspetto rilevantissimo, in quanto da tale momento (v.art.3, primo comma, secondo periodo, DPR 169/2005) si conteggia la data della prima votazione e quindi tutte le operazioni di voto.

Secondo il primo comma dell’art. 3 DPR 169/2005: “L’elezione del Consiglio dell’Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni”.

E’ opportuno comprendere appieno il significato della dizione “almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza”.

Come affermato dal Ministero della Giustizia (v. circolare CNI n.203 del 6 marzo 2009), il primo dei giorni utili per indire le nuove elezioni va comunque individuato all’interno di un arco temporale compreso tra i cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio e una data (non dettata espressamente dalla legge) da individuarsi – da parte del Consiglio in carica – secondo criteri di ragionevolezza e buon senso, tenendo conto della data di scadenza naturale del Consiglio.

Poiché, ai sensi del comma 4 dell’art.3 del Regolamento elettorale, la data prescelta per l’indizione delle elezioni costituisce indice di riferimento per individuare il numero di iscritti alle due Sezioni dell’albo, essa non può essere irragionevolmente ed eccessivamente anticipata.

Questo ha voluto dire il Ministero della Giustizia nella circolare da ultimo citata, allorché ha affermato che “le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2009-2013 devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso”.

Sempre il Ministero Vigilante ha precisato che un Consiglio dell’Ordine che si orientasse diversamente si esporrebbe al rischio di contestazioni per vizio di eccesso di potere, essendo priva di qualsiasi giustificazione l’indizione delle elezioni svariati mesi prima della scadenza del Consiglio.

In buona sostanza il Dicastero Vigilante ha quindi fatto intendere che una anticipazione delle elezioni sia ammissibile soltanto entro limitati scostamenti rispetto alla data dei cinquanta giorni prima della sua scadenza naturale.

Questo Consiglio si è attivato tempestivamente presso il Ministero della Giustizia per ottenere una proroga della data di indizione della elezioni.

L’Autorità Vigilante, con la nota allegata alla circolare CNI n.204 del 19 marzo 2009, ha chiarito che il termine e la data per l’indizione delle elezioni sarà prevista dal disposto normativo e non sarà, quindi, nella disponibilità del Ministero, a meno di addivenire ad una modifica legislativa.
Quindi, allo stato attuale, non è possibile ottenere alcuna proroga della data delle elezioni.

Per quanto riguarda i contenuti dell’avviso di convocazione si rinvia alla lettura della circolare CNI n.462 del 5/9/2005 (reperibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Ovviamente le date riportate negli allegati e nei fac-simile della anzidetta circolare (ad es. fac-simile della comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia in merito all’esito delle votazioni) vanno cambiate ed aggiornate secondo la data di indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio dell’Ordine.


NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE

L’art.3, comma 8, del DPR 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori.

E’ doveroso rammentare che – pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale incompatibilità – il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale, che possa “essere considerata l’esclusione dei candidati alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all’Ordine competente” (v. parere Ministero Giustizia del 21/9/2005, allegato alla circolare CNI n.465 del 21/9/2005).


PRIMA VOTAZIONE

A scanso di equivoci, con riferimento alla individuazione della data della prima votazione (“La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima”), si osserva quanto segue.

Una volta stabilita la data di indizione delle elezioni, la legge prevede il conteggio di successivi quindici giorni per arrivare alla data di prima votazione (art. 3, comma 1, secondo periodo, DPR 169/2005).

Nel computo dei giorni si esclude il giorno iniziale.

Qualora il quindicesimo giorno venga a cadere in un giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo feriale.

Questa è l’interpretazione ritenuta preferibile dal Ministero della Giustizia (v. parere allegato alla circolare CNI n.463 del 7/9/2005).


SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Pervengono ancora dei quesiti relativi ad aspetti già chiariti dal DPR 169/2005 oppure dal Ministero della Giustizia.

Ad esempio, sulla possibilità per gli elettori votanti, in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, di rivotare nelle successive votazioni si è già espresso nel 2005 il Ministero della Giustizia con il parere datato 21 settembre 2005, trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con la circolare CNI 21/9/2005 n.465.

Secondo il Ministero, pertanto, “il chiaro tenore letterale della norma non consente in alcun modo l’esclusione alle successive votazioni di coloro che abbiano già espresso il proprio voto in precedenza”.

Altro punto che in alcuni ha fatto sorgere dubbi è la previsione del comma 15 dell’art. 3 DPR 169, secondo cui “i tempi della seconda e terza votazione…..sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti”.

Ebbene, non può dubitarsi che la riduzione dei tempi di cui alla citata disposizione riguardi (soltanto) i giorni e non le ore di apertura del seggio elettorale.

Si rammenta, infine, che sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall’esercizio della professione (art.3, comma 3, primo periodo, DPR 169/2005).

Si trasmettono quindi queste indicazioni a beneficio di tutti gli Ordini provinciali in vista delle ormai prossime elezioni, ferma restando la disponibilità di questo Consiglio ad affrontare ulteriori richieste di parere sull’argomento.
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