Testo
|
Con la presente si comunica a tutti gli interessati che sul supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2006 sono state pubblicate le nuove Autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che l’Autorità Garante della privacy ha approvato in sostituzione di quelle scadute a fine 2005 (v. circolari CNI n. 391/2004 e n. 458/2005).
Si tratta di quei provvedimenti a tempo determinato e ad efficacia provvisoria, adottati d’ufficio, che consentono a date categorie di soggetti privati di trattare dati sensibili e giudiziari senza dover previamente ottenere di volta in volta una puntuale autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
In tal senso essi hanno come destinatari i professionisti iscritti agli albi e gli enti pubblici economici, ma non gli Ordini professionali.
In particolare, risultano di rilevanza per gli iscritti soprattutto l’Autorizzazione n. 1/2005 ("Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro"), l’Autorizzazione n. 4/2005 ("Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti") e l’ l’Autorizzazione n. 7/2005 ("Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici"), che vengono per comodità trasmesse in allegato.
Queste e le altre autorizzazioni datate 21 dicembre 2005 (in totale sono 7) sono rinvenibili, oltre che sulla G.U. citata, anche sul sito Internet del Garante (www.garanteprivacy.it).
Tutte le autorizzazioni hanno efficacia dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007.
Nel sottolineare che i suddetti provvedimenti hanno la finalità di sottoporre i liberi professionisti e determinati organismi privati (quali i sindacati, i partiti, ecc.) ad una disciplina in materia di privacy più favorevole e meno gravosa rispetto alla generalità dei cittadini, in relazione al trattamento dei dati da essi posto in essere per l’espletamento delle rispettive attività professionali o statutarie, è doveroso rimarcare come le autorizzazioni mantengano per queste categorie al contempo fermi "gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall’Allegato B al medesimo Codice" (si tratta, essenzialmente, dei criteri da seguire nel trattamento dei dati e delle misure minime di sicurezza, comprensive della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), si rammenta, è analizzato ed allegato alla circolare CNI n. 328 del 17/12/2003, riportata sul sito Internet del Consiglio Nazionale.
Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, cordiali saluti.
Allegati:
a) Autorizzazione Garante Privacy n. 1/2005;
b) Autorizzazione Garante Privacy n. 4/2005;
c) Autorizzazione Garante Privacy n. 7/2005.
|