Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV09248
Documento 07/03/2006 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 495
Data 07/03/2006
Riferimento Protocollo CNI n. 796 del 07/03/2006
Note
Allegati

lg09249

Titolo LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'EDILIZIA
Testo Con la presente si comunica che sul s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 n. 211/L è stato pubblicato il testo della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), ovvero la legge finanziaria per il 2006.
Anche quest’anno nell’importante provvedimento approvato dal Parlamento sono contenute numerose disposizioni di interesse per gli Ordini provinciali e più in generale per i liberi professionisti.
E’ possibile quindi in questa sede tentare una prima ricognizione delle novità che appaiono maggiormente rilevanti, fermo restando la necessità di approfondire ulteriormente la tematica, e di leggere attentamente tutto il testo della legge finanziaria.
LIMITI ALLE SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Si intende qui operare un riepilogo delle disposizioni di interesse generale, salvo preannunciare un successivo chiarimento (a seguito di apposita richiesta di parere alla Ragioneria Generale dello Stato) sull’esatto ambito operativo delle previsioni comportanti riduzioni della spesa.
I commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge finanziaria si occupano delle spese per consulenze e attività di rappresentanza.
Il comma 9 cit., "fermo quanto stabilito dall’art. 1, comma 11, della legge 30/12/2004 n. 311", stabilisce che a decorrere dal 2006 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, "non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004".
Il comma 10 cit. dispone invece che a decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni non potranno effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità".
Una riduzione di spesa per l’acquisto e il noleggio di autovetture è contenuta nel comma 11 dell’art. 1.
Il comma 12 dell’art. 1 L. 266 elenca quali sono le amministrazioni pubbliche esonerate dal rispetto dei vincoli previsti dai commi 9, 10 e 11 e tra esse non sono espressamente inclusi gli Ordini provinciali.
Il comma 22 dell’art. 1 si occupa degli acquisti tramite convenzioni Consip.
Il comma 22 cit. stabilisce che qualora dal monitoraggio delle spese nel 2006 emerga una situazione pregiudizievole del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità siglato in sede comunitaria, le pubbliche amministrazioni "ad eccezione della regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del SSN", hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip (v. art. 26 l. 23/12/1999 n. 488), ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
La norma prosegue affermando che i contratti stipulati in violazione degli obblighi anzidetti sono nulli e che il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
L’accertamento dei presupposti per l’operatività di queste disposizioni sarà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comma 23 dell’art. 1 legge finanziaria stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, ad eccezione degli enti territoriali, a decorrere dall’anno 2006, "possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio".
Sul punto v. anche il comma 26.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TAGLI ALLA SPESA Il comma 51 dell’art. 1 l. finanziaria, al fine di semplificare le procedure amministrative, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni". In tal caso è necessario utilizzare delle procedure che assicurino l’integrità del messaggio attraverso l’uso della firma digitale o altri strumenti analoghi. E’ inoltre stabilito che le copie così generate su supporto cartaceo sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui provengono "se la conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio".
Su versante dei tagli alla spesa, come gli altri anni, i commi 56, 57 , 58 e 59 dell’art. 1 impongono significative riduzioni di spesa rispetto agli importi pregressi.
Così il comma 56 stabilisce che le PPAA devono ridurre del 10% "rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005" le somme riguardanti indennità compensi o altre utilità corrisposti per incarichi di consulenza.
Il comma 58, invece, prescrive un analogo "taglio" per quanto concerne le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni o altre utilità comunque denominate "corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati", presenti nelle pubbliche amministrazioni ex decreto legislativo n. 165/2001.
Il comma 61 prescrive quindi che queste pubbliche amministrazioni debbano trasmettere al Ministero dell’Economia, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni anzidette.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI I commi 65 e seguenti dell’art. 1 della legge finanziaria introducono forme di necessario finanziamento a favore - tra l’altro - dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, per la parte non coperta dai finanziamenti statali.
L’Autorità, quindi (comma 67) determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.
Ivi compreso l’obbligo del versamento del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche.
Inoltre l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici può anche individuare - nella propria autonomia finanziaria - quali servizi da essa prestati siano erogabili a titolo oneroso, "secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi".
Come si vede, si tratta di una previsione suscettibile di avere in futuro importanti ripercussioni nei confronti di tutti coloro che operano nel settore dei lavori pubblici.
Analoghi contributi sono introdotti a favore delle altre Autorità di settore, quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
ONERI DELLE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO I commi da 176 a 186 (v., in particolare, i commi 184 e 186) riguardano gli importi massimi e i criteri di individuazione delle risorse da destinare agli oneri per la contrattazione collettiva del personale pubblico.
Così, ad esempio, è previsto che per il personale degli enti pubblici diversi dall’amministrazione statale (quali gli Ordini provinciali) gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali o per il biennio 2006-2007 "sono posti a carico dei rispettivi bilanci" (comma 186 cit.).
Secondo il comma 187 dell’art. 1 della legge n. 266, invece, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003.
Il mancato rispetto di tale limite è considerato illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Importanti sono anche i commi 194 e 195.
INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE In materia di opere pubbliche il comma 207, interpretando autenticamente l’art. 18, comma 1, della legge Merloni, afferma che l’incentivo per la progettazione destinato ai dipendenti pubblici deve essere letto come comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Importanti sono anche i commi 70 e 71 sui giudizi arbitrali in materia di opere pubbliche.
Il comma 393 è dedicato ai servizi pubblici locali, mentre i commi 439 e ss. riguardano la disciplina del cd danno ambientale.
PROGRAMMAZIONE FISCALE E LIBERI PROFESSIONISTI Il comma 499 dell’art. 1 legge finanziaria introduce l’istituto della programmazione fiscale, al quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni ai quali "si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004".
I commi da 499 a 520 dettano le condizioni, i criteri, le conseguenze e le agevolazioni derivanti dalla volontaria adesione degli interessati alla programmazione fiscale.
Il comma 500 indica invece chi non è ammesso alla programmazione fiscale.
In sostanza l’imprenditore o il professionista che decide di aderire alla programmazione fiscale viene ricompensato attraverso l’attribuzione di un regime particolare che, da un lato, lo sottrae ad una serie di controlli e sanzioni (v. ad es. il comma 504), e, dall’altro, gli consente di godere di una serie di agevolazioni e "sconti" (v. ad es., comma 504, lettera b), e comma 516).
Si sottolinea che l’accettazione della proposta di programmazione fiscale deve essere comunicata dal contribuente "entro il 16 ottobre 2006" (comma 503 dell’art. 1 l. 266).
NORME SULL’EDILIZIA I commi 496-498 introducono un nuovo e facoltativo regime fiscale per le transazioni immobiliari, mentre i commi da 597 a 600 si occupano dell’alienazione degli immobili IACP, introducendo criteri di vendita più celeri, destinando parte dei fondi a nuove costruzioni e al recupero delle periferie, imponendo un censimento degli alloggi intestati alle società di gestione.
Il comma 78 introduce un contributo annuale di 200 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2007 per le grandi opere, mentre ai sensi del comma 79 Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione nella Cassa depositi e prestiti Spa a partire dal 1 gennaio 2006.
Il comma 121 dispone la proroga per l’anno 2006 della detrazione del 41% a favore del contribuente per gli interventi di recupero edilizio.
Come si vede da questa sommaria ricostruzione, in conclusione, il testo della finanziaria non brilla per chiarezza ed omogeneità, toccando una serie assai estesa di settori senza un palese criterio ordinatore, di modo che non è agevole riuscire a dare conto delle numerose ed eterogenee previsioni innovative in essa contenute.
Si suggerisce, pertanto, oltre alla accurata lettura della presente circolare, di analizzare nel suo insieme anche il testo completo della legge n. 266/2005.
Questo fermo restando che il Consiglio Nazionale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.
N.B.: Il testo integrale della legge finanziaria 2006 è disponibile sulla banca dati Internet del CNI (LG09249)
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it