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Rif. dv09886
Documento 22/10/2008 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 175
Data 22/10/2008
Riferimento PROT. CNI N. 1890
Note
Allegati

DV09887

Titolo SENTENZA TAR PUGLIA, LECCE, N. 4154/2007 - ISCRIZIONE IN UN ULTERIORE SETTORE DELLA STESSA SEZIONE DELL'ALBO IN ASSENZA DEL POSSESSO DEL CORRISPONDENTE TITOLO DI STUDIO - RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la risposta pervenuta da parte della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia in conseguenza della richiesta di parere avanzata dal Consiglio Nazionale sulla questione delle domande di iscrizione in un ulteriore settore della medesima sezione dell’albo da parte di soggetti privi del possesso del corrispondente titolo di studio (v. nota CNI datata 6 giugno 2008, prot. n. 277, inviata p.c. a tutti gli Ordini e alle Federazioni).

Numerosi Ordini provinciali, infatti, si erano rivolti al Consiglio Nazionale, sollecitandone l’intervento, per sapere come comportarsi di fronte a siffatte istante di iscrizione, dopo la pronuncia del Tar Puglia, sezione Lecce, 4 dicembre 2007 n. 4154 (su cui v. la circolare n. 147 del 27/2/2008).

Il Consiglio Nazionale, condividendo in toto le conclusioni del giudice amministrativo, e rigettando l’opposta tesi sostenuta da alcune Università, aveva richiesto il sollecito pronunciamento delle Autorità Ministeriali competenti in materia.

Ebbene, il Ministero della Giustizia, con la nota datata 13 ottobre 2008, allegata, afferma ora che gli ingegneri già iscritti in un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della medesima Sezione dell’albo non possono essere iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall’art. 47 del DPR 328/2001 anche se hanno superato l’esame di Stato.

Per poi concludere: “Alla luce di quanto sopra si ritiene che gli Ordini debbano disporre la cancellazione di coloro che risultano iscritti in virtù del solo superamento dell’esame di Stato, ma in assenza del corrispondente titolo di studio”.

Tutti gli Enti in indirizzo sono invitati a diffondere il parere ministeriale allegato nel proprio ambito territoriale, specie presso le Università, in modo tale da contrastare ogni lettura errata delle relative disposizioni del DPR 328/2001.


Allegato: parere Ministero della Giustizia datato 13/10/2008, prot. m_dg.DAG.13/10/2008.0133275.U

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