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Rif. dv09901
Documento 28/11/2008 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 181
Data 28/11/2008
Riferimento PROT. CNI N. 2538
Note
Allegati

DV09902

DV09903

Titolo DOMANDE DI ISCRIZIONE IN UN ULTERIORE SETTORE DELLA STESSA SEZIONE DELL’ALBO IN ASSENZA DEL POSSESSO DEL CORRISPONDENTE TITOLO DI STUDIO – SENTENZA TAR PUGLIA, LECCE, N. 4154/2007 – RICHIESTA DI PARERE – RISPOSTA DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la risposta pervenuta da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Università, alla richiesta di parere avanzata dal Consiglio Nazionale sulla problematica delle istanze di iscrizione in un ulteriore settore della medesima Sezione dell’albo da parte di soggetti privi del possesso del corrispondente titolo di studio (v. nota CNI datata 6 giugno 2008, allegata).

Come già accaduto per il Ministero della Giustizia (v. la recente circolare CNI 22/10/2008 n. 175), anche il Ministero dell’Università – con la nota prot. n. 4274 del 4/11/2008 – ha condiviso la posizione del Consiglio Nazionale, secondo cui una corretta lettura degli articoli 3, quarto comma, 47 e 48 del DPR 328/2001 conduce ad escludere che un ingegnere già iscritto in un settore dell’albo possa pretendere l’iscrizione in un ulteriore settore della stessa Sezione se non ha conseguito il corrispondente titolo di studio (laurea o laurea specialistica).

Il “possesso del necessario titolo di studio” ex art. 3, quarto comma, DPR cit. costituisce presupposto fondamentale ed indispensabile per l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione ad un settore diverso da quello di appartenenza, secondo il Ministero dell’Università.

Conformemente a quanto statuito nella sentenza del Tar Puglia, Lecce, 4 dicembre 2007 n. 4154 (su cui v. la circolare CNI n. 147 del 27/2/2008), perciò, l’Ingegnere iscritto in un settore può legittimamente richiedere l’iscrizione in un altro settore della stessa Sezione dell’albo solo se in possesso del titolo accademico richiesto per quello specifico settore, pur se abbia superato l’esame di Stato.

La nota del Ministero dell’Università è rilevante per un ulteriore aspetto.

Dato che gli inconvenienti che si sono verificati sulla questione sono dipesi dal comportamento di talune Università, che sulla base di un’ interpretazione errata della relative disposizioni del DPR 328 hanno consentito ad alcuni soggetti di sostenere l’esame di Stato in assenza del necessario titolo di studio, il Ministero formula un atto di indirizzo e un richiamo a tutti i Rettori d’Italia.

L’invito ad essi espressamente rivolto di verificare che svolgano l’esame di Stato per l’iscrizione in un ulteriore settore della stessa Sezione dell’albo soltanto coloro che risultino effettivamente in possesso dei titoli individuati dall’art. 47 DPR 328 per l’accesso a quel settore mira proprio a scongiurare che si ripetano condotte delle Università non in linea con il dettato normativo.

E’ con viva soddisfazione quindi che il Consiglio Nazionale registra l’ottenimento, in tempi relativamente brevi, di due pronunciamenti favorevoli delle Autorità Ministeriali competenti in materia, su di una tematica dove eventuali deviazioni e scostamenti dalla ratio legis e dal complesso sistema degli esami di Stato e della iscrizione agli albi potrebbe causare danni irreparabili al funzionamento dell’ordinamento professionale.

Invitando i destinatari della presente a diffondere nel proprio ambito territoriale e ad utilizzare nei rapporti con le Università anche questo importante parere ministeriale, si inviano i migliori saluti.

Allegati:
1) richiesta di parere CNI datata 6 giugno 2008;
2) risposta del Ministero dell’Università datata 4 novembre 2008.
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