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Rif. dv09845
Documento 18/04/2008 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 154
Data 18/04/2008
Riferimento PROT. CNI N. 1639
Note
Allegati
Titolo DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE 18 GENNAIO 2008, N. 40 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’ART. 48-BIS DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Testo Con la presente si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del d.m. in oggetto, è diventato operativo il blocco dei pagamenti di importo superiore a 10mila euro per i fornitori che risultino inadempienti, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, di un ammontare complessivo pari almeno a 10mila euro.

In particolare, tutte le amministrazioni pubbliche, sono tenute – prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di importo superiore a 10mila euro – ad accertare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Da informazioni desunte presso il Ministero dell’Economia e Finanze, su richiesta di questo Consiglio, anche gli Ordini risultano esser tenuti al rispetto delle disposizioni in oggetto.

Per poter effettuare l’accertamento, le amministrazioni devono avvalersi di una procedura di interrogazione che avviene per via telematica. Il servizio di verifica degli inadempimenti, infatti, è gestito da Equitalia S.p.A. ed è realizzato secondo quanto previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (“Disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito”), introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento.

Il soggetto pubblico, per avvalersi del servizio, deve effettuare la procedura di registrazione sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione “servizio verifica inadempimenti” e registrarsi come P.A., comunicando, in questa fase, i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’operatore incaricato di procedere al servizio di verifica.

A seguito della procedura di registrazione, Equitalia S.p.A. assegna all’operatore il codice utenza, che unitamente alla password scelta, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale stesso.

La procedura di verifica, molto semplice, avviene attraverso l’inserimento del codice fiscale del beneficiario, l’importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.

Per quanto consta all’esperienza del Consiglio Nazionale, il riscontro, da parte di Equitalia S.p.A. è generalmente immediato, ed in ogni caso, la risposta deve aversi entro cinque giorni, decorsi i quali il pagamento può comunque essere effettuato.

Qualora invece la società di riscossione dovesse riscontrare carichi a ruolo pari o superiori a 10mila euro, il pagamento dovrà essere sospeso, fino a concorrenza del debito a ruolo e non oltre il termine massimo di trenta giorni, entro il quale, il competente agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all’ente pagatore che al debitore d’imposta: per effetto di tale pignoramento, l’ente effettua il versamento direttamente all’agente della riscossione. Se, viceversa, entro il termine dei trenta giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’ente può validamente pagare l’importo dovuto al contribuente moroso.

Nel ringraziare per l’attenzione che Vorrete prestare a questa breve nota informativa, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
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