Testo
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Con l’allegato parere il Ministero della Giustizia ha nuovamente confermato che l’assenza reiterata di un consigliere dell’Ordine provinciale dalle sedute di consiliari per oltre sei mesi non dà luogo al subentro del primo dei non eletti.
Sull’argomento questo Consiglio aveva espresso diverso avviso, ritenendo che a parità di condizioni e di “ratio” giuridica non vi era motivo di differenziare due identiche posizioni ossia quella prevista per il Consigliere Provinciale e quella definita per il Consigliere Nazionale.
Tuttavia l’Organo di Vigilanza, come può evincersi dalla lettera del parere adottato, ha negato tale possibilità, con l’ulteriore conseguenza che per il Consiglio provinciale la reiterata assenza di un consigliere (per assurdo anche per tutta la durata del mandato) non dà luogo a sostituzione.
Tanto dovevasi comunicare.
Allegati:
1) parere Ministero della Giustizia datato 14/01/2009;
2) richiesta CNI del 17/12/2008.
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