Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. dv10129
Documento 29/10/2009 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 275
Data 29/10/2009
Riferimento PROT. CNI N. 5551
Note
Allegati

SZ10130

Titolo ATTIVITÀ DEI CONSULENTI CHIMICI DI PORTO – COMPETENZE PROFESSIONALI – SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 18 SETTEMBRE 2009 N. 5623 – RIBADITA LA PIENA LEGITTIMAZIONE DEGLI INGEGNERI CHIMICI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI CONSULENTE CHIMICO DI PORTO
Testo Con la presente si informano tutti i soggetti in indirizzo che la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 18 settembre 2009 n. 5623 – che ha visto l’intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale Ingegneri a sostegno di un ingegnere chimico – in riforma della sentenza TAR Puglia, Lecce, 14 settembre 2007 n. 3246, ha affermato la piena legittimazione degli Ingegneri Chimici a svolgere le funzioni di Consulente chimico di porto (in allegato).

Si tratta di un pronunciamento ai massimi livelli particolarmente importante sia perché elimina una volta per tutte le errate conclusioni cui era giunto il Tar Lecce n. 3246/2007, sia perché contiene alcune importanti affermazioni a chiarimento della disciplina della figura del Consulente chimico di porto.

La sentenza del Consiglio di Stato era stata sollecitata ed era attesa dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri per riparare alla grave svista operata dal TAR che, sulla base di una lettura parziale del DPR 328/2001, aveva escluso che l’ingegnere chimico possa essere iscritto nel registro dei Consulenti chimici di porto, disattendendo clamorosamente la circolare ministeriale del 10/12/1999 che regola la materia (sul punto, per un riepilogo della disciplina con ampi riferimenti e informazioni sulle iniziative intraprese v. la precedente circolare CNI 14/10/2008 n. 173, spedita agli stessi destinatari).

Partendo dal ricorso di un ingegnere chimico contro il provvedimento dell’Autorità portuale di Taranto di rifiuto del rinnovo di iscrizione nei registri di cui all’articolo 68 del Codice della navigazione, il Consiglio di Stato è quindi giunto ad affermare i seguenti principi di diritto:

I) l’ordinamento consente agli ingegneri chimici di operare come Consulenti chimici di porto;

II) non può ritenersi inibito agli ingegneri chimici di svolgere sulle navi attività rientranti tra quelle previste per i Consulenti chimici di porto, salvo quelle di competenza esclusiva dei chimici;

III) l’ingegnere chimico può legittimamente compiere analisi chimiche, se queste sono preordinate al conseguimento di un risultato finale proprio dell’attività professionale dell’ingegnere chimico;

IV) le attività previste dalla circolare Ministero dei Trasporti 10 dicembre 1999 possono essere svolte dall’ingegnere chimico, in quanto munito di titolo idoneo e in possesso di puntuali ed ampie cognizioni nella materia;

V) l’art. 51 del R.D. 23 giugno 1923 n. 1395, nel prevedere che siano di competenza degli Ingegneri - tra l’altro – le stime su impianti e mezzi di trasporto e, quindi, anche sulle navi, consente agli Ingegneri chimici di operare sulle navi per le attività alle quali sono abilitati; pertanto, “avendo competenza anche sugli impianti chimici di bordo, ben possono, quindi, gli ingegneri chimici redigere le correlative certificazioni di sicurezza”.

E’ evidente che tali statuizioni, per l’Autorità da cui provengono, sono destinate ad orientare e a costituire fermi punti di riferimento per tutti gli operatori, pubblici e privati, del settore.

Nell’esprimere la soddisfazione del Consiglio Nazionale per l’importante risultato raggiunto e ribadendo la piena fiducia degli Ingegneri nella giustizia e nell’operato del Ministero Vigilante, si ribadisce in questa sede la ferma volontà di contrastare con tutti i mezzi consentiti ogni tentativo, esplicito o surrettizio, di limitare o disconoscere le competenze professionali della Categoria stabilite per legge.

Nell’invitare tutti gli Ordini Provinciali e le Federazioni ad assicurare ampia diffusione sul territorio alla presente circolare, si rinnova l’invito al Ministero dei Trasporti e al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ad attivare un tavolo di lavoro con gli Enti pubblici, le associazioni e gli organismi competenti in materia, destinatari della presente, al fine di addivenire ad un ammodernamento e alla razionalizzazione della disciplina dei Consulenti chimici di porto, con l’apporto di tutte le Categorie interessate (v., sul punto, ancora, la precedente circolare CNI n. 173 del 14/10/2008).

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento necessario, si inviano distinti saluti.


Allegato: sentenza Consiglio di Stato 18/09/2009 n. 5623.




Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it