Testo
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Molti Ordine hanno richiesto alcuni chiarimenti in merito al testo normativo di cui al D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, recante “interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”.
Si è pienamente concordi sulla farraginosità del testo normativo che mostra scarsa chiarezza e notevoli incongruenze.
Per ciò che attiene la riduzione ed il contenimento dei costi per il 2004 rapportati questi ultimi alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001-2002 sembra evidente che la disposizione possa trovare applicazione per enti che hanno una programmazione ed erogazione di spesa diversa da quella degli Ordini provinciali.
Le misure urgenti per il contenimento di spesa pubblica di cui all'art. 9 (riguardanti le consulenze) non possono trovare accoglimento nelle fattispecie concrete e cioè ove detti impegni siano preceduti alla legge medesima.
Si rischierebbe infatti di dover esporsi a risarcimenti o comunque ad azioni legali che non solo porterebbero ad esborsi economici ben più forti del ritenuto decremento di spesa, ma sarebbero anche contrari ai principi vigenti sulla efficacia delle leggi nel tempo.
Premessa dunque l'obbligatorietà da parte di questo Consiglio di comunicazioni relative a disposizioni normative che comunque riguardano anche gli Ordini provinciali, come forme di comportamento giuridicamente dovuto per il futuro, non si può però far leva sulla natura del contributo obbligatorio degli iscritti.
E' per legge che gli Ordini provinciali hanno la c.d. capacità impositiva ossia il potere di imporre il contributo annuale o la tassa sulle notule presentate.
In tal senso non sembra potersi affermare che l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica non riguardi anche gli Ordini.
Nella speranza di aver fugato dubbi in relazione al quesito posto, si porgono distinti saluti.
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