Testo
|
Con la presente si rende noto che sul S.O. alla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2007 è stato ripubblicato il testo con note della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), ovvero la legge finanziaria 2007.
Come ogni anno, in questo fondamentale provvedimento della politica economica del Governo sono contenute numerose previsioni che interessano gli Ordini professionali e i liberi professionisti.
Quest’anno, però, il testo legislativo si caratterizza per la inusitata mole (un solo articolo, composto da 1364 commi) e per la censurabile tecnica redazionale utilizzata.
L’assenza di ogni suddivisione sistematica, la mancanza di rubriche e richiami, la vana ricerca di un filo conduttore rendono la lettura e l’analisi delle varie disposizioni assai difficoltosa.
In questa sede, pertanto, si è tentata una prima ricognizione delle previsioni di maggiore rilevanza, ferma restando la necessità per gli interessati di leggere attentamente tutto il complesso articolato.
LE NOVITA’ PER GLI STUDI DI SETTORE
I commi 13 e ss. dell’art.1 della legge 296/2006 introducono una serie di innovazioni alla disciplina sugli studi di settore.
Le disposizioni in questione mirano ad affinare e rendere più duttile e in linea con la realtà economica lo strumento degli studi di settore, aumentando al contempo i controlli e le sanzioni per il caso di omessa o infedele dichiarazione.
Troviamo così la previsione della necessaria revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dall’ultima revisione (comma 13), la rilevanza in sede di revisione di specifici indicatori, dei dati e delle statistiche ufficiali, idonei ad attribuire compensi e ricavi "in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta" (comma 14), la individuazione di specifici indicatori nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo "per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore" (comma 19).
I commi 25, 26 e 27 si occupano delle sanzioni amministrative.
Di particolare rilievo è il comma 33 dell’art. 1 cit., laddove, modificando l’art. 39 del d.lgs 9/7/1997 n. 241 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"), prevede che i provvedimenti di contestazione e sanzione nei confronti di professionisti da parte dell’Agenzia delle Entrate sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti (art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 cit.).
IMPOSTA DI SCOPO
I commi da 145 a 151 disciplinano l’istituzione di un imposta di scopo "destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche", fissandone criteri, oggetto, durata, aliquota massima e gettito complessivo.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
I commi 344 e ss. dell’art. 1 della legge finanziaria prevedono detrazioni di imposta per il contribuente che realizzi "entro il 31 dicembre 2007" spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica, di edifici esistenti, realizzazione di strutture opache e finestre, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Perché la detrazione fiscale sia concessa è necessaria, a seconda dei casi, una asseverazione (o un "attestato di qualificazione energetica") predisposta da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione (comma 348).
PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
I commi 440 e ss. si occupano, come accade ormai di frequente nelle leggi finanziarie, di introdurre tagli, misure di contenimento e di riorganizzazione all’interno del settore pubblico.
La necessità di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica e il patto di stabilità hanno condotto ad approvare misure particolarmente rigorose e restrittive.
Così il comma 440 dispone che il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici nazionali per le funzioni di supporto non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane a disposizione.
I provvedimenti di riorganizzazione in attuazione del comma 440 devono essere assunti entro il termine massimo di un anno e devono essere trasmessi alla Funzione Pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato.
La mancata adozione di tali misure nei termini comporta la revoca degli organi di governo dell’ente e la nomina, al loro posto, di un commissario straordinario (comma 445).
E’ bene sottolineare, a scanso di equivoci, che tale disposizione non riguarda gli Ordini provinciali, non essendo essi enti pubblici "nazionali".
Ne viene data notizia in questa sede, pertanto, solamente per far comprendere quale sia il "trend" dell’ordinamento sul punto (v. anche la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 del 21 dicembre 2006, "Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative", rinvenibile sul sito www.innovazionepa.gov.it).
ACQUISTI DELLE AMMINISTRAZIONI
I commi 449 e ss. si occupano degli acquisiti realizzati dalle PPAA tramite la Società Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (v. per chiarimenti, le circolari CNI n. 495/2006 e n. 386/2004).
In particolare occorre mettere in risalto - trattandosi di previsione che interessa anche gli Ordini provinciali - che il comma 449 cit., dopo aver affermato che le amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi secondo le modalità ivi indicate, stabilisce che le restanti amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30/3/2001 n. 165 (cd "Testo unico sul pubblico impiego") possono ricorrere alle convenzioni di cui ai commi 449 e 456, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
In sostanza la disposizione in esame vuol dire che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, limitatamente a tale tipologia di acquisiti, devono scegliere se utilizzare le convenzioni-quadro stipulate dalla società Consip con le ditte fornitrici di beni e servizi (v. art. 26 della legge 23/12/1998 n. 488), oppure se fare riferimento, assumendoli come parametri massimi e non superabili, ai valori di prezzo e di qualità riportati nelle suddette Convenzioni Consip,allorché si trovano a dover stipulare i propri contratti di acquisto.
Si tratta, all’evidenza, di un rigido vincolo imposto alle pubbliche amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le Università) per tenere sotto controllo la spesa pubblica.
Per maggiori informazioni sul sistema di razionalizzazione degli acquisti pubblici per beni e servizi è possibile consultare il sito Internet www.acquisitinretepa.it .
Limitatamente alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, invece, il comma 450 della Legge Finanziaria dispone che, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (art. 11, comma 5, DPR 4/4/2002 n. 101).
OFFERTE ANOMALE, LEASING IMMOBILIARE E RESPONSABILITA’ IN SOLIDO
La Legge Finanziaria interviene anche in materia di offerte anomale, introducendo alcune limitate modifiche alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163).
Il comma 909 reintroduce, ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, la valutazione del costo del lavoro come determinato periodicamente da apposite tabelle del Ministero del Lavoro.
La parte finale del comma 909 attiene invece alla necessaria considerazione, ai fini dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 40 d.lgs. n. 163, del corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.
I commi 907-908 e 912-914 introducono quindi per la prima volta nel settore degli appalti il cd leasing immobiliare.
Dispone infatti il comma 907 della L. Finanziaria che: "Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubbliche utilità i committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture possano avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria".
Trattandosi di una nuova figura, occorrerà attendere le prime applicazioni concrete per valutarne i contorni.
Il comma 910 riguarda l’estensione della responsabilità in solido, per le retribuzioni ei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro, al committente imprenditore privato.
Il comma 1030 si occupa della disciplina dei concessionari autostradali, eliminando, tra l’altro, l’obbligo di gara per gli appalti sottosoglia relativi a servizi e forniture.
Si ricorda, infine, che il comma 69 ha modificato l’art. 35 del d.l. 4/7/2006 n. 223 (cd Decreto Bersani), prevedendo che la soglia di 100 euro per il pagamento in contanti dei compensi dei professionisti scatterà dal 1 luglio 2009 e non più dal 1 luglio 2008.
Come si vede, numerosissime sono quest’anno le previsioni di interesse introdotte dalla Legge finanziaria, il che spiega la lunghezza e il dettaglio del presente contributo, che ha inteso fornire una prima informazione agli Enti in indirizzo.
Nelle settimane a venire, anche sulla spinta delle sollecitazioni che perverranno, il Consiglio Nazionale si farà carico di approfondire le questioni più spinose e i temi più rilevanti.
Allegato: testo della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LG09572)
|