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Rif. DV08327
Documento 24/07/2003 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 294
Data 24/07/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 10918 del 24/07/2003
Note
Allegati

lg08318

Titolo DECRETO LEGISLATIVO 09/04/2003 N. 70 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE RELATIVA A TALUNI ASPETTI GIURIDICI DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL MERCATO INTERNO
Testo Con la presente si rende noto che sul supplemento ordinario n. 61/L alla G.U. del 14/04/2003 n. 87 è stato pubblicato il decreto legislativo 09/04/2003 n. 70, intitolato "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

Tale provvedimento disciplina nel dettaglio per la prima volta, sulla spinta dell'ordinamento comunitario, il commercio elettronico, al fine di favorire la libera circolazione dei servizi propri della società dell'informazione all'interno della UE.

Per raggiungere lo scopo il decreto legislativo, tra l'altro, introduce importanti novità in tema di pubblicità e comunicazioni commerciali, con disposizioni che toccano anche il mondo delle libere professioni.

Sarà quindi opportuno che gli Enti in indirizzo, pertanto, leggano con la massima attenzione la normativa in questione, che costituisce in ogni caso un punto di riferimento per quanto concerne, in generale, gli spazi e le modalità entro cui il professionista può da oggi in poi manifestare all'esterno per via elettronica la propria attività.

In questa sede, comunque, si provvede a segnalare alcuni punti del decreto legislativo che appaiono, anche per le implicazioni future che potrebbero avere, di interesse e rilevanza per gli Ordini provinciali.

Così l'attinenza con le professioni traspare già dalla nozione di "comunicazioni commerciali" ex art. 2, comma 1, lett. f) del decreto ("tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale , artigianale o una libera professione"), e da quella di "professione regolamentata", ex art. 2, comma 1, lett. g) del decreto ("professione riconosciuta ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319").

Le informazioni che l'interessato (il "prestatore") deve obbligatoriamente rendere accessibili sono elencate nel fondamentale art. 7 d. lgs. 70/2003, che dispone, alla lettera f) del comma 1:

"per quanto riguarda le professioni regolamentate:

1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;

2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è rilasciato;

3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi".

L'art. 10 del decreto ("Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate") impone inoltre che l'utilizzo di comunicazioni commerciali fornite da chi esercita una professione regolamentata "deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e, in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi".

Importante è altresì l'art. 18 del decreto ("Codici di condotta"), secondo cui "Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico".

Tale codice di condotta dovrà inoltre essere accessibile per via telematica e redatto in italiano, inglese e almeno in un'altra lingua comunitaria.

Come si vede si tratta di una disciplina che incide su molteplici aspetti dell'attività e della organizzazione degli Ordini provinciali, le cui ripercussioni sono ancora tutte da studiare ed approfondire (non sembra afferente agli ingegneri, pertanto, in assenza di precisazioni o diversa indicazione ufficiale, l'esclusione dettata dalla lettera e) dell'art. 1 del decreto).

In un prossimo incontro, all'uopo promosso, verranno analizzati i contenuti del decreto legislativo in oggetto e verranno discusse le ricadute e le conseguenze del decreto nel campo della deontologia e della pubblicità dei professionisti.

Allegato:
Decreto legislativo 09/04/2003 n. 70 (LG08318)
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