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Rif. DV08877
Documento 28/09/2004 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 386
Data 28/09/2004
Riferimento Protocollo CNI n. 16289 del 28/09/2004
Note
Allegati

lg08878

Titolo INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - DECRETO LEGGE 12/07/2004 N. 168 - PREVISIONI RIGUARDANTI GLI ORDINI PROVINCIALI
Testo Con la presente si rende noto che sulla G.U. 31 luglio 2004 n. 178, s.o. n. 136/L, è stato pubblicato il decreto-legge 12/7/2004 n. 168 ("Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica") come convertito dall’art. 1 della legge 30 luglio 2004 n. 191, contenente disposizioni riguardanti anche gli Ordini provinciali, in qualità di enti pubblici non economici (v. allegato).

Come si evince dalla stessa intitolazione del decreto-legge, esso deriva dalla volontà del Governo di realizzare risparmi ed economie, tenendo sotto controllo la spesa pubblica e introducendo una serie di vincoli e restrizioni per quanto riguarda l’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni.

Importanti novità sono previste per quanto concerne gli acquisti Consip (art. 1, comma 4, d.l. cit.) e le spese per incarichi di consulenza e collaborazione (art. 1, commi 9 e 10, d.l. cit.).

Lasciando per il momento da parte la disciplina degli acquisti Consip, in attesa di un approfondimento, si richiama l’attenzione sul disposto dei commi 9 e 10 dell’art.1 del decreto "taglia-spese".

Il comma 9 dell’art. 1 d.l. 168/2004 stabilisce che la spesa annua sostenuta nel 2004 dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni all’ente "deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento".

Lo stesso comma prosegue affermando che l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze burocratiche dell’ente deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari.

Oltre a prevedere un obbligo di preventiva comunicazione agli organi di controllo di ciascun ente, è poi in prosieguo stabilito che l’affidamento degli incarichi in assenza di tali presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Ai sensi del comma 10 dell’art. 1 d.l. cit., invece, la spesa annua sostenuta nell’anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni per missioni all’estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni "deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento".

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale disposizione inoltre costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Tale limite di spesa può essere superato - prosegue la norma - solamente in casi eccezionali, previa adozione di un provvedimento motivato, da comunicare in via preventiva agli organi di controllo e di revisione dell’ente.

Come si vede si tratta di un sistema di divieti e tagli assai rigoroso, anche se interessante soprattutto un determinato e particolare settore dell’attività dell’Ente, quello degli incarichi e delle consulenze, mentre è appena il caso di rilevare che coinvolge anche gli Ordini provinciali in quanto ricompresi tra le "pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165" (cd Testo Unico sul pubblico impiego).

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario e raccomandando una attenta lettura di tutto il testo del d.l. 168/2004, cordiali saluti.

Allegato: - d.l. 168/2004, come convertito dalla l. 191/2004. (lg08878)
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