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Rif. DV08232
Documento 22/05/2003 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 283
Data 22/05/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 10122 del 22/05/2003
Note
Allegati

dv08204

Titolo ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E D.L. 10/06/2002 N. 107 - PARERE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Testo Con la presente si trasmette, per necessaria informazione, a tutti gli Enti in indirizzo il parere 30/4/2003, prot. 3/5731/03/4 del Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio III, in tema di elezioni dei Consigli.

Trattasi di una risposta del Ministero Vigilante ad un apposito quesito inoltrato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, riguardante la condotta da tenere nell'ipotesi di modificazione della composizione del Consiglio in carica, a seguito dell'emanazione del decreto legge 10/6/2002 n. 107 (convertito dalla legge 1/8/2002 n. 173).

Come noto (v. circolare CNI n. 222, XVI Sess., del 10/9/2002) l'art. 4 del d.l. citato, nella versione finale, dispone: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5/6/2001 n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli Ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ebbene, alla luce di tale previsione normativa il Ministero di Giustizia chiarisce che "qualunque variazione della composizione del Consiglio vigente fino al 12/6/2002, non essendo stata prevista dalla l. 173/02, allo stato, sarebbe irrispettosa del dettato normativo che ha sospeso, con la proroga dei Consigli, qualsiasi operazione elettorale".

Quindi, qualora venisse a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni, decesso, ecc.) del Consiglio attualmente in carica oggi non è più possibile procedere all'indizione di elezioni suppletive, ostando a ciò la disciplina dettata dall'art. 4 citato.

Qualora invece - precisa il Ministero - il numero dei Consiglieri in questione risultasse la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio dell'Ordine non sarebbe più in grado di funzionare regolarmente, e vi sarebbe il commissariamento ministeriale dell'Ordine.

Allegato: parere Ministero di Giustizia 30/4/2003. (DV08204)
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