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Rif. DV08213
Documento 13/05/2003 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 280
Data 13/05/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 9998 del 13/05/2003
Note
Allegati

sz08207

Titolo D.M. 4/4/2001 - TARIFFE LAVORI PUBBLICI - SENTENZA DEL TAR VENETO
Testo Già con precedenti informative e da ultimo con circolare n. 270 del 3 aprile scorso, sono stati comunicati tutti i passi fatti dal CNI dopo che l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici si era pronunciata negativamente sull'applicazione transitoria del D.M. 4 aprile 2001, nonostante che il Collegato Infrastrutture (legge 1-8-2002 n. 166) ne avesse espressamente confermata la vigenza.

In particolare, questo CNI, dopo aver presentato ricorso al T.A.R. del Lazio contro le Determinazioni n. 27 e n. 30 dell'Autorità, aveva ottenuto pareri favorevoli alla nostra tesi:
- dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con una nota del Dipartimento per le opere pubbliche del 26 novembre 2002;
- dal Ministero della Giustizia, con ripetuti interventi e da ultimo con nota dell'Ufficio Legislativo in data 20 febbraio 2003;
- ed infine dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere reso nell'adunanza dell'Assemblea Generale il 21 marzo 2003.

Si ha il piacere, ora, di trasmettere copia della sentenza n. 2651/03 del T.A.R. del Veneto il quale, su ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, ha espressamente affermato che per la sopravvenienza della sopra citata norma introdotta dal Collegato Infrastrutture (legge 1.8.2002), il D.M. 4.4.2001 "continua ad applicarsi".

Secondo il T.A.R. del Veneto, infatti, la norma ha inteso fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell'intervenuta impugnazione del decreto di approvazione della tariffa dinanzi al T.A.R. del Lazio".

Pertanto, "a giudizio del Collegio, diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nella Determinazione n. 30/2002 ... il richiamo contenuto nella norma alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non ha natura formale, ma ricettizia: la norma introdotta ad hoc ne ha recepito, cioè, il suo contenuto attuale assumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalla vicenda dell'atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile come tale, di annullamento".

La sentenza del T.A.R. del Veneto che si allega costituisce un valido precedente anche ai fini del giudizio dal CNI instaurato persso il T.A.R. del Lazio e sarà, dal nostro legale, portato formalmente a conoscenza del Tribunale nei prossimi giorni.

Intanto, con riserva di ulteriori notizie appena in grado, si prega di dare la massima diffusione al giudicato.

Allegato: Sentenza T.A.R. del Veneto n. 2651/03.(SZ08207)
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