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Rif. DV08193
Documento 24/04/2003 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 273
Data 24/04/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 9783 del 24/04/2003
Note
Allegati

sz08194

Titolo D.P.R. N. 328/01 - TAR LAZIO
Testo Come è noto il TAR Lazio ha di recente emesso la Sentenza n. 1791/2003, che si allega in copia, con la quale ha respinto il ricorso da noi proposto avverso il DPR n. 328/01.

In via preliminare è da sottolineare come detta Sentenza, al pari di tutte le altre con le quali sono stati rigettati i vari ricorsi presentati da molte altre categorie professionali, appaia sicuramente contraddittoria e frutto di valutazioni non esclusivamente giuridiche miranti a non creare un vuoto legislativo in una materia di grande rilevanza ed oggetto di una riforma ormai da tempo avviata.

E' opportuno comunque rilevare la parte sicuramente positiva del dispositivo con la quale il TAR ha espressamente fatte salve le competenze professionali dagli ingegneri, affermando così un principio di estrema importanza.

Il Giudice amministrativo ha, infatti, riconosciuto che il DPR in oggetto non ha in alcun modo inciso sul precedente sistema di riparto delle competenze professionali, bensì le ha espressamente salvaguardate per tutti gli appartenenti ai vari Ordini professionali.

A tale riguardo, infatti, la Sentenza cita espressamente l'art. 1 comma 2 del Decreto che così recita "Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine ad attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione".

In altre parole le attività che potevano per legge essere esercitate dal professionista iscritto in un certo Albo vengono mantenute in capo a costui e gli altri professionisti, appartenenti a categorie diverse, i quali non potevano svolgere le stesse attività, continuano ad essere esclusi dalle medesime.

Così il TAR conclude sul punto, sgombrando il campo da equivoci e statuendo dunque che gli ingegneri conservano le competenze loro riconosciute prima del DPR n. 328/01 quali l'urbanistica, le opere di carattere artistico, la geotecnica, ecc.

Inoltre ad altri professionisti non possono adesso venire riconosciute competenze nelle discipline che appartenevano e continuano ad appartenere in via esclusiva agli ingegneri.

E' ovvio, quindi, che come categoria dobbiamo valorizzare tale parte delle Sentenza e vigilare su ogni caso di eventuale esercizio abusivo della professione.

Tornando alla Sentenza del TAR si comunica che il Consiglio Nazionale ha già dato mandato ai propri legali per il ricorso al Consiglio di Stato da presentare con una serie di motivazioni.

La Sentenza, infatti, si è soffermata su aspetti secondari del nostro ricorso, mentre non ha minimamente trattato gli argomenti di maggiore rilevanza e sui quali il 21/5/2001 lo stesso Consiglio di Stato si era già espresso a nostro favore, quali l'eccesso di delega, la più corretta denominazione dei laureati triennali, la chiarificazione delle competenze, il dovuto rapporto tra livelli formativi ed attività attribuite, ecc.

La Sentenza si limita soltanto a generiche affermazioni in merito al contributo dato (non richiesto) dalle Professioni nella stesura del Decreto, alla confusione esistente nello stesso ed alla scarsa incidenza del termine iunior, ritenendolo un mero fatto nominale. Nulla viene, invece, risposto in merito, oltre a quanto già citato, anche alla doppia iscrizione dei triennali tra gli ingegneri ed i geometri, alle differenti modalità di accesso agli Albi ed alle competenze dei diplomati e dei laureati triennali, alla possibilità di iscrizione agli Albi di laureati in diverse discipline quali gli informatici tra gli ingegneri e gli stessi ingegneri tra i Dottori Agronomi, ecc.

Queste ed altre le motivazioni che verranno poste alla base del ricorso al Consiglio di Stato, nel quale occorre decisamente confidare, essendosi lo stesso, come detto, già espresso favorevolmente a suo tempo su nostra precedente richiesta.

Riservandoci di comunicare ulteriori sviluppi della vicenda, porgiamo i migliori saluti.

All.: Sentenza TAR Lazio n. 1791/2003 (SZ08194)
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