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Rif. DV08522
Documento 23/12/2003 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 330
Data 23/12/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 12860 del 23/12/2003
Note
Allegati
Titolo CONTABILITA' ORDINI - NOVITA' NORMATIVE E REGOLAMENTARI
Testo Al fine di facilitare l’attività dei Consigli Provinciali, si forniscono alcune delucidazioni in materia di contabilità degli Ordini.

Il 1 gennaio 2004 entrerà in vigore il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 103 del 06 maggio 2003 Serie generale - titolato: "Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Tale Regolamento introduce un riordino contabile per gran parte degli enti pubblici italiani adottando alcuni principi tipici delle aziende private (c.d. principi civilistici).

In realtà la portata del decreto è ancora in via di definizione in quanto il riferimento alla legge 70/75 sembrerebbe riprodurre la sostanziale distinzione tra gli enti pubblici nazionali, in essa ricompresi, e quelli collocati al di fuori di essa.

A tale fattispecie appartengono gli Ordini, che sono organismi pubblici locali, cioè enti che svolgono la loro attività su un determinato territorio, ancorchè il territorio, in questo caso, non rappresenti elemento costitutivo indispensabile, come negli "enti locali" propriamente detti, quali Comuni, Provincie e Regioni per i quali esiste una legislazione contabile specifica.

Tutto ciò rende la questione un po’ complessa; ma per chiarire meglio i termini della questione occorre far riferimento ad una Legge anteriore al D.P.R. 97/2003, la 208 del 1999, che conferiva agli enti minori, quelli cioè non rientranti nella 70/75, una certa autonomia contabile e prevedeva l’adozione di alcuni principi contabili civilistici.

La 208 del 1999 nel trattare gli enti caratterizzati da un alto tasso di autonomia finanziaria, tra i quali rientrano senza dubbio gli Ordini, riconosceva ad essi, nell’ambito di una più ampia revisione statutaria, anche l’autonomia contabile con la facoltà di dotarsi di un proprio sistema che fosse ispirato ai principi civilistici di una contabilità economico-patrimoniale da associare al sistema contabile tipico degli enti pubblici, cioè quello finanziario-numerario (c.d. "sistema contabile misto").

Tale principio introdotto dalla legge 208/1999 è stato successivamente ripreso nel D.lgs. 419/1999, dove col comma 2 dell’art. 13 si dispone: "Nella revisione (statutaria) di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all’attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria. Nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa".

In sostanza il riferimento all’alto tasso di autonomia finanziaria e alla struttura associativa degli enti sembrava voler rafforzare il maggior grado di autonomia finanziaria di cui godono taluni enti pubblici, riconoscendo ad essi la possibilità di darsi un sistema contabile che pur essendo disciplinato da norme di legge (in particolare dal D.P.R. 696/1979) poteva, nel dettaglio, essere regolamentato con un sistema contabile interno che fosse in parte ispirato ai principi civilistici.

Ora, con la pubblicazione del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, che ha sostituito il DPR 696/1979, la quasi totalità degli enti pubblici sarà tenuta ad adottare, dal 01 gennaio 2004, gli schemi di contabilità e bilancio civilistico, già previsti nelle citata legge 208, con la previsione di alcune semplificazioni (art. 48) per gli enti di minori dimensioni.

Elementi caratterizzanti la nuova disciplina sono alcune tecniche tendenti a migliorare la capacità di previsione ed il controllo dei flussi finanziari e di quelli patrimoniali ed economici: tale esigenza conoscitiva potrà, senza dubbio, essere soddisfatta dal sistema "misto" di contabilità che, pur ispirandosi ai principi aziendalistici, prevede forme particolari di bilanci, sia preventivi sia consuntivi, che sono quelli tipici dei rendiconti degli enti pubblici non economici.

In questo modo il D.P.R. 97/2003 ribadisce i principi già contenuti nelle leggi 208/99 e 419/99 incidendo sulla realtà degli enti che non hanno ancora recepito, all’interno dei propri regolamenti, la contabilità civilistica.

Da un punto di vista tecnico le principali novità riguardano la redazione di un budget per centri di costo (centri che nel caso di enti di modeste dimensioni possono essere unici), un consuntivo economico-patrimoniale redatto secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile con l’adozione di un quadro di classificazione dei risultati economici che tenga distinti costi, ricavi tipici e determinazione del risultato operativo (R.O.).

Da ciò discende la necessità di introdurre lo strumento della contabilità economico-patrimoniale "per conti" da conciliare alla tradizionale contabilità finanziaria e quindi la sostituzione con i principi della "competenza" e dei "residui" al tradizionale principio di "cassa".

Ancorchè destinato agli enti di cui alla legge 70 del 1975, stando ad alcune notizie apparse sulla stampa (Sole 24 Ore del 24.10.2003) la Corte dei Conti avrebbe riconosciuto al DPR 97/2003 un "effetto calamita" per il quale l’efficacia sarebbe estesa anche agli enti non rientranti nella legge 70.

Appare opportuno rilevare che il DPR 97/2003 presenta ancora alcuni dubbi interpretativi soprattutto perché fa seguito ad un cumulo di leggi, decreti ed indicazioni ministeriali in materia di contabilità che, stratificandosi nel tempo, hanno contribuito a creare un certo stato di eterogeneità e disarmonia, provocando talvolta delle forme di "autonomia" anomale.

Inoltre, proprio per la mole di novità, sono molte le difficoltà interpretative delle nuove disposizioni ed i problemi pratici legati alla loro introduzione applicativa a cui bisogna aggiungere le perplessità di alcuni enti che, disponendo di regolamenti già in parte adeguati alle nuove disposizioni, interpretano il decreto in senso non strettamente vincolante.

A completamento di quanto detto, si ricorda che questo Consiglio Nazionale, in relazione alle modifiche normative in materia di contabilità, aveva organizzato un seminario informativo per gli Ordini, tenutosi in Roma il 23 maggio 2002.

Ora sono stati elaborati documenti puramente indicativi auspicando un maggior grado di omogeneità nelle procedure da applicarsi presso gli Ordini.

In particolare si tratta dei seguenti documenti:

* Un documento denominato "Norme operative per la tenuta della contabilità e la gestione amministrativa degli Ordini provinciali degli Ingegneri di piccole dimensioni";

* Schema di regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini provinciali degli Ingegneri di grandi dimensioni con gli allegati prospetti;

* Schema di regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini provinciali degli Ingegneri di piccole dimensioni con gli allegati prospetti.

Tali documenti sono da tempo disponibili sul sito www.tuttoingegnere.it alla voce "Argomenti".
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