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Rif. DV08573
Documento 11/02/2004 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 339
Data 11/02/2004
Riferimento Protocollo CNI n. 13393 del 11/02/2004
Note
Allegati

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Titolo IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI E/O PROFESSIONALI
Testo Si sono intensificati, negli ultimi tempi, i quesiti degli Ordini sulle procedure di riconoscimento dei titoli stranieri per l’iscrizione all’Albo italiano o viceversa, delle procedure adottabili da un ingegnere italiano che desidera procedere al riconoscimento delle qualifiche in un paese della Comunità per esercitare.
Si ritiene quindi fare cosa gradita inviando un’informazione ricapitolativa, che sarà pubblicata prossimamente anche sul sito www.tuttoingegnere.it alla voce argomenti.
Validità in Italia dei titoli accademici e/o professionali conseguiti all’estero.
In linea generale, nessun titolo accademico o professionale straniero ha di per sé un valore legale o può essere automaticamente usato in Italia ai fini dell’esercizio della professione di ingegnere.
Esso costituisce, infatti, qualora sia stato legittimamente ottenuto in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo, requisito indispensabile ma non sufficiente per esercitare la professione nel nostro Paese, in quanto detto titolo deve essere prioritariamente riconosciuto in Italia da una competente autorità. Il riconoscimento, secondo le necessità e dei requisiti dell’interessato, può essere conseguito seguendo due percorsi.
1. Equipollenza di titolo accademico straniero.
I cittadini italiani o stranieri possono chiedere presso una qualunque Università italiana l'equipollenza di un titolo accademico acquisito all'estero, se questo è analogo ad uno dei titoli conferiti da detta Università. L'autorità competente per il conferimento dell'equipollenza è il corrispondente Consiglio di Corso di Laurea, che prendendo in considerazione ogni singolo curriculum, può:

- dichiarare l'equipollenza del titolo accademico straniero con quello da essa conferito;

- stabilire l'ammissione del richiedente al corso equivalente, con un parziale riconoscimento degli esami.
L'equipollenza è invece automatica quando esistono accordi bilaterali o convenzioni internazionali che stabiliscono la conversione dei titoli accademici (esempio Italia-Austria).
I cittadini europei ed extracomunitari residenti in Italia possono richiedere l'equipollenza direttamente all'Università. I cittadini extracomunitari residenti all'estero devono inviare la loro richiesta di equipollenza alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti per territorio entro la data del 31 agosto d’ogni anno.
L’equipollenza del titolo accademico non costituisce di per sé abilitazione professionale, ma conferisce soltanto il diritto di fregiarsi dell’equivalente titolo italiano, di proseguire gli studi per conseguire ad esempio un’altra laurea o un dottorato, di partecipare a concorsi pubblici ove detto titolo sia requisito indispensabile e di potere conseguire l’esame di Stato per ottenere l’abilitazione professionale.
2. Riconoscimento professionale di titolo straniero.
Se invece, nel Paese che l’ha rilasciato, il titolo accademico si configura come "formazione regolamentata" ai sensi della direttiva CEE n. 19 del 14 maggio 2001, o costituisce abilitazione professionale da solo o unito ad altri requisiti, il cittadino italiano o straniero che ha conseguito all’estero detta abilitazione, può richiederne il riconoscimento ai sensi della direttiva 1989/48/CEE trasposta in Italia dal decreto legislativo 115/1992 come modificato dal decreto legislativo 277/2003, sempre che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla suddetta direttiva.
In tal caso il richiedente dovrà seguire le procedure indicate assai chiaramente sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina http://www.giustizia.it/professioni/titoli-esteri.htm ed attendere il decreto direttorale di riconoscimento.
Nel caso in cui il titolo accademico sia stato conseguito in un Paese che non regolamenta la professione e non sia annoverabile fra le formazioni regolamentate ai sensi della direttiva CEE n. 19 del 14 maggio 2001, il riconoscimento può essere concesso ugualmente previo il requisito ulteriore di due anni di esperienza professionale maturati in uno Stato membro che non regolamenta la professione. Il legislatore italiano ha esteso questa deroga anche ai cittadini extracomunitari.
Il decreto di riconoscimento è nominale e deriva da una valutazione caso per caso. Esso può quindi consentire al migrante l’iscrizione diretta all’Albo degli Ingegneri oppure può subordinare l’iscrizione al superamento di idonee misure compensative consistenti in:

- nel caso di titolo conseguito in Paese terzo, un esame attitudinale vertente sulle materie indicate sul decreto che corrispondono a settori di attività in cui il curriculum formativo-professionale del migrante presenta delle manifeste lacune;

- nel caso di titolo accademico conseguito in un Paese dell’Unione, l’esame attitudinale di cui sopra oppure, a scelta del migrante, un tirocinio della durata massima di anni tre, anch’esso vertente sulle materie indicate nel decreto.
Lo svolgimento delle misure compensative è delegato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri che attraverso una Commissione nominata con decreto Ministeriale, esamina i candidati durante una prova scritta ed un orale. In caso di tirocinio, il Consiglio Nazionale iscrive il migrante in apposito Registro e delega al Presidente dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri competenti per territorio, la sorveglianza sul tirocinio che deve essere svolto presso un professionista iscritto all’Ordine da almeno cinque anni.
Ai fini dell’iscrizione all’Ordine, il decreto di riconoscimento corredato, se del caso, dalla delibera del Presidente del C.N.I che certifica l’avvenuto tirocinio o il superamento dell’esame attitudinale, deve essere presentato in sostituzione del prescritto titolo di studio e del certificato comprovante il superamento dell’esame di Stato in Italia.
Non rileva ai fini dell’iscrizione, la circostanza che il migrante mantenga anche l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, stabilito nello Stato membro di provenienza. Il richiedente inoltre, può essere residente nella Provincia italiana ove ha sede l’Ordine presso di cui richiede l’iscrizione, oppure disporre di un domicilio professionale. Per maggiori chiarimenti si rinvia al parere del Ministero della Giustizia trasmesso dal CNI agli Ordini con circolare n. 144 del 10 luglio 2001.
Il riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva 89/48/CE è conferito esclusivamente ai fini professionali e non stabilisce alcuna equivalenza del titolo accademico con l’omologo titolo accademico italiano. Laddove al migrante sia specificatamente richiesto il titolo accademico, egli dovrà procedere all’ottenimento dell’equipollenza come indicato al punto 1.
Un’ultima osservazione importante riguarda la differenza fra prestazione occasionale di servizi e diritto di stabilimento.
Alla data, per la professione di ingegnere, la normativa europea non tiene conto della differente tipologia del servizio dovendosi applicare sempre e comunque le disposizioni relative al diritto di stabilimento anche in caso di prestazione occasionale.
Valgono due eccezioni. In primo luogo, in caso di appalto pubblico di servizi aggiudicato secondo le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, modificata dalla direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993; e dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997, il prestatore ai sensi dell’articolo 30, deve semplicemente dimostrare di essere in regola con l’ordinamento professionale vigente nel Paese d’origine.
In secondo luogo, un ingegnere in casi particolari può fare ricorso alla direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi come modificata dalle direttive 85/614/CEE del 20 dicembre 1985, 86/17/CEE del 27 gennaio 1986 e 90/658/CEE del 4 dicembre 1990, nella misura in cui essa interessa alcune tipologie di ingegneri che hanno una formazione compresa nell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva e in genere negli elenchi consolidati pubblicati periodicamente dalla Commissione prestazioni. Per verificare tale corrispondenza si rinvia al testo consolidato della direttiva 85/384/CEE scaricabile dal sito

http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/1985/it_1985L0384_do_001.pdf

Se un ingegnere risponde ai requisiti di cui alla direttiva suddetta, egli può avvalersene sia in caso di diritto di stabilimento che soprattutto in caso di prestazione occasionale di servizi ed in questa seconda evenienza egli è esonerato dall’obbligo di iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti avente giurisdizione sul luogo ove la prestazione di servizi sarà svolta, potendo lo Stato membro ospitante richiedere al massimo un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma all’organismo professionale, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichi in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore.
Naturalmente, nel caso della Direttiva 85/384/CEE, il punto di riferimento è l’Ordine degli Architetti e non l’Ordine degli Ingegneri e le prestazioni coperte sono solo quelle riconducibili all’architettura. Poiché inoltre le direttive di riconoscimento non sono intese a sottrarre il migrante alla regolamentazione nazionale del paese d’origine, per un ingegnere italiano avente la formazione richiesta ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri il ricorso alla direttiva 85/384/CEE vale solo nel caso di stabilimento o prestazione di servizi in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia e non per sottrarre indebitamente competenze agli Architetti su territorio italiano.
3. Cittadini in possesso di laurea ed abilitazione conseguita in Italia che desiderano esercitare la professione in un Paese della Comunità europea.
Reciprocamente, un cittadino in possesso di diploma di laurea, abilitazione professionale ed iscrizione all’Ordine in Italia, può utilizzare il proprio titolo professionale ai fini del suo riconoscimento in un altro Stato dell’Unione, ai sensi della predetta direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Il testo consolidato può essere scaricato all’indirizzo:

http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/pdf/1989/it_1989L0048_do_001.pdf

Occorre osservare che non tutti i Paesi dell’U.E. hanno recepito tale direttiva per la professione di ingegnere in quanto essa trova applicazione solo negli Stati membro ove è regolamentata. Sono esclusi ad esempio la Francia, l’Olanda, il Belgio e generalmente i paesi nordici. Essa si applica invece in Spagna, Grecia, Portogallo, Lussemburgo, Germania e Austria. Per quanto la professione sia libera nel Regno Unito e in Irlanda, viene considerato regolamentato in questi paesi l’esercizio professionale con il titolo di membro di una delle Institutions elencate nell’allegato alla direttiva. Se pertanto l’ingegnere desidera essere membro di una di esse, deve richiedere il riconoscimento all’Institution stessa specificando chiaramente che desidera l’iscrizione in applicazione della direttiva 89/48/CE recepita rispettivamente dallo Statutory Instrument n. 824 del 1991 e dallo Statutory Instruments n. 1 del 1991.
Per meglio conoscere la documentazione necessaria e le modalità per la richiesta, è stata istituita una rete di coordinatori nazionali per la corretta applicazione delle direttive di riconoscimento. E’ utile che il cittadino italiano prenda un primo contatto con il coordinatore del Paese ove intende stabilirsi e che lo tenga poi al corrente della procedura per avere tutta l’assistenza necessaria.
Si allega per comodità, una lista con tutti gli indirizzi dei punti di contatto nazionali indicati dalla Commissione Europea ove gli interessati possono chiedere informazioni ulteriori sulle procedure da seguire e la documentazione da presentare, paese per paese.(Allegato 1)

Naturalmente in seguito all’accordo sottoscritto fra l’Unione Europea e la Confederazione Elvetica, ed entrato in vigore il 1 giugno 2002, le direttive sul riconoscimento delle qualificazioni si applicano anche ai cittadini che desiderano esercitare in Svizzera ed ai cittadini svizzeri che desiderano esercitare in Italia.
4. Controversie.
Se un cittadino europeo ritiene che i suoi diritti non sono stati rispettati in una procedura di riconoscimento, può, prima di rivolgersi al tribunale amministrativo del paese ospite, tentare la via stragiudiziale ricorrendo ad un nuovo servizio molto efficiente che la Commissione ha attivato. Si tratta della rete SOLVIT , istituita al fine di assistere i cittadini e le imprese nel caso in cui si verifichi un problema legato ad una possibile scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte di una pubblica amministrazione di un altro Stato membro. Esso si basa su una rete di corrispondenti il cui indirizzo è anch’esso allegato.
Un’altra arma di difesa è costituita dalla Commissione per le Petizioni presso il Parlamento Europeo, presieduta dall’On. Vitaliano Gemelli. Il parere di tale Commissione è obbligatorio in numerose Relazioni del Parlamento relative ad atti della Commissione specie in materia di affari sociali, ambiente e salute, fisco e libera circolazione.
Per avere maggiori dettagli si possono consultare le pagine internet seguenti:

- per la rete SOLVIT: http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/

- per la Commissione per le Petizioni: http://www.europarl.eu.int/committees/peti_home.htm
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