Testo
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Con la presente si trasmette a tutti gli Organismi in indirizzo l’importante sentenza del Tar Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 192/2005, in tema di moduli gestionali utilizzabili per lo svolgimento di attività di progettazione e direzione lavori in materia di lavori pubblici, meritoriamente segnalata dall’Ordine di Parma.
Come già accaduto in precedenza (v. circolare CNI n. 181/2002), quando il Consiglio di Stato n. 391/2002 si era pronunciato negli stessi termini, il Tar Emilia Romagna ha nettamente escluso che gli enti locali possano avvalersi delle società miste di cui agli artt. 112 e 113 del d.lgs. 267/2000 (cd Testo Unico enti locali) per realizzare attività di progettazione e direzione lavori, sottraendo spazi ai liberi professionisti.
La sentenza ha quindi dichiarato illegittima e annullato la costituzione ad opera del Comune di Fidenza di una società mista a responsabilità limitata per lo svolgimento delle attività di progettazione, sia perché gli enti locali possono costituire società a capitale misto pubblico - privato solo per la gestione di servizi pubblici, sia perché gli unici strumenti societari previsti dalla legge quadro sui lavori pubblici per l’attività di progettazione sono costituiti dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria (art. 17 l. 109/1994).
Viene quindi ribadita dal giudice amministrativo la illegittimità dell’utilizzo dello strumento delle società a partecipazione pubblica degli enti locali per realizzare attività di progettazione.
E’ auspicabile una ampia diffusione presso tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio di questa ulteriore importante affermazione delle ragioni dei liberi professionisti, per contrastare sul nascere simili iniziative da parte di altri enti locali.
Allegato: Tar Emilia Romagna - Parma - n. 192/2005 (SZ09085)
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